CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 13 aprile 2015, n. 14951

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/11/2013 della Corte di appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/11/2013, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi e dieci giorni di arresto ed euro 600,00 di ammenda inflitta al sig. (OMISSIS) dal Tribunale di quello stesso capoluogo che, con sentenza del 03/12/2012, l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 169, comma 1, lettera a), commesso in (OMISSIS).

Si contesta all’imputato, quale amministratore dell’edificio e committente dei lavori, di aver effettuato interventi su di un immobile sottoposto a vincolo culturale, sito in via Machiavelli di Trieste, parte in assenza (sostituzione di due serrande, posa in opera di un dispositivo elettrico di chiusura delle persiane previa realizzazione di un foro nella facciata esterna), parte in difformita’ (installazione di infissi grigliati di areazione) dall’autorizzazione della competente Sovrintendenza.

Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, l’autorizzazione rilasciata successivamente all’esecuzione dei lavori da parte della Sovrintendenza, che li ha ritenuti compatibili con il vincolo, non prova la mancanza di offensivita’ della condotta.

La Corte di appello ha peraltro precisato che, pur nella loro marginalita’, i lavori avevano pur sempre comportato “un mutamento di portoni di ingresso sulla facciata (…) con la realizzazione di una autorimessa con comando automatico e di due griglie di areazione, la’ dove, in precedenza, vi erano delle vetrate” e che il diniego dell’autorizzazione espresso il 13/02/2009 ed il 18/06/2009 aveva riguardato sia l’esecuzione del foro di alloggiamento del dispositivo di apertura, sia per quanto riguarda la realizzazione della serranda.

2. Per l’annullamento della sentenza ricorre il (OMISSIS) articolando, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti motivi.

2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), errata applicazione della norma incriminatrice e violazione dell’articolo 49 c.p., in relazione alla concreta inoffensivita’ della condotta, come desumibile dal nulla osta postumo rilasciato dalla Sovrintendenza, la cui punizione sanzionerebbe la mera disubbidienza al comando legale.

2.2. Con il secondo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione circa le deduzioni difensive in ordine al fatto che i lavori avevano interessato uno solo dei due stabili siti in via (OMISSIS).

2.3. L’argomento e’ ripreso nella memoria trasmessa via fax il 14/07/2014 con cui il difensore ribadisce il malgoverno delle prove fatto dal giudice di secondo grado che non ha fornito puntuali risposte alle eccezioni riguardanti l’effettiva entita’ dei lavori e l’epoca della loro realizzazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato.

4. Con il primo motivo il ricorrente pone il problema della concreta offensivita’ della condotta e lo risolve, in senso a lui favorevole, facendo ricorso al giudizio di compatibilita’ espresso dall’autorita’ preposta al vincolo in epoca successiva ai lavori.

Questa Suprema Corte ha gia’ espresso il diverso principio secondo il quale in tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, ne’ l’accertamento postumo di compatibilita’ con il vincolo culturale rilasciato dalla Soprintendenza ne’ l’autorizzazione in sanatoria rilasciata dall’Autorita’ preposta esplicano effetto estintivo ovvero escludono la punibilita’ del reato d’abusivo intervento su beni culturali (Sez. 3, n. 46082 del 08/10/2008, Fiorentino, Rv. 241785, citata anche dal Tribunale di Trieste).

Il Collegio non puo’ che far proprie, e qui ribadire, le ragioni che stanno alla base del principio appena citato, cosi’ come lucidamente illustrate nella motivazione della sentenza n. 46082 del 2008 alla cui lettura si rimanda.

Qui e’ sufficiente ricordare che:

– l’esatta applicazione del principio di offensivita’ presuppone l’individuazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice. Nei reati formali, come quello urbanistico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, o quello paesaggistico di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, il bene tutelato e’ l’interesse della pubblica amministrazione competente a controllare preventivamente che la trasformazione dell’assetto territoriale sia conforme – rispettivamente – agli strumenti urbanistici di governo del territorio o alla conservazione della integrita’ ambientale;

– il carattere plurioffensivo del reato urbanistico e di quello paesaggistico, per effetto del quale la norma penale tende a proteggere anche l’interesse sostanziale e finale del governo urbanistico del territorio o della integrita’ ambientale, si evince dal fatto che: a) costituisce reato urbanistico anche l’ipotesi di inosservanza degli strumenti urbanistici (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera a); b) il reato urbanistico si estingue quando l’intervento edilizio abusivo sia riconosciuto sostanzialmente conforme agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento in cui l’intervento e’ eseguito sia al momento in cui e’ richiesto l’accertamento amministrativo di conformita’ (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 36 e 45); c) allo stesso modo non e’ punibile il reato contravvenzionale paesaggistico quando l’autorita’ amministrativa competente accerti la compatibilita’ paesaggistica dell’intervento, sempre che questo sia di carattere minore (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 ter); d) il reato contravvenzionale paesaggistico si estingue quando il trasgressore rimetta in pristino lo stato dei luoghi prima che sia intervenuta condanna (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 quinquies);

– ipotesi siffatte non sono rinvenibili per il reato di abusivo intervento su beni culturali, previsto e punito dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 169;

– per il reato in esame, dunque, il bene tutelato e’ esclusivamente l’interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell’autorita’ preposta alla tutela dei beni culturali;

– tale interesse e’ tutelato vietando l’esecuzione di “opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali” senza l’autorizzazione del soprintendente (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 21, comma 4);

– si tratta di reato formale di pericolo presunto, sicche’ esso e’ integrato dal compimento dei lavori e delle opere senza il preventivo controllo amministrativo diretto ad evitare possibili pericoli e danni (Sez. 3, n. 6421 del 19/05/1993, Fiaschi, Rv. 195122; Sez. 3, n. 5834 del 10/02/1999, Buono, Rv. 213621), che si consuma, percio’, anche se la condotta non produce concretamente una lesione del valore storico-artistico della cosa (Sez 3, n. 14446 del 11/11/1999, Mariani, Rv. 215112), sempre che non si tratti di interventi che, secondo una valutazione ex ante, siano talmente trascurabili, marginali e minimi da escludere in radice anche il solo pericolo astratto di una lesione dell’interesse protetto e percio’ la necessita’ stessa della preventiva autorizzazione (ipotesi, peraltro, che non ricorre nel caso di specie, data la natura degli interventi cosi’ come descritti dai giudici di merito);

– la natura dell’interesse spiega la latitudine della condotta incriminata che si estende fino a ricomprendervi qualunque intervento, di qualsiasi genere (e dunque non solo edilizio), che abbia ad oggetto beni culturali e che, come detto, non sia trascurabile, minino e marginale;

– la condotta di chiunque realizzi interventi sui beni anzidetti senza la prescritta autorizzazione o comunicazione preventiva configura una concreta offesa dell’interesse amministrativo tutelato, senza che l’accertamento postumo di compatibilita’ col vincolo culturale o l’autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla autorita’ preposta possa valere a estinguere il reato o a escluderne la punibilita’;

– ne consegue, stando all’eccezione difensiva, che l’accertamento postumo di compatibilita’ rilasciato dalla Soprintendenza competente non puo’ costituire valido argomento per ritenere il fatto penalmente inoffensivo.

5. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso.

Occorre al riguardo ricordare che, poiche’ viene eccepito il vizio di motivazione della sentenza impugnata, l’atto di appello denunciava, con unico motivo, l’erronea valutazione del materiale probatorio sotto il duplice profilo della mancanza di offensivita’ della condotta e del fatto che, in ogni caso, i lavori eseguiti non esulavano da quelli inizialmente autorizzati.

Quest’ultima deduzione si fondava, a sua volta, ma in modo decisamente generico, sull’esame dell’imputato (riportato in stralcio) e sulla testimonianza resa dalla testimone (OMISSIS).

La Corte territoriale ha chiaramente affermato che i lavori oggetto dell’imputazione non erano stati autorizzati dal Soprintendente che si era espresso in tal senso il 13/02/2009 ed una seconda volta il 18/06/2009, due mesi prima dell’accertamento del reato.

Ancor piu’ netto era stato il Tribunale che aveva chiaramente affermato, sulla base di documenti fotografici, l’inesistenza, prima del 2009, degli interventi per cui e’ processo (pag. 1).

Del resto, aggiunge questa Suprema Corte, la tesi della preesistenza dei lavori e addirittura della loro autorizzazione preventiva cozza sul piano logico con il rilascio stesso della loro postuma autorizzazione ed e’ contraddetta dalla valorizzazione, a fini difensivi, di tale argomento.

E’ percio’ infondata l’accusa mossa ai Giudici territoriali di aver totalmente trascurato gli argomenti difensivi sollevati con l’appello, sia perche’ essi erano genericamente affidati alla riproduzione testuale di pochi brani dell’esame dell’imputato, sia perche’ contraddittori con altri argomenti difensivi che la smentivano, sia perche’ erano comunque genericamente circoscritti alla preesistenza di un’autorizzazione “iniziale” i cui estremi non sono mai stati indicati.

Solo con l’odierno ricorso (e ancor meglio con la memoria inammissibilmente presentata in data di ieri) l’imputato eccepisce per la prima volta in modo chiaro e preciso che i lavori avevano riguardato soltanto uno dei due stabili, indicando anche quali di essi erano preesistenti e le relative prove, cosi’ introducendo una questione di fatto non scrutinabile in questa sede nemmeno sotto il profilo del vizio del vizio di malgoverno delle prove stesse.

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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