Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 8 febbraio 2017, n. 5961

L’impossibilità di trovare un movente non salva dalla condanna per omicidio aggravato gli infermieri di una casa di risposo che avevano dato ai pazienti farmaci non previsti in dosi massicce

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 8 febbraio 2017, n. 5961

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi F. – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3/2015 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA, del 25/06/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Il Pubblico Ministero, in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

L’avv. (OMISSIS), difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

L’avv. (OMISSIS), difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

L’avv. (OMISSIS), sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), difensore del responsabile civile (OMISSIS), ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

L’avv. (OMISSIS), difensore dell’imputato (OMISSIS), ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 marzo 2014, la Corte di assise di Roma condannava (OMISSIS), ritenuta la continuazione, alla pena principale dell’ergastolo con isolamento diurno, oltre pene accessorie, avendo ritenuto l’imputato colpevole dei reati di omicidio aggravato commessi in (OMISSIS), fra il (OMISSIS), in danno di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), i quali erano ricoverati in una casa di riposo per anziani appartenente alla (OMISSIS) s.r.l. Lo (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentante legale della (OMISSIS) s.r.l. responsabile civile, venivano condannati al risarcimento dei danni in favore di congiunti delle vittime, costituitisi parti civili.

In parziale riforma di tale sentenza, La Corte di assise di appello di Roma, su gravame dell’imputato e della responsabile civile, confermava la condanna e manteneva la medesima pena soltanto per gli omicidi (OMISSIS) e (OMISSIS), commessi rispettivamente il (OMISSIS); assolveva l’imputato dagli altri reati per insussistenza del fatto; riformava coerentemente le statuizioni civili.

Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa dai giudici del merito, lo (OMISSIS), infermiere presso la predetta casa di riposo, aveva volontariamente cagionato la morte dei ricoverati (OMISSIS) e (OMISSIS), somministrando loro, in combinazione, farmaci non previsti, cioe’ massicce dosi di ipoglicemizzante nonche’ promazina e mirtazapina. La prova era stata ricavata, per quanto riguarda le cause dei decessi, dalle risultanze di una perizia tossicologica basata soprattutto sull’esame dei liquidi autoptici repertati, in base alla quale i fatti erano conseguiti dalla somministrazione di insulina e di psicofarmaci. Quanto alla responsabilita’ dello (OMISSIS), come somministratore dei farmaci benche’ non fossero previsti come terapia per la (OMISSIS) e il (OMISSIS), essa era stata ricavata da una serie di elementi indiziari, ritenuti dimostrati e convergenti, fra i quali i seguenti: a) presso il precedente luogo di lavoro dell’imputato era stato accertato un decesso sospetto preceduto da coma insulinico; b) nel periodo in cui l’imputato lavorava a (OMISSIS) vi era stata un’impennata di malori e decessi; c) egli aveva pieno accesso ai farmaci e svolgeva stabilmente i compiti di somministrazione ai degenti; d) in passato, egli aveva gia’ commesso un omicidio; e) era consapevole degli effetti letali della somministrazione di insulina; f) aveva richiesto informazioni sullo stato dei pazienti di cui all’imputazione, e cio’ al solo scopo di monitorare la situazione; g) dopo i fatti, si era dimesso dall’impiego a (OMISSIS), spiegando la scelta con in modo menzognero; h) egli deteneva in casa, in numero eccessivo, aghi per la somministrazione di insulina.

I giudici del merito, basandosi sulla possibilita’ che fosse stata utilizzata, per provocare i decessi, insulina a lento rilascio, avevano ritenuto irrilevante l’assenza dell’imputato da (OMISSIS) nei momenti in cui le vittime avevano accusato dei malori.

2. Nell’interesse dell’imputato e della responsabile civile sono stati proposti ricorsi per cassazione, datati rispettivamente 14 ottobre e 20 ottobre 2015.

3. L’avv. (OMISSIS), difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), ha presentato memoria depositata il 4 luglio 2016.

4. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, a firma dei difensori avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), e’ affidato a sei motivi.

4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, mancanza e illogicita’ della motivazione in riferimento alla nullita’ della perizia e alla sua inutilizzabilita’, sostenendo che essa e’ basata su dati forniti ai consulenti del Pubblico ministero in occasione di accertamenti tecnici irripetibili. Si era chiesta in primo grado la rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale disponendo nuova perizia tossicologica e nei motivi di gravame si era evidenziato che il giudice di primo grado aveva dichiarato l’inutilizzabilita’ dell’accertamento tecnico irripetibile disposto dal Pubblico ministero. Si era evidenziato che lo (OMISSIS), unico indagato, avrebbe dovuto essere avvisato dell’atto con tutte le garanzie di legge. Il giudice di primo grado aveva disposto una nuova perizia ma i periti nominati avevano tenuto conto, nel proprio elaborato peritale, dei dati forniti dalla dottoressa (OMISSIS), consulente del Pubblico ministero, anch’essi da ritenere inutilizzabili. O si tratta di una mera consulenza, come tale ripetibile, oppure si tratta di atti irripetibili, perche’ consistenti in accertamenti che, se fatti a distanza di tempo, non sono piu’ affidabili. Se non si e’ trattato di un atto irripetibile, deve ritenersi che la consulenza della dottoressa (OMISSIS) contrasti con i dati raccolti dal perito nominato dal giudice di primo grado. La consulenza non puo’ essere trasfusa nella perizia ne’ i periti possono utilizzare la consulenza per dare maggiore attendibilita’ ai loro risultati. Il giudice di appello ha sostenuto che si tratta di atto ripetibile, in quanto il professor (OMISSIS) ha provveduto a ripetere gli esami sui campioni consegnati. Tale affermazione e’ illogica. Non e’ la ripetizione in se’ a dimostrare il carattere ripetibile o meno dell’atto ma l’utilita’ della ripetizione stessa. Se l’atto viene ripetuto ma i risultati non sono piu’ attendibili va da se’ che l’atto non puo’ essere considerato ripetibile. La ripetibilita’ non e’ da intendersi in astratto ma in riferimento all’utilita’ e all’efficacia della ripetizione. Del pari illogica e’ l’ulteriore affermazione secondo cui il degrado del materiale esaminato ha fornito risultati che i periti hanno validamente interpretato e la cui interpretazione costituisce materia di discussione nel merito ma non e’ soggetta ad uno sbarramento in termini di utilizzabilita’. Se cio’ fosse vero, i periti nominati dal giudice di primo grado non avrebbero avuto la necessita’ di rifarsi ai dati della consulenza della dottoressa (OMISSIS) ma sarebbero stati in grado da soli di ricostruirli. Invece, proprio per la diversita’ dei risultati raggiunti e per la disomogeneita’ fra loro, circostanze che rendevano impossibile la ricostruzione di un risultato univoco e omogeneo, i periti hanno indicato come piu’ sensibili i dati della consulenza (OMISSIS). La motivazione della sentenza impugnata e’ illogica, manifestamente in contrasto con la ricostruzione dei fatti.

La perizia deve essere dichiarata nulla o inutilizzabile quantomeno in parte qua, ovvero laddove sembra attribuire maggiore rilevanza ai lati della consulenza tossicologica disposta dal Pubblico ministero rispetto ai risultati raggiunti dagli stessi periti nominati dal giudice e, in particolare, rispetto a quelli ottenuti dal professor (OMISSIS). Non si comprende sulla base di quali elementi di natura scientifica si possa affermare che abbiano maggiore attendibilita’ gli esami effettuati quattro anni prima di quelli eseguiti oggi su un prelievo ematico, se questo e’ correttamente conservato. Si potra’ ipotizzare forse una leggera oscillazione ma non nel caso di specie, con valori in alcuni casi ridotti di due terzi rispetto a quelli individuati dalla dottoressa (OMISSIS). E’ del tutto arbitrario assumere per buoni dati assolutamente discordanti rispetto a quelli offerti dalla perizia. Il giudice di appello avrebbe dovuto disporre nuova perizia medico-legale e tossicologica, oltre ad effettuare nuovamente gli esami sui campioni ematici in sequestro, senza contaminazioni o sovrapposizioni di risorse rispetto ai risultati della precedente consulenza della dottoressa (OMISSIS) disposta dal Pubblico ministero, e avrebbe dovuto accertare se i dati della consulenza della dottoressa (OMISSIS) potessero ritenersi, in realta’, frutto di un accertamento tecnico irripetibile. La sentenza e’ errata laddove sostiene che il prelievo dei campioni effettuato dalla dottoressa (OMISSIS) non debba considerarsi atto irripetibile. L’illogicita’ e’ evidente ancor di piu’ quando il giudice di appello, a sostegno della propria tesi, richiama esami diversi come la comparazione del DNA. Il paragone non e’ calzante, poiche’ per quest’ultimo si tratta di materiali non soggetti a deperimento. Invece accade il contrario per il prelievo di campioni. Il giudice di appello, nel passo successivo, afferma che comunque la nozione di accertamento tecnico non riguarda l’attivita’ di raccolta ma l’attivita’ valutativa. Ma se e’ cosi’, perche’ sostenere a tutti i costi che si tratta di atto irripetibile se poi non serve- Se la normativa che riguarda l’atto irripetibile non si estende all’attivita’ di raccolta dei campioni- L’imputato, che all’epoca doveva considerarsi indagato, avrebbe dovuto ricevere l’avviso del compimento di prelievo, cioe’ di un atto che fa parte integrante dell’attivita’ di accertamento tecnico irripetibile.

4.2. Con il secondo motivo nell’interesse dell’imputato si deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), mancanza assoluta di motivazione e illogicita’ della sentenza in riferimento alle cause dei decessi di (OMISSIS) e (OMISSIS). La sentenza e’ affetta da vizio logico manifesto laddove afferma che nel caso della (OMISSIS) furono riscontrate dosi tossiche di promazina e mirtazapina. I periti, invece, non parlano di dosi tossiche ma di dosi superiori ai livelli terapeutici ed hanno concluso affermando che dosi massicce di psicofarmaci quali il Talofen e il Remeron possono essere letali solo se somministrate congiuntamente. Ma in nessuno dei casi esaminati e’ stata notata la somministrazione massiccia e congiunta di tali farmaci. Si potra’ parlare di dosi inferiori a livelli terapeutici tossici. Lo stesso professor (OMISSIS) non parla in termini di certezza scientifica ma di una considerazione seria dal punto di vista del possibile determinismo della morte. Il giudice di appello, dunque, e’ incorso in un vizio logico determinato da un errore sul fatto circa la somministrazione di psicofarmaci a livelli tossici. Nemmeno la promazina risultava essere presente in valori tossici, essendo al di sotto di 1 mcg.. L’errore e’ stato ingenerato da contrasti nella deposizione dello stesso professor (OMISSIS) che in alcuni casi, parlando della (OMISSIS), riferisce di valori tossici di mirtazapina e promazina ed in altri riferisce invece i valori superiori a quelli terapeutici ma non a livelli tossici. Al di la’ del termine usato, vi e’ il dato oggettivo, perche’ si esclude per entrambi gli psicofarmaci il superamento della soglia di tossicita’. Invece, il giudice di appello ha concluso affermando che non sussiste un nesso diretto fra la somministrazione dell’insulina e la morte, ma sussiste un nesso diretto tra la somministrazione di psicofarmaci e la morte. Tale conclusione e’ in contrasto logico con le conclusioni scritte del perito, riportate nella stessa sentenza. Il giudice di appello ha tralasciato un aspetto di non secondaria importanza, e cioe’ che nel caso della (OMISSIS) non vi e’ certezza che si trattasse di insulina endogena. I dati della cartella clinica del pronto soccorso appaiono del tutto contrastanti, riferendo anche di livelli di glicemia nella norma. Al riguardo si veda la conversazione del 18 settembre 2009, ore 20.29, fra (OMISSIS) e il dottor (OMISSIS), in cui il primo riferisce che quando giunsero gli operatori del pronto soccorso riscontrarono la glicemia a 26, mentre prima l’avevano misurata e stava a 109. Dunque la (OMISSIS), subito dopo il malore, non presentava alcuna crisi ipoglicemica. Nulla si dice, su cio’, nella sentenza impugnata. Per quanto riguarda il (OMISSIS), i livelli di promazina erano pari a 0,04 mcg mentre quelli di mirtazapina erano pari a 0,4 mcg, dunque in nessun caso si puo’ parlare di livelli tossici. A tale conclusione pervengono anche i periti sulla base dei dati della dottoressa (OMISSIS). Tuttavia dimenticano i periti cio’ che loro stessi hanno affermato in perizia, e cioe’ che detti farmaci possono essere letali solo se agiscono simultaneamente ad un alimento tossico. Dunque non si comprende come per il (OMISSIS) si possa pervenire a un giudizio di responsabilita’ a carico dell’imputato, quando solo la mirtazapina, Remeron, e’ risultata presente in eccesso sulla base delle valutazioni della dottoressa (OMISSIS). Secondo i valori riscontrati dai periti, invece, neanche la mirtazapina e’ presente in dosi massicce. Nonostante le conclusioni dei periti, che hanno evidenziato per il (OMISSIS) dubbi ulteriori rispetto al caso della (OMISSIS), dubbi che hanno portato a parlare, piu’ che di concausa, di causa non esclusiva, il giudice di appello afferma che il (OMISSIS), in definitiva, risulta deceduto per l’elevata concentrazione di psicofarmaci e che si puo’ ritenere accertato che la causa del malore originario sia stata la somministrazione di insulina. Anche in tale parte la motivazione e’ affetta da vizio logico dovuto ad errore sul fatto circa la natura tossica dei livelli di psicofarmaci riscontrata nei liquidi biologici. In ulteriore contrasto con quanto affermato nei punti precedenti della sentenza, il giudice di appello poi afferma, a sorpresa, che nei casi (OMISSIS) e (OMISSIS) puo’ dirsi provato che i decessi avvennero in seguito alla somministrazione di insulina e psicofarmaci con piena rispondenza all’ipotesi accusatoria anche sotto il profilo del degrado generale delle condizioni dei pazienti, indotto dalla somministrazione del primo farmaco. E cio’ il giudice di appello afferma dopo avere fino a quel momento escluso ogni influenza della somministrazione di insulina nel determinismo dell’evento morte, salvo escludere, poche righe dopo, una influenza diretta dell’insulina. Ancora piu’ avanti si legge che i periti avrebbero escluso per tutti i casi il nesso di causalita’ tra somministrazione di insulina e morte, prevedendo la compresenza delle concause, la somministrazione di insulina quale fattore di indebolimento dell’organismo e gli psicofarmaci quale causa diretta del decesso. La perizia, tuttavia, e dunque la sentenza che la recepisce, e’ illogica e priva di adeguata motivazione, poiche’ da un lato attribuisce il valore di concausa ad un’azione – la somministrazione di insulina – che da sola non puo’ provocare l’evento morte e che al piu’, come evidenziato, puo’ determinare un semplice decadimento delle condizioni generali ma non la morte, dall’altro non chiarisce se la somministrazione degli psicofarmaci potesse da sola determinare l’evento morte. Ne’ appare dimostrato, come evidenziato, che valori addirittura tossici di Talofen possano determinare la morte. Anzi, il perito lo esclude se non nel caso di somministrazione con dosi tossiche di piu’ psicofarmaci.

4.3. Con il terzo motivo del ricorso nell’interesse dell’imputato si deducono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), mancanza assoluta di motivazione, illogicita’ manifesta, violazione di legge in ordine alla riferibilita’ all’imputato della condotta di somministrazione di insulina e/o di psicofarmaci. Il giudice di appello ha fondato il proprio convincimento su una serie di elementi indiziari o ritenuti tali. Appare innanzitutto priva di ogni motivazione l’asserzione, in sentenza, secondo cui gli elementi a carico dell’imputato non sarebbero stati nemmeno contestati dalle difese. Al contrario, le difese hanno contestato ogni elemento indiziario o presunto tale.

Con riferimento a ciascun elemento fra quelli ritenuti a carico dell’imputato si rassegnano varie critiche, fra cui le seguenti.

A) Presso il precedente luogo di lavoro dell’imputato sarebbe stato accertato un decesso sospetto preceduto da coma insulinico; in realta’, il mero sospetto e’ stato elevato ad elemento indiziario, mentre l’accertamento si scopre non essere tale, tant’e’ che gli atti dovevano essere trasmessi al Pubblico ministero per le indagini.

B) Si sarebbe verificata una impennata di malori e conseguenti decessi nel periodo in cui l’imputato lavoro’ presso la residenza (OMISSIS); in realta’, non e’ dimostrato che prima di tale periodo vi fosse stato un numero inferiore di malori; comunque l’imputato e’ stato ritenuto responsabile dal giudice di appello solo per due omicidi, non per tutta la serie di malori verificati a (OMISSIS).

C) Si assume che l’imputato aveva pieno accesso ai farmaci a (OMISSIS); in realta’, cio’ non dimostra nulla e l’imputato e’ stato condannato per somministrazione di insulina, ma gli psicofarmaci erano accessibili a tutti e venivano somministrati da tutti quelli che lavoravano a (OMISSIS); e’ una motivazione suggestiva ma priva di ogni rilievo, in quanto non si esclude che anche altri potessero accedere quei farmaci; l’imputato aveva pieno accesso ai farmaci come tutti i dipendenti; la motivazione dunque cerca di dimostrare di piu’ di quanto non possa, con un’evidente salto logico fondato sulla presunzione e sulla suggestione immaginativa.

D) Sarebbe stato accertato che l’imputato era stabilmente addetto alla somministrazione dei farmaci ai degenti. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, e’ assolutamente carente oltre che illogica, perche’ e’ fondata sulla erronea lettura delle testimonianze rese in dibattimento, che evidenziano come tutti concorrevano a somministrare farmaci; inoltre, se solo l’imputato era addetto alla somministrazione dei farmaci, cio’ non dimostra la sua colpevolezza, altrimenti dovrebbe ammettersi che solo chi ha il porto d’armi puo’ uccidere e sparare. L’imputato non era l’unico infermiere ma era presente anche suor (OMISSIS) che lavorava nel turno di notte. Tutto il processo e’ impostato sulla finalita’ di dimostrare che l’imputato abbia somministrato insulina, ma non vi e’ una pagina del processo o meglio una riga dei verbali in cui si dice chi sia stato a somministrare Talofen e Remeron. Non vi e’ alcuna prova che a somministrare i farmaci letali sia stato l’imputato. Al contrario, l’istruttoria dibattimentale ha chiarito come i farmaci venissero somministrati all’occorrenza da tutti. Dunque erano nella disponibilita’ di chiunque. Si tratta poi di farmaci usati per lo piu’ per sedare i pazienti. (OMISSIS) e’ una casa di riposo per persone anziane con eta’ molto avanzata che presentano per lo piu’ problematiche di tipo cognitivo. In molti casi i pazienti disturbano gli altri ospiti a volte anche impedendo loro di dormire la notte. E’ chiaro che la somministrazione di tranquillanti e’ prassi purtroppo invalsa nella quasi totalita’ delle case di riposo, in presenza di pazienti affetti da disturbi di tipo cognitivo a volte legati anche a malattie come morbo Parkinson o morbo di Alzheimer. E sarebbe illogico, assurdo, credere che tale prassi non fosse in uso anche a (OMISSIS), oltretutto l’imputato non aveva alcun interesse a somministrare psicofarmaci perche’ di notte, nel momento in cui i pazienti possono dare il maggior disturbo agli altri ospiti, lavorava sempre suor (OMISSIS) e non lui. La sentenza esclude che altri potessero essere gli autori di tali delitti perche’ lavoravano da tempo a (OMISSIS) e non era accaduto mai nulla di cosi’ anomalo. Ma tali circostanze sono irrilevanti. Lavorare da molto tempo, infatti, non vale ad escludere un’ipotetica responsabilita’ mentre le morti anomale, alla fine, sono risultate solo due, non come si era rappresentato in origine. Dunque non vi sarebbe nulla di anomalo se altri e non l’imputato avesse somministrato psicofarmaci, magari in dosi inadeguate.

E) L’imputato si era gia’ reso in passato autore di un omicidio; in realta’, da questo elemento puo’ trarsi un mero sospetto, camuffato da elemento indiziario: la sentenza e’ illogica.

F) L’imputato sarebbe stato consapevole degli effetti letali della somministrazione di insulina. Ma il giudice del gravame dimentica che e’ stata esclusa l’efficacia diretta, sotto il profilo causale, della somministrazione di insulina quale causa dell’evento morte, e la causa e’ stata individuata, invece, nella somministrazione degli psicofarmaci. Dunque nessuna prova deriva da tale consapevolezza degli effetti dell’insulina. Bisognerebbe sempre dimostrare che l’imputato fosse consapevole degli effetti della somministrazione di psicofarmaci.

G) La motivazione e’ apodittica e rivela carenze e illogicita’ laddove sostiene che l’imputato si informava delle condizioni dei pazienti al solo scopo di monitorare la situazione. Questa parte della motivazione non e’ sorretta da alcun elemento di riscontro e dimostra un forte pregiudizio verso l’imputato.

H) L’imputato avrebbe mentito sulla causa delle sue dimissioni. In realta’ vi e’ un errore di fatto, perche’ si offre una chiave di lettura dell’episodio occorso a (OMISSIS) dopo le dimissioni dell’imputato da (OMISSIS), sostenendo che l’imputato avesse volontariamente cercato di somministrare ad un paziente una dose eccessiva di insulina. La motivazione e’ apparente. Tale chiave di lettura e’ errata, laddove la stessa infermiera Romeo sembra attribuire l’episodio ad errore da parte dell’imputato che nell’occasione non portava gli occhiali. L’interpretazione che ne da’ il giudice di appello appare distorcere la realta’, non essendovi un concreto elemento di riscontro, cosi’ come per l’asserito tentativo di procurarsi un quantitativo di insulina.

I) Il giudice di appello sostiene che e’ anomalo per un infermiere detenere aghi per insulina e che cento sono troppi. Questa affermazione e’ del tutto arbitraria.

L) Il giudice di appello sostiene che l’imputato si trovava nelle condizioni di poter somministrare insulina e psicofarmaci agli anziani degenti. Qui c’e’ un salto logico, perche’ si passa dall’essere nelle condizioni di somministrare insulina alla sussistenza delle condizioni per somministrare psicofarmaci. La motivazione e’ carente e apodittica.

M) Il giudice di appello afferma che e’ irrilevante la mancata presenza dell’imputato al momento del malore, perche’ lo stesso avrebbe potuto usare insulina a lento rilascio. Ma il giudice di appello non tiene conto che si contesta la somministrazione di psicofarmaci che hanno invece effetto immediato e l’assenza dell’imputato al momento dell’insorgere del malore assume quindi un’importanza fondamentale.

4.4. Con il quarto motivo proposto nell’interesse dell’imputato si deducono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), mancanza assoluta e illogicita’ di motivazione in riferimento alla mancanza di movente. Il giudice di appello sostiene che non si puo’ parlare di assenza di movente ma di assenza di prova sul movente e che comunque utili spunti sono venuti dalla ricostruzione della personalita’ del ricorrente, ritenuto arrogante con i pari grado e i superiori, e inoltre definito come la mano destra di Dio. Vi sarebbero elementi circa l’esistenza di disturbi della personalita’ dell’imputato. Ma tale motivazione e’ illogica e contraddittoria. L’accertamento del movente, di fronte a un omicida definito seriale, e’ parte integrante della condotta e non e’ limitata a mero leziosismo ne’ appare una ricerca fine a se stessa. Non e’ stata raggiunta la prova circa l’esistenza di un movente e ad un tempo e’ illogico sostenere che se si ipotizza l’esistenza di disturbi della personalita’ nell’imputato essi dovrebbero essere accertati. Non e’ vero che la difesa non ha sollecitato simile accertamento, al contrario ha lamentato la mancanza di motivazione circa la sussistenza del movente, anche in sede di gravame, affinche’ si accertasse l’esistenza o meno di disturbi di natura psichiatrica nell’imputato. Il giudice, anche in sede di gravame, ha tutti i poteri per accertare la capacita’ di intendere e di volere dell’imputato, senza necessita’ di alcuna specifica richiesta di parte. Nel caso di specie, il giudice di appello ha supposto l’esistenza di disturbi di natura psichiatrica ma non ha voluto accertarla, sostenendo che dovevano esservi richieste delle parti del processo. Al contrario, nei motivi di gravame si diceva come nel caso di omicidi seriali il motivo a delinquere non e’ mai contingente, ma va ricercato nella personalita’ disturbata dell’omicida. Il giudice di primo grado aveva sostenuto che il movente degli omicidi va ricercato nella personalita’ dell’imputato che voleva soddisfare un proprio bisogno narcisistico, ma la difesa aveva evidenziato che non vi era stata una perizia psichiatrica che avesse accertato tali profili personologici dell’imputato, i quali sicuramente avrebbero dovuto emergere, visti i gesti estremi con cui si sarebbe dimostrata una vera e propria patologia di natura psichiatrica.

4.5. Con il quinto motivo nell’interesse dell’imputato si deducono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Il giudice di appello ha sostenuto che non e’ possibile affermare l’errore involontario, cio’ che comporterebbe la derubricazione in omicidio colposo. Da un lato si afferma che in almeno due sicure ipotesi di omicidio vi fu la compresenza di farmaci e che dunque e’ alquanto improbabile si versasse in errore, dall’altro lato si afferma che vi era conoscenza da parte dell’imputato degli effetti dell’insulina e del giusto dosaggio per realizzare detti effetti. La sentenza e’ affetta da illogicita’ manifesta, perche’ ancora una volta si contraddice laddove sostiene che l’insulina non e’ stata causa diretta dell’evento morte, causato al contrario dalla somministrazione degli psicofarmaci. Non ha valenza probatoria, se le morti sono state provocate con gli psicofarmaci, la conoscenza degli effetti dell’insulina. Manca invece ogni prova circa la conoscenza dei dosaggi degli psicofarmaci, farmaci comuni che vengono somministrati a pazienti anziani.

Ancora illogica e’ la motivazione della sentenza laddove sostiene che, trattandosi di due casi, non puo’ parlarsi di errore, mentre se fosse stato solo un caso tale valutazione sarebbe stata possibile. Il giudice del merito richiama l’episodio riferito dalla teste (OMISSIS), episodio che pero’, lungi dal dimostrare la volonta’ omicida dell’imputato, ne dimostra l’assoluta imperizia, negligenza e dunque se mai la colpa, non il dolo. Le due vittime avevano recepito quantita’ diverse di psicofarmaci, e da cio’ deriva che questi ultimi non erano stati somministrati dalla stessa mano. Per nessuna delle vittime e’ stato accertato che il decesso sia dipeso dalla somministrazione di insulina. Non e’ stato dimostrato che a somministrare il Remeron sia stato l’imputato e comunque non e’ in alcun modo provata la sua volonta’ di cagionare l’evento morte. Una volta esclusa la capacita’ potenzialmente letale, la somministrazione di insulina, che se trattata con soluzioni glicosilate non puo’ determinare il decesso di un paziente, e’ accertata la sua assoluta irrilevanza nella causazione dell’evento morte, e quindi non si puo’ escludere che la somministrazione eccessiva di psicofarmaci possa essere dipesa da mero errore da parte dell’imputato. Si trattava di farmaci che i pazienti assumevano, che comunque venivano comunemente dati come tranquillanti, spesso per contenere soggetti particolarmente agitati a causa delle patologie di cui sono portatori. Allora non si puo’ escludere che si sia trattato di un mero errore nel dosaggio di tali farmaci che, proprio perche’ accessibili a tutti, potevano essere somministrati senza una particolare terapia e senza controllo, con la conseguenza che era possibile anche una sovrapposizione di somministrazione nell’arco della giornata da parte di elementi del personale che si avvicendavano e che non sapevano se tali farmaci erano stati gia’ somministrati o meno. Non si puo’ certo parlare di dosi micidiali ne’ di dolo diretto e tanto meno di quello indiretto o di dolo eventuale. A tutto voler concedere, potrebbe parlarsi solo di omicidio colposo.

4.6. Con il sesto motivo nell’interesse dell’imputato si deducono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), mancanza e illogicita’ di motivazione nonche’ violazione di legge in riferimento alla mancata riduzione della pena. Nonostante l’assoluzione per vari omicidi, il giudice di appello non ha ritenuto di dover operare una riduzione della pena. La motivazione sul punto e’ solo apparente e non tiene conto delle critiche difensive. In sostanza, il giudice di appello ha disatteso il principio del divieto di reformatio in peius, poiche’ confermando la pena inflitta dal giudice di primo grado ne ha aumentato il valore. Si sarebbe dovuto disporre, invece, una perizia psichiatrica. Se l’imputato presenta disturbi psichiatrici, ogni valutazione della condotta non puo’ prescindere da cio’, soprattutto nel calcolo della pena e nella individuazione dei motivi a delinquere.

5. Il ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS), proposto nell’interesse della (OMISSIS) s.r.l., responsabile civile rappresentata da (OMISSIS), e’ affidato a sei motivi.

5.1. Con il primo motivo si deducono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e): inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’, di inutilizzabilita’, di inammissibilita’ e di decadenza; carenza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza. Si ripropone quanto dedotto con i motivi di appello in ordine alla qualificazione come atto irripetibile e, conseguentemente, alla nullita’ e alla inutilizzabilita’ della consulenza tossicologica datata 18 giugno 2010, disposta dal Pubblico ministero ed effettuata dalla dottoressa (OMISSIS) sui cadaveri di (OMISSIS) e (OMISSIS). Non e’ dato comprendere il percorso logico deduttivo operato dal giudice di appello allorquando, pur riconoscendo la validita’ delle ragioni in forza delle quali il giudice di primo grado ha dichiarato nulla e inutilizzabile la consulenza autoptica redatta dal dottor (OMISSIS), disattendendo le eccezioni sollevate dalla difesa dell’imputato e del responsabile civile, ha riconosciuto la ripetibilita’ e dunque la utilizzabilita’ della consulenza tossicologica della dottoressa (OMISSIS). In fase di indagini preliminari, il Pubblico ministero aveva conferito incarico al dottor (OMISSIS) per eseguire esame autoptico e in quella fase costui aveva proceduto all’accertamento tecnico, ma nel dibattimento di primo grado, essendo emersa la violazione processuale derivante dalla mancata notifica all’imputato e al responsabile civile dell’avviso di accertamento autoptico, il giudice di primo grado ne dichiaro’ la inutilizzabilita’. Il dott. (OMISSIS) venne sentito in qualita’ di teste in udienza e riferi’ che la consulente tossicologica, dottoressa (OMISSIS), aveva partecipato alle operazioni autoptiche. Il dottor (OMISSIS) ribadiva la contestualita’ in sede autoptica dei prelievi istologici e dei prelievi biologici, effettuati da entrambi i consulenti solo e unicamente in quella sede. La partecipazione della dottoressa (OMISSIS) e le attivita’ dalla medesima svolta durante l’autopsia venivano legittimate, come si legge nella relazione a sua firma del 18 giugno 2010, da un conferimento di incarico telefonico. All’epoca dei prelievi autoptici, cioe’ il 10 ottobre 2010, la dottoressa (OMISSIS) assistette alle operazioni prendendo in carico i reperti biologici, mentre il conferimento di incarico con indicazione dei quesiti viene formalizzato il 14 ottobre 2009, come emerge dalla relazione di consulenza. E’ evidente che la qualificazione della consulenza tossicologica come ripetibile e’ stata operata dal Pubblico ministero solo successivamente al conferimento dell’incarico, cioe’ in data 18 giugno 2013 in sede dibattimentale, allorquando le difese eccepirono la nullita’ anche di tale segmento dell’esame autoptico per la violazione delle garanzie di difesa dell’imputato e del responsabile civile. La valutazione della natura ripetibile o irripetibile di un accertamento e’ tassativamente indicata dal legislatore. Bisogna considerare che se l’atto fosse stato ripetibile il Pubblico ministero non avrebbe avuto l’urgenza e la necessita’ di autorizzare telefonicamente la dottoressa (OMISSIS) a partecipare alle operazioni necroscopiche del 10 ottobre 2009 e al prelievo dei campioni biologici. Prelievo che non puo’ in alcun modo essere interpretato come atto diverso e distinto dall’accertamento tecnico irripetibile dell’esame autoptico, tant’e’ che tale prelievo venne effettuato dal dottor (OMISSIS), come riconosciuto dalla stessa dottoressa (OMISSIS) a pagina 3 della sua relazione. Con riferimento all’autopsia, bisogna considerare che essa comporta una modificazione cosi’ radicale della situazione anatomica e biologica del corpo e dei rapporti tra i vari componenti interni che una successiva indagine autoptica non puo’ piu’ essere utilmente compiuta. Conseguentemente, le attivita’ autoptiche concretano l’ipotesi di cui all’articolo 117 disp. att. c.p.p.. Qualora a seguito della morte di una persona sorga un sospetto di reato, il Procuratore della Repubblica, ove lo ritenga necessario, puo’ scegliere se ordinare l’autopsia o fare richiesta di incidente probatorio. Anche in considerazione delle alterazioni che possono essere provocate da un accertamento autoptico, con il progredire dei processi tanatologici esso finirebbe molto spesso per cancellare o rendere piu’ difficile l’individuazione dei dati, a causa delle variazioni biologiche anatomiche della sezione cadaverica. Se l’autopsia viene effettuata senza rispetto delle formalita’ previste dall’articolo 360 c.p.p., come in effetti e’ avvenuto ed e’ stato riconosciuto dal giudice di appello, l’atto deve essere dichiarato nullo e nulli e inutilizzabili sono tutti gli atti che in tale atto trovano il proprio fondamento. Dall’inutilizzabilita’ dell’esame autoptico deriva l’inutilizzabilita’ di tutto quanto e’ stato effettuato in quella sede dal dottor (OMISSIS) e dalla dottoressa (OMISSIS), in quanto tutti gli accertamenti tecnici, costituendo elementi probatori di indagine, non possono confluire nel processo se formatisi senza le garanzie previste a tutela del diritto di difesa. Il giudice di primo grado e il giudice di appello hanno fondato le rispettive sentenze sulle risultanze della consulenza tossicologica della dottoressa (OMISSIS) (recepite, seppur non in termini di certezza, dai periti nominati nel dibattimento di primo grado prof. (OMISSIS) e prof. (OMISSIS)) completamente scevra delle necessarie indicazioni di come e dove sono stati custoditi i prelievi e i campioni biologici attinti in sede autoptica. La motivazione della sentenza impugnata e’ priva del riferimento alle irregolarita’ nella catena di conservazione dei reperti, come gia’ eccepito nei motivi di appello e rilevato dagli stessi periti. Cio’ avrebbe dovuto portare alla declaratoria di nullita’ o, comunque, ad una valutazione di assoluta inattendibilita’ della consulenza tossicologica della dottoressa (OMISSIS). Le aliquote dei reperti sono arrivate nelle mani dei periti in plichi non sigillati ma chiusi semplicemente con tappi a vite. Allo stesso modo sono stati conservati i campioni di sangue in ospedale, in provette facilmente apribili. Irregolarita’ che si riverberano anche sulla perizia tossicologica d’ufficio eseguita dal professor (OMISSIS). Di cio’ i giudici del merito non hanno tenuto conto. La sentenza d’appello e’ priva di logica motivazione sulla doglianza proposta dei motivi di gravame, poiche’ si limita ad asserire che gia’ il giudice di primo grado aveva ben motivato sul punto. Vengono riportati brani dell’ordinanza del 18 giugno 2013 del giudice di primo grado e la motivazione della sentenza di primo grado, in cui e’ stato affermato che l’avvenuta ripetizione delle analisi dimostra come si versasse in tema di accertamento ripetibile. Tale motivazione prescinde dal dato scientifico sulla cui base il legislatore ha indicato la natura ripetibile per la validita’ dell’atto. La norma parla di deterioramento e il fatto che dopo quattro anni i campioni risultano poco deteriorati, tanto da consentire l’espletamento di una nuova perizia, non significa che al momento del conferimento dell’incarico non sussistesse il pericolo di deterioramento. Pertanto, la natura ripetibile degli accertamenti tossicologici operati dalla dottoressa (OMISSIS) e’ motivata con una argomentazione ex post operata dal giudice di primo grado e riprodotta dal giudice di secondo grado, in forza della quale sarebbe da ritenersi ripetibile cio’ che puo’ essere ripetuto successivamente. Una affermazione tautologica che prescinde dalle garanzie di tipicita’, tassativita’ e difesa nella formazione della prova e/o dell’elemento di prova. Tali argomentazioni confliggono con quelle enunciate dal giudice di appello nella motivazione della sua sentenza, laddove si riconosce che le analisi ripetute dal professor (OMISSIS), sui campioni pienamente utilizzabili forniti dalla dottoressa (OMISSIS), hanno prodotto esiti qualitativamente sovrapponibili, quantitativamente divergenti a causa del decorso del tempo. Se il giudice di appello riconosce che il decorso del tempo e’ causa di deterioramento dell’accertamento, riconosce che trattasi di accertamento che ricade nella disciplina articolo 360 c.p.p.. La consulenza tossicologica effettuata in seno alla consulenza autoptica del dottor (OMISSIS) e’ atto irripetibile ed e’ stato violato nel caso di specie il disposto dell’articolo 360 c.p.p.. Cio’ vale maggiormente ove si consideri che la motivazione della sentenza di appello, relativamente alla sussistenza del nesso di causalita’ tra la somministrazione di psicofarmaci ai pazienti-ospiti (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’evento morte poggia completamente non sulle risultanze degli elaborati dei periti ma su quelle dell’esame dei campioni autoptici effettuati dalla dottoressa (OMISSIS), cui i periti rimandano per la maggiore attendibilita’ dovuta al fatto che il prelievo e’ stato eseguito nel 2009, ossia quattro giorni dopo la morte del (OMISSIS) e due giorni dopo la morte della (OMISSIS). Emerge quindi la contraddittorieta’ delle motivazioni addotte dalla Corte di assise di appello che, non potendo fondare su elementi di prova certi oltre ogni ragionevole dubbio la contestata somministrazione di farmaci da parte dell’imputato, si avvale di argomentazioni inficianti la linearita’ dell’iter logico deduttivo della motivazione, omettendo ogni doveroso accenno alla mancata valutazione e/o irrilevanza processuale delle prove liberatorie fornite dalla difesa. La sentenza e’ priva della compattezza e solidita’ giuridica utile a superare la prova di resistenza: dall’attento controllo della struttura della motivazione emerge che gli elementi acquisiti illegittimamente hanno avuto un peso reale sulla decisione dei giudici del merito.

5.2. Con il secondo motivo nell’interesse del responsabile civile si deducono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e): violazione dei criteri legali di valutazione della prova liberatoria; carenza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza. Un vizio di fondo ha investito il convincimento giudiziale, frutto di consapevole esclusione dai materiali di giudizio di ogni elemento favorevole emerso nei riguardi dell’imputato e del responsabile civile. L’effetto e’ stato quello inaccettabile di una totale estromissione delle prove a discarico. Alla violazione di legge si coniuga la piu’ mortificante lacuna motivazionale, poiche’ il giudice di appello non ha tenuto conto in minima parte delle argomentazioni difensive introdotte con i motivi d’appello. Non sono state considerate le dichiarazioni liberatorie fornite da tutti i medici operatori della casa di cura (OMISSIS), i quali riferiscono che il Talofen non e’ un farmaco utilizzato e somministrato nella residenza. Circostanza che emerge anche dalle intercettazioni telefoniche tra il direttore sanitario della clinica e il responsabile civile, dalle quali emerge che alla signora (OMISSIS) era stato somministrato il Serenase, cui principio attivo non e’ stato rinvenuto nei campioni ematici. Dai verbali di perquisizione presso l’abitazione dell’imputato risulta che egli era in possesso solo di insulina e non anche degli psicofarmaci rinvenuti nei campioni ematici dei deceduti. Nella consulenza della dottoressa (OMISSIS) e nella perizia dibattimentale non si e’ mai proceduto alla comparazione tra la documentazione medica in possesso dei medici curanti dei pazienti della casa di riposo, relativa alle prescrizioni mediche e alle patologie individuate e curate. (OMISSIS) non e’ una struttura sanitaria ma una residenza per anziani e fra i suoi servizi e’ prevista solo in via occasionale anche la cura medica. Ogni ospite ha un proprio medico curante, i medicinali occorrenti vengono acquistati o forniti direttamente dall’ospite o dai familiari e solo in casi eccezionali vengono somministrati da infermieri in servizio presso la struttura, atteso che molti dei residenti sono anziani autosufficienti che scelgono di risiedere nella struttura per non gravare sulle famiglie. Di tali circostanze emerse nel processo non si e’ mai tenuto conto nella motivazione della sentenza e nella valutazione degli elementi probatori a discarico, in favore del responsabile civile e dei dipendenti della struttura residenziale. Nel caso piu’ emblematico della signora (OMISSIS), che era ricoverata presso la casa di riposo da circa un anno, nessun consulente tecnico o perito ha mai posto in comparazione la terapia prescritta dal medico curante con il diario della paziente, redatto a cura della residenza. E’ assurdo che l’anamnesi della paziente di cui viene tenuto conto nella relazione (OMISSIS) non e’ quella redatta o riferita dai medici che avevano in cura la signora (OMISSIS). Nella ricostruzione medico-legale dei decessi sono moltissimi i buchi. Il giudice di appello li riproduce nella motivazione non solo sotto il profilo del merito in ordine alla esatta ricostruzione e qualificazione giuridica del fatto ma anche sotto il profilo della legittimita’, perche’ nulla motiva in ordine alla mancata valutazione degli elementi di prova emersi. E’ innegabile che oltre agli elementi probatori indiziari illegittimamente acquisiti, di natura medico-legale, su entrambe le sentenze ha inciso la precedente condanna riportata nel 2011 dallo (OMISSIS) per l’omicidio della signora (OMISSIS), avvenuto il (OMISSIS). Il giudice di appello nulla motiva in ordine alla distanza da tale episodio delittuoso.

5.3. Con il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse del responsabile civile si deducono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e): violazione dei criteri legali di valutazione delle prove ritenute rilevanti ai fini della condotta utile e idonea a produrre l’evento morte; carenza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza. Le risultanze medico-scientifiche, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, non dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio che le condotte contestate all’imputato siano idonee e sufficienti a determinare l’evento morte. Analizzando il caso del decesso del (OMISSIS), il giudice di appello ritiene che il fatto sia avvenuto per l’elevata concentrazione di psicofarmaci, in associazione con le condizioni precarie tipiche degli anziani in generale e di costui in particolare. Il giudice di appello ha ritenuto che dal complesso dei dati probatori, interpretati alla luce degli elementi acquisiti, si potesse ritenere accertato che la causa della morte fosse la somministrazione di insulina. Ma tale assunto poggia sull’errata interpretazione che i giudici hanno voluto dare alla perizia dibattimentale redatta dai professori (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno proceduto ad individuare nei reperti dei pazienti di (OMISSIS) la presenza sia di insulina sia di psicofarmaci Promazina e Mirtazapina quali possibili cause del decesso. In relazione alla somministrazione di insulina al paziente (OMISSIS), i periti giungono a tale conclusione: in nessuno dei casi esaminati e’ possibile sostenere che la morte e’ stata determinata da complicanze conseguenti alla somministrazione di insulina, in ragione dell’impossibilita’, allo stato, di ricercare e dosare tale sostanza nei limiti ammissibili, se non mediante un ragionamento analogico rispetto a quanto riscontrato nel caso della (OMISSIS). Il sospetto che anche il malore e poi il decesso del (OMISSIS) siano stati dovuti all’insulina nasce da fattori di natura epidemiologica e quindi statistici, cioe’ l’eta’ e le patologie croniche da cui essi erano sono affetti, importanti antecedenti causali nel determinismo della morte. Tuttavia, mentre nel caso della (OMISSIS) i periti, nel confrontare gli esami della stessa da viva riconoscono una correlazione tra lo stato ipoglicemico e la somministrazione di insulina esogena, per il (OMISSIS) escludono tali correlazioni. In ordine alla presenza di psicofarmaci promazina e mirtazapina, i periti rilevano che la concentrazione di mirtazapina nel sangue e’ da collocarsi sopra il livello terapeutico, ma non esistendo dati certi in letteratura per definire il livello di tossicita’ o letalita’ non vi sono elementi per stabilire l’effettiva tossicita’ nel caso in esame. La quantita’ di promazina e’ compatibile con il livello considerato terapeutico. Ne consegue che, per i periti, la morte del (OMISSIS) e’ imputabile a cause diverse. Essi affermano che il quadro cardiovascolare evidenziato all’esame autoptico puo’ essere considerato responsabile di EPA e che di fatto e’ stata rinvenuta alla spremitura dei polmoni fuoriuscita di modesta quantita’ di liquido schiumoso di edema. Dalle informazioni ricavate in letteratura circa le proprieta’ di tali farmaci si ritiene che non vi sono elementi per sostenere che la morte del (OMISSIS) sia stata determinata dalla somministrazione dei predetti psicofarmaci. In sintesi, per i periti ne’ lo stato ipoglicemico ne’ la presenza degli psicofarmaci rinvenuti consentono di affermare che questi ultimi hanno determinato il decesso del (OMISSIS), avvenuto invece per scompenso cardiaco. Non e’ dato comprendere a quale perizia il giudice di appello faccia riferimento per sostenere la motivazione, stante l’evidente divergenza tra le risultanze della perizia e le argomentazioni della parte motiva della sentenza riferibile alle cause del decesso del (OMISSIS). La sentenza gravata e’ affetta da una insanabile contraddittorieta’, laddove afferma che sulla base di elementi indiziari analoghi l’imputato puo’ ritenersi responsabile del malore del (OMISSIS) dovuto alla somministrazione di insulina, non rinvenuta nei campioni ma la cui presenza puo’ essere ipotizzata in via analogica come iniettata. Tale assunto mal si concilia con la successiva declaratoria di responsabilita’ dell’imputato per la morte del (OMISSIS), atteso che il paradigma non trova fondamento nelle risultanze peritali, che ascrivono il decesso a uno scompenso cardiaco.

5.4. Con il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse del responsabile civile si deducono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e): vizio di motivazione e violazione di legge, perche’ il giudice di appello avrebbe confermato la declaratoria di responsabilita’ senza alcuna prova sul dolo e sul nesso di causalita’; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; carenza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione. Le risultanze probatorie medico-legali, su cui il giudice di primo grado ha fondato la declaratoria di responsabilita’ dell’imputato, hanno evidenziato la netta distinzione fra l’evento morte e il sorgere del malore. Nel caso del decesso del (OMISSIS), i periti hanno escluso che si sia verificato a seguito dell’aggravarsi delle condizioni di salute scatenato dalla somministrazione di farmaci, ipotizzata in via analogica. Per il (OMISSIS) i periti riconoscono che il nesso di causalita’ e’ stato interrotto dal verificarsi di altre cause, da sole sufficienti a determinare l’evento. Il decesso e’ avvenuto per scompenso cardiaco e il giudice di appello, omettendo di procedere alla doverosa indicazione delle diverse prove o dei diversi elementi di prova su cui ha fondato il suo convincimento, erroneamente riproduce a fondamento della responsabilita’ penale le conclusioni dei periti. La sentenza non e’ adeguatamente motivata e manca la valutazione delle risultanze probatorie. La sentenza, scevra da una attenta e rigorosa ricerca della prova circa il fatto che le condotte poste in essere dall’imputato siano lumeggiate dalla coscienza dell’evento morte, e’ priva, per converso, delle ragioni che hanno indotto i giudici del merito ad escludere l’addebitabilita’ del reato a titolo di mera colpa. L’imputato viene superficialmente indicato come un killer seriale con delirio di onnipotenza. Il giudice di appello avrebbe dovuto motivare puntualmente perche’ i fatti di reato contestati sarebbero soggettivamente ed oggettivamente ascrivibili all’imputato. L’indagine su uno degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, cioe’ sul dolo, implica un duplice controllo sulla natura dell’azione lesiva e deve essere interamente e direzionalmente investita dalla coscienza e volonta’ di realizzare fatti cosi’ gravi. I giudici del merito non solo omettono di indicare gli elementi comprovanti la sussistenza del dolo, ma anche di valutare tutte le circostanze contrastanti con la supposta volonta’ dell’imputato di causare la morte dei pazienti. Nessuna motivazione viene resa in ordine alla mancata valutazione dei seguenti elementi: tutte le azioni ritenute lesive sono state compiute di giorno in un luogo frequentato; l’imputato avrebbe potuto scegliere di agire di notte; rientrava nelle sue capacita’ cognitive contemplare il rischio di un ricovero dei pazienti presso un ospedale, con conseguente possibilita’ di fare eseguire delle analisi; egli si e’ sempre interessato alle condizioni di salute degli anziani facendo delle telefonate per sincerarsi delle entita’ del malessere dei suoi pazienti; egli adoperava gli occhiali, come riferito da uno dei testi presenti all’episodio in cui lo stesso imputato aveva erroneamente dosato il farmaco da somministrare; la somministrazione di farmaci non era una mansione riservata solo a lui e le dosi dei farmaci non erano da lui determinate; egli svolgeva attivita’ di libero professionista avendo raggiunto l’eta’ pensionabile, e per le sue prestazioni veniva rilasciata apposita fattura; egli svolgeva anche attivita’ di infermiere, avendo quindi interesse a che la casa di riposo avesse un numero elevato di ospiti; la presenza presso la sua abitazione di strumenti per la rilevazione della glicemia era funzionale alla sua libera professione anche presso altre strutture; non sono stati rinvenuti in suo possesso gli psicofarmaci promazina e mirtazapina, rinvenuti nei reperti biologici delle vittime. I comportamenti dell’imputato sono incompatibili con una volonta’ omicidiaria. Anche per il decesso della (OMISSIS) i periti concludono per il riconoscimento alla somministrazione di psicofarmaci del ruolo di concause dell’evento, ma non per l’affermazione che la somministrazione possa essere da sola sufficiente a determinarlo, come si dice a pagina 45 della perizia. La decisione impugnata inserisce nella ricostruzione elementi che esulano dalla valutazione dell’elemento soggettivo. Il giudice di appello viola il dovere di completezza della motivazione, perche’ viene omessa la valutazione di elementi incidenti sulla ricostruzione dell’elemento psicologico dell’imputato e sull’elemento oggettivo di imputazione dell’evento.

5.5. Con il quinto motivo del ricorso proposto nell’interesse del responsabile civile si deducono: vizio di motivazione e violazione di legge, perche’ il giudice di appello avrebbe espresso la declaratoria di responsabilita’ senza alcuna prova sul movente; inosservanza o erronea applicazione della legge penale; errata valutazione della prova indiziaria; carenza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione. Non e’ stata dimostrata per la responsabilita’ dell’imputato la sussistenza di una valida causale. La sentenza non e’ riuscita a indicare validamente la ragione che avrebbe indotto l’imputato ai comportamenti addebitati. La causale, ossia il movente che spinge il soggetto a delinquere e’ estremamente significativo nella ricostruzione dei fatti, poiche’ e’ uno degli elementi da cui puo’ desumersi l’animus necandi. Nei processi indiziari il momento causale solidifica e salva i diversi elementi emersi nella fase delle indagini preliminari, costituendo per il giudicante il filo conduttore che rende pregnante il significato di ogni elemento oltre ogni ragionevole dubbio. Non e’ possibile prescindere dal suo accertamento. Il movente viene considerato fattore sussidiario per la ascrivibilita’ del reato al suo autore solo quando ci sono gli elementi soggettivi e oggettivi tipici della fattispecie delittuosa contestata. In giurisprudenza si tende ad attribuire rilievo al movente soprattutto come elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli altri elementi, in particolar modo quando le caratteristiche esteriori della condotta criminosa non siano univocamente rivelatrici dell’animus necandi. La giurisprudenza ha rilevato che l’accertamento della causale del delitto, quando si tratta di elementi probatori di natura soltanto indiziaria, deve essere ugualmente perseguito, in quanto l’identificazione della causale assume nei processi di carattere indiziario specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento del giudice in ordine a una ragionata affermazione della responsabilita’ dell’imputato. Il giudice di appello, non disponendo di indizi per fornire una risposta esauriente e adeguata alle varie ipotesi prospettate della difesa, capaci di contrastare in modo valido gli elementi dell’accusa, ha emesso una sentenza lacunosa, connotata dall’evidente incertezza delle motivazioni utili a rafforzare e rendere plausibile il quadro indiziario. Quest’ultimo, non suffragato da un accertamento sul movente, e’ inidoneo a superare la soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio posta dall’articolo 533 c.p.p.. Le incongruenze nell’argomentazione sussiste anche la’ dove si indica nella personalita’ dell’imputato la sussistenza di spunti utili ai fini dell’accertamento del movente. Il giudice di appello fa riferimento a ipotetici disturbi della personalita’ dell’imputato, ma essi non sono stati oggetto di un’analisi fondata su elementi tipicamente cercati o attentamente valutati. La ricerca di un valido motivo per uccidere costituisce in linea generale un’indagine significativa ai fini dell’animus necandi. Il giudice puo’ prescindere dall’individuazione della causale solo quando la volonta’ di uccidere sia pacificamente dimostrata ovvero vi sia la prova certa della responsabilita’ dell’imputato, prova che nel caso non e’ stata raggiunta. Le modalita’ oggettive della condotta non sono univocamente rivelatrici del dolo omicidiario, quindi si sarebbe imposta una ricerca di un motivo adeguato. Nel caso, nessuna valutazione alternativa e’ stata fornita dal giudice di appello, ne’ le circostanze che la difesa ha portato a discarico della posizione dell’imputato sono state vagliate. In particolare, la circostanza della preoccupazione dell’imputato per le condizioni di salute dei pazienti sono poco plausibili e poco compatibili per ritenere la volonta’ omicidiaria. L’applicazione dei principi sulla necessita’ di ricercare e individuare il movente avrebbe dovuto far approdare i giudici del merito ad una assoluzione dell’imputato o alla diversa qualificazione giuridica del reato, perche’ non sono emersi elementi comprovanti oltre ogni ragionevole dubbio che l’evento morte sia ascrivibile alla condotta dell’imputato ne’ che le somministrazioni di farmaci siano ascrivibili solo all’imputato.

5.6. Con il sesto motivo del ricorso proposto nell’interesse del responsabile civile si deducono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e): vizio di motivazione e violazione di legge, perche’ i giudici del merito avrebbero fondato la declaratoria di responsabilita’ di (OMISSIS) sulla base di una errata valutazione delle prove; violazione e falsa applicazione in ordine alla quantificazione/dosimetria della entita’ del risarcimento; carenza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione. Si ripropongono le questioni avanzate con il motivo di appello con il quale si chiedeva l’esclusione di una responsabilita’ civile di (OMISSIS) s.r.l.. Posto che l’imputato non avrebbe dovuto essere dichiarato responsabile penalmente, (OMISSIS) s.r.l. avrebbe dovuto andare esente dalla condanna risarcitoria. Peraltro, anche ammesso – ma non concesso – che vi fosse responsabilita’ penale dell’imputato, non si potrebbe ritenere la responsabilita’ civile di (OMISSIS) s.r.l., sia perche’ il rapporto con l’imputato aveva carattere di autonomia e parasubordinazione, sia perche’ le condizioni in cui il reato sarebbe stato commesso hanno carattere di assoluta autonomia e imprevedibilita’. Se la condotta dello (OMISSIS) ebbe natura dolosa, non si vede come possa configurarsi una responsabilita’ colposa di (OMISSIS) s.r.l..

6. L’avv. (OMISSIS), difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), ha presentato memoria depositata il 4 luglio 2016. La sentenza del giudice di appello, oggetto dei ricorsi per cassazione, e’ immune da vizi logico-giuridici, e’ perfettamente consequenziale rispetto alle emergenze dibattimentali del primo e del secondo grado di giudizio, pertanto e’ meritevole di integrale conferma. Nel suo rigore giuridico sulla valutazione delle prove, la sentenza di appello e’ forse troppo premiante per l’imputato, laddove ha riformato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per cinque omicidi e non solo per quelli della (OMISSIS) e del (OMISSIS). Nessuno dei motivi di ricorso formulati dalla difesa dell’imputato, che ricalcano quelli dell’appello, pare minimamente scalfire l’impianto motivazionale della sentenza, poiche’ il ricorso per cassazione si riduce ad una generica contestazione densa di suggestioni, mistificatoria rispetto alle evidenze dibattimentali, contradditoria, illogica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ privo di pregio sotto tutti i profili.

1.1. E’ infondato il primo motivo, con cui si e’ dedotta la nullita’ e inutilizzabilita’ della perizia disposta nel giudizio di primo grado, espletata dal prof. (OMISSIS) e dal prof. (OMISSIS), disposta nel dibattimento di primo grado. I vizi deriverebbero dal fatto che la perizia e’ basata su dati ricavati dalla consulenza tecnica tossicologica della dottoressa (OMISSIS), dati che sarebbero inutilizzabili in quanto acquisiti senza le garanzie previste dall’articolo 360 c.p.p. per gli atti irripetibili.

La giurisprudenza di legittimita’ ha avuto occasione di pronunciarsi sul tema dibattuto ed ha affermato, per esempio, che, in tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili sul DNA, il prelievo genetico effettuato con il consenso da parte dell’indagato puo’ avvenire anche in assenza del difensore, cio’ in ragione della specifica e limitata finalita’ dell’atto di prelievo, che non implica speciali competenze tecniche comportanti l’esigenza di osservare precise garanzie difensive, necessarie invece per la successiva attivita’ di valutazione dei risultati (Sez. 3, n. 25426 del 01/07/2015 – dep. 20/06/2016, D’A, Rv. 26709701). E’ stato anche affermato, con riguardo alle indagini preliminari, e sempre in tema di prelievo del DNA della persona, eseguito in ipotesi attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili, che l’atto e’ qualificabile come rilievo tecnico e, in quanto tale, e’ delegabile ai sensi dell’articolo 370 c.p.p., senza la necessita’ per il suo espletamento dell’osservanza delle garanzie difensive, che vanno, invece, assicurate nella distinta e successiva operazione di identificazione del DNA, attraverso l’utilizzo del materiale genetico repertato, operazione che costituisce accertamento tecnico, da qualificarsi ripetibile o meno in base ad una valutazione tecnico-fattuale in ordine alla possibile conservazione dei reperti (Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015 – dep. 30/04/2015, B, Rv. 26385901).

Nel caso concreto ora in esame, avvalendosi della medesima logica che sta alla base dei richiamati precedenti, deve affermarsi che la perizia espletata nel primo grado di giudizio non e’ affetta dal vizio denunciato, perche’ non ha utilizzato i risultati di accertamenti tecnici irripetibili. Per un verso, la dottoressa (OMISSIS) aveva eseguito meri prelievi di liquidi cadaverici, cioe’ attivita’ di semplice raccolta che, proprio perche’ priva di carattere valutativo, sfugge ad una qualificazione in termini di accertamento ripetibile/irripetibile. Per altro verso, il successivo degrado dei materiali cosi’ prelevati, dovuto al tempo trascorso ed emerso dalle analisi svolte dal perito prof. (OMISSIS), non ha impedito ai periti l’interpretazione dei risultati delle analisi. Cio’ dimostra la possibilita’ di compimento di utili valutazioni sui reperti nella fase dibattimentale e, quindi, che all’epoca dei prelievi non poteva ravvisarsi la contraria ipotesi di irripetibilita’ che avrebbe reso necessario il previo avviso all’indagato previsto dall’articolo 360 c.p.p., a pena di inutilizzabilita’ dell’atto di indagine. In definitiva, sono corrette le affermazioni del giudice di appello circa la ripetibilita’ delle analisi e la validita’ della perizia tossicologica.

1.2. Sono infondati, e possono essere trattati congiuntamente perche’ strettamente collegati, il secondo e il terzo motivo nell’interesse dell’imputato, con i quali si deducono vizi di motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilita’ dell’imputato per gli omicidi (OMISSIS) e (OMISSIS), con riguardo all’accertamento della causa dei decessi e della loro riconducibilita’ all’imputato.

E’ opportuno richiamare, per la corretta trattazione dei motivi, concetti reiteratamente espressi dalla giurisprudenza con riguardo ai limiti del sindacato di legittimita’ sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006. La novella non ha comportato la possibilita’, per il giudice della legittimita’, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella gia’ effettuata dal giudice del merito, dovendo la Corte di legittimita’ limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice del merito si e’ avvalso per giustificare il suo convincimento. La Corte di cassazione e’ giudice della sentenza, non del fatto. Il suo compito e’ quello di verificare la presenza, la non contraddittorieta’ e la tenuta logica della motivazione. La mancanza, l’illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimita’, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza. Deve tuttora escludersi la possibilita’, per il giudice di legittimita’, di “un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonche’ i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi” (Sez. 6, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, Rv. 233621; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, Rv. 239789). Il giudice di legittimita’, pertanto, e’ chiamato a svolgere un controllo di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale esistenza della motivazione e sulla permanenza della resistenza logica del ragionamento del giudice.

Esaminata in quest’ottica, la sentenza impugnata si rivela esente dai vizi denunciati, poiche’ il giudice di appello ha proceduto, ai fini della ricostruzione della dinamica dell’episodio criminoso de quo, all’analitico vaglio di tutti gli elementi di fatto e ha tenuto presenti le argomentazioni della difesa riproposte nel ricorso. Con motivazione adeguata, aderente alle richiamate risultanze istruttorie, il giudice di appello ha indicato le ragioni che giustificavano la condanna per i reati in discussione, avendo recepito le risultanze dell’attivita’ peritale sia in ordine alla dipendenza dei decessi dall’effetto di somministrazione di psicofarmaci, in soggetti indeboliti per effetto di somministrazione di insulina – senza che dette terapie fossero prescritte – sia tutti gli elementi che consentivano di risalire a condotte dello (OMISSIS).

La difesa propone una rilettura atomistica del peso degli indizi, in contrasto con il principio secondo il quale, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non puo’ limitarsi ad una valutazione parcellizzata di essi, ne’ procedere ad una loro mera sommatoria, ma deve, preliminarmente: valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica); successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguita’ di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di la’ di ogni ragionevole dubbio e, cioe’, con un alto grado di credibilita’ razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016 – dep. 17/05/2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 26694101; Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015 – dep. 25/09/2015, P.M. in proc. Filippone e altro, Rv. 26478001; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013 – dep. 31/10/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 25832101; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013 – dep. 18/06/2013, P.G., P.C. e Knox, Rv. 25567701).

La regola di giudizio compendiata nella formula richiamata impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualita’ remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benche’ minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014 – dep. 21/01/2015, Pg in proc. Segura, Rv. 26228001).

Nel caso in esame, le notazioni della difesa, circa le risultanze dell’attivita’ peritale, come interpretata dai giudici del merito, e circa la valenza incerta di taluni elementi indiziari, non tengono conto della lettura congiunta di tutti i dati, che nel loro insieme valgono a corroborare la tesi accusatoria a carico dello (OMISSIS). In termini piu’ specifici, deve notarsi che il giudice di appello, confermando la decisione del giudice di primo grado circa gli omicidi evidenziati, ha esaminato i dati istruttori e, con valutazione ragionevole logicamente argomentata (resa esponendo motivazione non affetta da vizi rilevabili in questa sede), ha esposto gli elementi da cui ricavare la prova della loro dipendenza da attivita’ commessa dall’imputato. Il giudice di appello ha attentamente analizzato le risultanze disponibili ed e’ pervenuto senza incorrere in alcun errore di diritto ad affermare, a carico dell’imputato, la sussistenza di prove di colpevolezza in ordine ai predetti delitti. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata, esauriente ed immune da vizi logici, e’ basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimita’ demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformita’ ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali. Di contro, il ricorso non centra specificamente, in chiave critica, la ratio della sentenza, perche’ si limita a proporre, con le doglianze sinteticamente elencate supra, valutazioni di elementi di fatto che risultano espressamente gia’ considerati dai giudici del merito o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni della sentenza impugnata.

Le censure, oltre ad essere in larga misura meramente reiterative delle stesse questioni sollevate in appello, e motivatamente disattese dai giudici del grado con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimita’, sono fortemente orientate verso un riesame – non consentito – del merito. Le doglianze articolate non lasciano emergere l’effettiva sussistenza di violazioni di legge o mancanze argomentative o illogicita’, bensi’ mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del giudice di appello, strettamente ancorate a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all’articolo 192 c.p.p..

In definitiva, le censure formulate nell’interesse dell’imputato, riguardanti la valutazione del compendio probatorio posto a fondamento della sentenza impugnata, non possono trovare accoglimento, perche’ si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimita’, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale, nella sua completezza, ne’ manifestamente illogico, ne’ viziato da non corretta applicazione della normativa.

1.3. Il quarto motivo nell’interesse dell’imputato, riguardante il movente dei delitti, e’ infondato. Come giustamente ricordato dal giudice di appello, la mancata individuazione del movente non si risolve nell’affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, ne’ tanto meno di assenza di coscienza e volonta’ dell’azione, quindi non e’ rilevante nel caso in esame (Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012 – dep. 01/08/2012, Spaccarotella, Rv. 25414301.

1.4. Il quinto motivo nell’interesse dell’imputato, riguardante la qualificazione dei fatti, e’ infondato. Gli elementi posti in luce dal giudice di appello per giustificare la qualificazione degli omicidi come dolosi, rigettando la tesi del loro carattere colposo, e’ saldamente correlata ad alcuni elementi specifici logicamente esposti, dimostrativi della volontarieta’ degli effetti delle condotte, come la duplicita’ di delitti e la compresenza in ciascun caso di duplice somministrazione di farmaci. E tale volontarieta’ comporta la sussunzione dei reati accertati nell’ipotesi astratta dell’omicidio doloso.

1.5. Il sesto motivo nell’interesse dell’imputato, riguardante le statuizioni sulla determinazione della pena, e’ infondato. Il giudice di appello, nel mantenere la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei pur avendo limitato a due omicidi la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato, ha reso motivazione completa e priva di manifesta illogicita’, ancorando la valutazione sia al giudizio di gravita’ del reato, sia a specifici elementi della personalita’ dell’agente, sia al comportamento tenuto dopo i fatti. Peraltro, non costituisce violazione del divieto di reformatio in pejus la conferma della pena, pur a fronte della riduzione, in appello, dei reati cui e’ riferita la declaratoria di colpevolezza, avuto riguardo al fatto che per il duplice omicidio, aggravato come nel caso in esame, non e’ prevista pena inferiore.

2. Il ricorso proposto nell’interesse del responsabile civile (OMISSIS) s.r.l., in persona del rappresentante (OMISSIS), e’ inammissibile perche’ intempestivo.

Invero, il giudice di primo grado pronuncio’ la sentenza ora impugnata il 25 giugno 2015 e stabili’ nel dispositivo, come consentito dall’articolo 544 c.p.p., comma 3, il termine di giorni quarantacinque per il deposito. Il termine per impugnare detta sentenza era quindi di giorni quarantacinque, si sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera c).

La sentenza venne poi depositata il 15 luglio 2015, quindi tempestivamente rispetto al termine indicato nel dispositivo, scadente il 9 agosto 2015. Da tale scadenza sarebbe iniziata la decorrenza del termine per l’impugnazione (articolo 585 c.p.p., comma 2 lettera c), seconda ipotesi). L’inizio di questa decorrenza rimase pero’ sospeso fino al giorno 1 settembre 2015, in forza della L. 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per impugnare, quindi, inizio’ a decorrere il giorno 1 settembre 2015 e scadde il 15 ottobre 2015. La presentazione del ricorso datato 20 ottobre 2015, nell’interesse del responsabile civile, avvenne successivamente, con la conseguenza enunciata sopra dell’inammissibilita’ dell’impugnazione.

3. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) deve essere rigettato e quello proposto nell’interesse del responsabile civile (OMISSIS) s.r.l., in persona del rappresentante (OMISSIS), deve essere dichiarato inammissibile. I ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), spese che si liquidano nelle misure indicate nel seguente dispositivo tenendo conto delle attivita’ difensive svolte da tali parti nel corso del giudizio. Il responsabile civile va altresi’ condannato al versamento altresi’ della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di (OMISSIS) e dichiara inammissibile il ricorso del responsabile civile (OMISSIS) s.r.l. in persona del responsabile (OMISSIS). Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il responsabile civile al versamento altresi’ della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende. Condanna inoltre i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre accessori (IVA, CPA e spese forfettarie) come per legge, e dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre accessori (IVA, CPA e spese forfettarie) come per legge.

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