Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 6 luglio 2016, n. 27986

Non può invocarsi il legittimo esercizio del diritto di cronaca da parte di chi riveli fatti, immagini, informazioni coperti da segreto nell’ambito del processo penale, poiché il legislatore in queste situazioni valuta preminente l’interesse alla non divulgazione dei dati processuali, specie se riferiti a persone minori di età, rispetto all’utilità sociale dell’informazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 6 luglio 2016, n. 27986

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. TARDIO Angela – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1262/2013 TRIBUNALE di CAS SINO, del 24 novembre 2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15 aprile 2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALANO Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore Avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 24 novembre 2014 il Tribunale di Cassino condannava l’imputato (OMISSIS) alla pena di Euro 60,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 684 c.p. per avere pubblicato sul quotidiano (OMISSIS) un articolo contenente notizie su un episodio di violenza sessuale che aveva riguardato due soggetti minori di eta’ con l’indicazione dell’eta’ dell’indagato e della persona offesa, dei luoghi in cui sarebbero avvenuti i fatti, del nominativo dei difensori, dati tali da consentire l’identificazione dei minorenni coinvolti, in violazione del divieto di pubblicazione di cui in conformita’ al Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 13.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello, in seguito riqualificato come ricorso, l’imputato a mezzo del difensore il quale ne ha chiesto l’annullamento. per:
a) Ha dedotto che l’imputato doveva essere assolto dal reato ascritto perche’ il fatto non costituisce reato, in quanto le informazioni pubblicate non potevano consentire l’identificazione dei soggetti coinvolti nel fatto criminoso, posto che Fondi non e’ un piccolo centro, ma ha popolazione di 40.000 abitanti e l’eta’ dei protagonisti ed i nominativi dei rispettivi difensori non costituivano elementi per una sicura individuazione. La pubblicazione della notizia appare esercizio – rispettoso dei limiti imposti per il coinvolgimento di minori – del diritto di cronaca; inoltre, la norma richiamata nell’imputazione e’ suscettibile di applicazione in ogni procedimento perche’ mira a proteggere il fanciullo dagli effetti negativi della divulgazione delle notizie, ma non puo’ inibire l’esercizio della funzione giornalistica se le notizie rivelate sono vere e sono presentate con sobrieta’ e continenza.
b) La pena inflitta e’ eccessiva anche per il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e non merita dunque accoglimento.
1. La sentenza impugnata ha gia’ esaminato il tema di natura strettamente fattuale, relativo alla possibilita’ che l’articolo giornalistico a firma dell’imputato consentisse l’identificazione, sia pure indiretta, dei due minori coinvolti quali autore e persona offesa in un episodio di violenza carnale, per il quale era in corso di celebrazione un processo innanzi al Tribunale per i minorenni di Roma. Ha rilevato che in base alla deposizione dell’avv.to (OMISSIS) si era appreso che dopo la divulgazione delle notizie, -non veritiere nella parte relativa alla affermata confessione resa dall’imputato suo assistito in sede di incidente probatorio, altri minori informati sui fatti avevano riferito circostanze non rispondenti alla realta’, perche’ apprese in modo distorto dall’organo di stampa. Nel pervenire al giudizio di responsabilita’, il Tribunale ha valorizzato la circostanza dell’avvenuta pubblicazione di dettagli veritieri sull’eta’ dei soggetti coinvolti, sui luoghi in cui si sarebbero verificate le condotte criminose – un bagno pubblico ed un’abitazione privata-, sulla provenienza dei minori dalla localita’ di (OMISSIS), sull’ospedale presso il quale sarebbe avvenuto il ricovero del minore persona offesa, sulla data dell’incidente probatorio e sul nome del difensore dell’indagato e del difensore della persona offesa, nonche’ il riferimento non corretto ed infedele di quanto emerso nel corso dell’incidente probatorio. Ha dunque concluso per l’irrilevanza della mancata rivelazione dei nomi dei minori coinvolti nel processo, in quanto la ricchezza di notizie dettagliate fornite ed il numero e la qualita’ circostanziata dei riferimenti al procedimento in corso, tanto piu’ individualizzanti i soggetti protagonisti del fatto di reato, in quanto il caso presentava aspetti singolari, aveva destato clamore e si era verificato nell’ambito di una piccola comunita’ come la cittadina di (OMISSIS)-, erano idonei a consentire l’individuazione dei minori coinvolti ed aveva sortito concreti effetti perturbatori sul corso del procedimento, tanto da aver indotto alcuni testimoni a riferire circostanze non vere perche’ condizionati da quanto pubblicato sul quotidiano (OMISSIS).
1.1 Siffatta ricostruzione, coerente col contenuto informativo dell’articolo incriminato e con le risultanze probatorie, non puo’ censurarsi in quanto frutto di corretto procedimento inferenziale, condotto su un profilo fattuale in conformita’ al principio di logica e non contraddizione e rispettoso del dato testuale della norma incriminatrice.
1.2 L’articolo 684 c.p. punisce chiunque pubblica in modo arbitrario, in tutto o in parte, anche per riassunto, e quale informazione, atti o documenti di un processo penale, di cui sia vietata la pubblicazione; definisce una fattispecie di reato plurisoggettiva, finalizzata a garantire il corretto svolgimento della funzione giudiziaria, da preservare da interferenze esterne derivanti dalla violazione del carattere di segretezza degli atti processuali ed al tempo stesso a proteggere l’immagine, la reputazione e l’integrita’ dei soggetti coinvolti, tanto piu’ se, come nel caso, si tratti di minori da salvaguardare dagli effetti negativi della diffusione di notizie che li vedano interessati nell’ambito di un processo penale.
Sotto il profilo dell’elemento oggettivo, la norma stabilisce un divieto generale e assoluto, riguardante sia gli atti processuali, sia il loro contenuto e, nell’intento di assicurare la massima tutela possibile, incrimina la condotta a prescindere dalle sue modalita’ di realizzazione, tanto da manifestare indifferenza e da equiparare la pubblicazione integrale o parziale, quella riproduttiva dell’atto nella sua consistenza materiale o limitata al suo riassunto o della semplice notizia, desunta dall’atto stesso. Non indica quali atti non siano divulgabili, ma soccorre a tal fine con funzione integratrice il disposto dell’articolo 114 c.p.p., che, con riferimento a notizie riguardanti minori a qualunque titolo interessati ad un processo penale, al suo comma 6 contiene specifica previsione che fa divieto di pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare all’identificazione dei suddetti minorenni. Del pari ed in modo sintonico anche il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 settembre 1988, n. 448, articolo 13, richiamato nell’imputazione, in riferimento al procedimento minorile stabilisce 1. sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
Quanto all’elemento soggettivo, trattandosi di reato contravvenzionale, lo stesso e’ punito indifferentemente a titolo di dolo o di colpa (Cass. Sez. 1, n. 8205 del 10 febbraio 2010, Dello Iacono e altro, Rv. 246700).
Non puo’ poi ignorarsi nella rassegna delle fonti probatorie, che prevedono strumenti di tutela dei minori in caso di divulgazione di notizie che li riguardino, il disposto dell’articolo 7 codice deontologico dei giornalisti del 29/7/1998 (pubblicato nella G.U. n. 179 del 3/8/1998) e la successiva delibera del Garante della protezione dei dati personali del 2 dicembre 2010; l’articolo 7, comma 3, stabilisce il diritto del minore alla riservatezza deve sempre essere considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca ed al comma 2 specifica che la tutela della personalita’ del minore esige la non rivelazione mediante pubblicazione del suo coinvolgimento in fatti di cronaca che costituiscano reati. Anche testi da ultimo richiamati offrono precise indicazioni sulla necessita’ sul piano deontologico che l’attivita’ giornalistica rispetti la persona minore d’eta’, piu’ vulnerabile per l’immaturita’ legata al percorso di sviluppo psico-fisico in atto rispetto al soggetto adulto, a ragione del pregiudizio che la divulgazione di notizie attinenti alla sua persona puo’ comportare: tale interesse viene considerato preminente rispetto a quello collettivo alla diffusa conoscenza delle vicende anche di rilievo penale ed a quello imprenditoriale della testata giornalistica o di affermazione professionale del singolo operatore del settore.
1.3 L’assunto difensivo, riproposto nell’impugnazione, censura la motivazione, per ribadire che i minori interessati al procedimento penale non erano individuabili sulla base delle scarne informazioni pubblicate, ma solleva obiezione attinente a questione di fatto, incentrata sulla valutazione del materiale probatorio e sulla configurabilita’ del reato addebitato al ricorrente, che sfugge al potere cognitivo del giudice di legittimita’ una volta si constati, come sopra esposto, l’adeguata strutturazione della motivazione della sentenza, aderente ai dati probatori e sufficientemente esplicativa delle operazioni valutative condotte.
2. Non ha pregio giuridico nemmeno la contestazione difensiva, che lamenta l’affermazione da parte del primo giudice dell’esistenza nel sistema giuridico di un limite assoluto ed insuperabile all’esercizio del diritto di cronaca quando la notizia coinvolga persona minore d’eta’.
2.1 La doglienza coinvolge il tema dell’individuazione delle condizioni per il legittimo esercizio del diritto di cronaca quale estrinsecazione della liberta’, costituzionalmente assicurata dall’articolo 21 Cost., di manifestazione del pensiero. Nell’elaborazione interpretativa, operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza a partire dalla nota pronuncia Cass. Sez. 1, n. 5259 del 18 ottobre 1984,, Rv., si e’ evidenziato che ai fini dell’applicazione dell’esimente del diritto di cronaca e di critica all’attivita’ di divulgazione di notizie di acquisizione giudiziaria ed inerenti a fatti oggetto di un procedimento pendente in sede giudiziaria, deve assegnarsi prevalenza all’interesse pubblico all’informazione di chi la fornisce e di chi vi puo’ accedere negli organi di stampa quando ricorrano i seguenti presupposti: che il fatto riferito sia vero, sia di rilevanza ed interesse collettivi e venga presentato ed esposto con appropriatezza e proporzione di formule espressive. Nella ricorrenza di queste condizioni tale diritto assume un rilievo prevalente rispetto a quelli, individuali eventualmente confliggenti, alla riservatezza, alla reputazione ed all’onore del soggetto coinvolto dalla notizia pregiudizievole, al pari garantiti a livello costituzionale dagli articoli 2 e 3 Cost., tanto da doversi escludere la punibilita’ dell’autore della notizia giornalistica per il delitto di diffamazione.
Analoga tutela non puo’, invece, invocarsi da parte di chi riveli fatti, immagini, informazioni coperti da segreto nell’ambito del processo penale, poiche’ il legislatore in queste situazioni valuta preminente l’interesse alla non divulgazione dei dati processuali, specie se riferiti a persone minori di eta’, rispetto all’utilita’ sociale dell’informazione. In tal senso questa Corte di legittimita’ ha gia’ affermato che il soggetto leso dalla pubblicazione di un atto processuale che lo riguardi e sia coperto dal segreto, se non puo’ contestare che la condotta diffamatoria sia scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, accertato come legittimo in presenza delle condizioni di verita’ del dato pubblicato, della sua rilevanza generale e della continenza espressiva, puo’ pero’ invocare l’esistenza del reato previsto dall’articolo 684 c.p., poiche’ la causa di giustificazione del diritto di cronaca non opera in riferimento a tale fattispecie, diversa da quella di diffamazione (in motivazione Cass. Sez. 5, n. 17051 del 19 febbraio 2013, P.O. in proc. Garau e altro, Rv. 255094). Analogo approdo decisorio e’ stato raggiunto in riferimento alle condotte sanzionate dall’articolo 734-bis c.p. e Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, entrambe contenenti divieti rivolti agli operatori dell’informazione in riferimento a notizie di interesse pubblico (Cass. Sez. 3, n. 2887 del 12 dicembre 2013, M. e altro, Rv. 258752).
A giustificazione di tali conclusioni si e’ rilevata l’impossibilita’ di trasferire per analogia la soluzione interpretativa di contemperamento tra il diritto alla reputazione individuale e la libera manifestazione del pensiero, esercitata mediante attivita’ giornalistica, quando il bene giuridico leso da tale attivita’ sia differente da quello dell’onore perche’ i divieti imposti dal legislatore rivelano la gia’ compiuta valutazione di prevalenza nella gerarchia dei valori in conflitto della tutela della persona minore di eta’ e della corretta gestione del processo che la riguardi. Al giudice non residua dunque alcun potere di bilanciamento delle contrapposte istanze nel caso concreto, dovendo soltanto riconoscere l’effettiva compiuta integrazione della fattispecie penale contestata e la violazione del diritto del minore al completo anonimato, poiche’ sono l’ordinamento giuridico e lo statuto interno della categoria professionale dei giornalisti ad avere stabilito un limite al diritto di cronaca. non superabile nemmeno a fronte del suo legittimo esercizio secondo i criteri dettati per mandare esente da punizione chi commetta il delitto di diffamazione a mezzo dell’attivita’ di stampa.
2.2 La persuasivita’ e la rilevanza ai fini della decisione dei superiori principi di diritto emerge ancor piu’ evidente nel caso di specie, se si considera che parte delle informazioni contenute nell’articolo addebitato al ricorrente non era nemmeno rispondente al vero, il che anche sotto tale profilo esclude in concreto l’operativita’ del diritto di cronaca giornalistica, per il quale la verita’ della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicche’ e’ sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria (Cass. Sez. 5, n. 43382 del 16 novembre 2010, Lillo e altri, Rv. 248950).
3. E palesemente priva di fondamento la seconda doglianza formulata in ricorso: le circostanze attenuanti generiche sono state gia’ riconosciute e non e’ conducibile un giudizio di prevalenza per la mancata contestazione di qualsiasi aggravante da porre in bilanciamento con le stesse.
Per le considerazioni svolte, il ricorso va dunque respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto per legge.

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