Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 6 luglio 2016, n. 28039

Non è configurabile il reato di patrocinio infedele a carico del legale che rimanga dolosamente inerte nella fase dell’esecuzione esattoriale disciplinata dal DPR 29\9\1973 n. 602, atteso che il legislatore ha inteso riservare la sanzione penale per quei comportamenti infedeli che abbiano luogo nell’ambito di un procedimento, escludendo invece dalla portata della previsione le attività poste in essere prima dell’instaurazione del procedimento e ad esso prodromiche, qual’è l’esecuzione esattoriale che è riferita all’attività esecutiva svolta dalla P.A., la quale esula dalla nozione di giudizio

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 6 luglio 2016, n. 28039

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. TARDIO Angela – Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 1494/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE, del 06/05/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
letteLsentite le conclusioni del PG Dott. MARINELLI Felicetta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con decreto del 6 maggio 2015 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse del condannato (OMISSIS), diretta ad ottenere l’ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali, perche’ non corredata dall’indicazione di un domicilio dichiarato o eletto, secondo quanto prescritto dall’articolo 677 c.p.p., comma 2-bis.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato personalmente, il quale lamenta la mancata considerazione della compiuta elezione di domicilio presso lo studio del difensore, contenuta nell’atto di conferimento del mandato difensivo, inserita al foglio 40 del fascicolo processuale, allegato all’istanza originaria.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dr.ssa Felicetta Marinelli, ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile perche’ basato su motivo affetto da manifesta infondatezza.
1. Il provvedimento impugnato ha negato l’ammissibilita’ dell’istanza volta ad ottenere l’applicazione di misura alternativa alla detenzione per l’omessa indicazione da parte del richiedente del domicilio dichiarato o eletto.
2. Va rilevato che il procedimento di sorveglianza, in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’articolo 678 c.p.p., e’ regolato dalle disposizioni degli articoli 666 e 667 c.p.p. previste per il procedimento di esecuzione, salvo alcune previsioni specifiche, stabilite dalle norme di cui all’articolo 677, comma 2-bis e articolo 678, commi 2 e 3, derivanti dall’oggetto della materia e dalla competenza distrettuale del Tribunale. Anche nel procedimento di sorveglianza trova dunque applicazione la disposizione dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, secondo la quale il giudice competente dichiara inammissibile la richiesta se “appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta gia’ rigettata, basata sui medesimi elementi”. Tale situazione e’ riscontrabile, quanto al primo profilo, unico pertinente al caso in esame, nel difetto dei presupposti o requisiti pretesi direttamente dalla legge e la cui mancanza e’ di immediato riscontro, non richiedendo al giudice alcuna valutazione discrezionale, tanto da rendere superflua l’instaurazione del contraddittorio tra le parti (Sez. 1, n. 996 del 26/2/1991, Monferdin, rv. 187316; sez. 1, n. 3133 dell’1/7/1993, Nenadovka, rv. 194830; sez. 1, n. 27737 del 27/5/2003, Cimetti, rv. 224941).
2.1 Rientra nell’ambito delle “condizioni di legge” anche l’obbligo, imposto in via generale dall’articolo 677 c.p.p., comma 2-bis, a pena di inammissibilita’ a carico del condannato non detenuto, “di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza”; tale adempimento, come chiaramente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, rv. 246720, ed in precedenza da sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Colantoni, rv. 238768 e sez. 1, n. 20968 del 20/03/2004, Genovese, rv. 228367, deve essere indiscriminatamente assolto, a prescindere dal fatto che l’istanza sia avanzata dal condannato di persona, oppure dal suo difensore, in quanto, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 656 c.p.p., comma 5, e’ richiesta la presentazione di domanda, finalizzata ad ottenere la concessione di una misura alternativa, “corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie” e tra le indicazioni richieste e’ inclusa anche quella del citato articolo 677 c.p.p., comma 2-bis. Inoltre, tale requisito deve sussistere al momento della proposizione della domanda e non e’ suscettibile di integrazione in un momento successivo, in quanto l’articolo 656 c.p.p., comma 6 consente soltanto la possibilita’ di completare la “documentazione” mancante, non anche le “indicazioni” carenti (sez. 1, n. 36137 del 9/6/2004, Caramba, rv. 229849). Ne’ e’ ammissibile supplire alla sua mancanza mediante dati equipollenti, pur se desumibili dagli atti processuali, come nel caso di semplici indicazioni di domicilio o di residenza dell’istante, oppure mediante il richiamo a precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio, valevoli per ogni stato e grado del giudizio di cognizione, ma prive di efficacia per il procedimento di esecuzione e di sorveglianza. E’, infatti, oggetto di costante affermazione nella giurisprudenza di questa Corte il principio, secondo il quale detti procedimenti presentano autonomia di struttura e di funzione rispetto al giudizio di cognizione, di cui non rappresentano una fase, oppure un grado, per cui “la dichiarazione o la elezione di domicilio effettuata nel giudizio di cognizione non e’ suscettibile di “trasmigrazione” nel procedimento esecutivo ed in quello di sorveglianza”, ma richiede un’espressa manifestazione di volonta’ da parte dell’interessato, non delegabile ad altri, ne’ surrogabile da una dichiarazione del difensore (Cass., sez. 3, n. 3197 del 23/11/1998, Petrera, rv. 222856; sez. 1, n. 23907 del 16/3/2004, Cisterna, rv. 229251; sez. 1, n. 11522 del 3/2/2005, Procopio, rv. 231268; sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Colantoni, rv. 238768).
2.2 La giustificazione a siffatta conclusione e’ stata ravvisata nelle diverse finalita’ cui tende la previsione dell’articolo 677 c.p.p., comma 2-bis, che varie pronunce di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 23907 del 16/3/2004, Cisterna, rv. 229251; sez. 1, n. 34345 dell’11/5/2005, Elkhinni, rv. 232411) hanno individuato nella necessita’ di assicurare sin dall’origine il rapporto tra il condannato e gli organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza, di agevolare e velocizzare l’espletamento degli adempimenti preliminari alla trattazione dell’istanza all’udienza camerale, in aderenza alle esigenza di celerita’ e speditezza del procedimento, di garantire la pronta reperibilita’ dell’istante, che permane in stato di liberta’ in attesa della decisione sull’accesso a misure alternative, anche in vista della sua sottoposizione all’esecuzione.
2.3 Ebbene, l’unica eccezione al principio, che pretende un’espressa dichiarazione o elezione di domicilio per il procedimento di sorveglianza e’ stata riconosciuta dalle Sezioni Unite nella pronuncia Mammoliti sopra citata per il caso in cui il condannato risulti irreperibile o latitante, situazione che e’ usualmente ostativa al mantenimento di contatti col suo legale e che giustifica la presunzione di interruzione del “collegamento personale”, sottostante il rapporto di rappresentanza tecnica, a fronte della quale devono operare i principi generali, posti a fondamento del sistema processuale penale e del giusto processo, dell’inviolabilita’ del diritto di difesa, di garanzia di effettivo esercizio della difesa tecnica, dell’estensione al difensore di diritti e facolta’ dell’imputato, dell’esigibilita’ di ogni obbligo imposto dalla legge.
Tale condizione personale non risulta riferibile al (OMISSIS), sicche’ il decreto impugnato ha operato la corretta ricostruzione giuridica della fattispecie e risulta immune da qualsiasi censura.
2.4 Non possono dunque condividersi i diversi rilievi espressi nel precedente citato in ricorso, che non affronta nella sua motivazione il percorso argomentativo sopra svolto e che comporta un’interpretazione dagli effetti abrogatrici della disposizione dell’articolo 677 c.p.p., comma 2-bis, la quale commina espressamente la sanzione dell’inammissibilita’ per la carente indicazione del domicilio da parte del condannato. Inoltre, non ha alcun pregio il richiamo alla funzione delle misure alternative alla detenzione, che questo Collegio non intende negare, ne’ porre in discussione, dovendosi soltanto affermare che per poter accedere a tali istituti e’ necessario rispettare le specifiche prescrizioni imposte dalla legge processuale, mentre sorprende che si proponga una linea esegetica che postula come evento ordinario ed accettabile la ritardata trattazione del procedimento di sorveglianza in dipendenza delle difficolta’ di reperimento del condannato, che beneficiando nelle more della sospensione dell’esecuzione, non ha eletto o dichiarato domicilio. Tanto si porrebbe in contrasto col principio di ragionevole durata del processo e con quello di celere definizione che presiede all’esecuzione penale.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, stante i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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