Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 luglio 2016, n. 27933

I limiti processuali e temporali cesellati all’interno della previsione normativa di cui all’art. 376 cod. pen. risultano funzionali ad indurre l’agente – che della causa di punibilità della ritrattazione voglia beneficiare – a riparare le conseguenze della propria condotta criminale quanto prima possibile, allo scopo di scongiurare lo svolgimento di un’inutile attività processuale

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 6 luglio 2016, n. 27933

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. GIORDANO Umberto – Consigliere
Dott. BASSI Alessandr – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/12/2013 della Corte d’appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Loy Francesca, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata in data 19 ottobre 2012 all’esito del giudizio abbreviato da parte del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza, la Corte d’appello di Potenza ha condannato (OMISSIS) per il reato di favoreggiamento personale, per avere reso alla polizia giudiziaria dichiarazioni reticenti in merito alla cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish – in quantita’ non determinata – da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti dello stesso (OMISSIS) e di altra persona.
1.1. Dopo avere richiamato per relationem la ricostruzione in fatto compiuta dal primo giudice quanto alla ritenuta sussistenza del reato-presupposto ed alla ritrattazione operata dal (OMISSIS) in sede di spontanee dichiarazioni rese nel giudizio abbreviato, la Corte territoriale ha ribadito il principio affermato da questa Suprema Corte di cassazione – sancito in tema di falsa testimonianza e declinato in termini identici in relazione al reato di favoreggiamento personale -, secondo il quale la ritrattazione ai sensi dell’articolo 376 c.p. non e’ efficace ad escludere la punibilita’ del reato se effettuata in un processo diverso da quello in cui si e’ consumato il reato-presupposto, a nulla rilevando che la medesima sia venuta a conoscenza dell’autorita’ giudiziaria competente per quest’ultimo e che l’abbia utilizzata assieme ad altri elementi processuali. Sulla scorta di tali premesse in diritto, il Collegio di merito ha pertanto inferito che, nel caso di specie, la causa di non punibilita’ non puo’ trovare applicazione, essendo la ritrattazione intervenuta in un procedimento diverso da quello relativo al reato-presupposto.
1.2. In ultimo, la Corte territoriale ha posto in evidenza come, nella specie, non ricorrano i presupposti per applicare i principi affermati dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo e da questa Suprema Corte in merito alla necessita’ di sentire nuovamente i testimoni in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, atteso che il materiale processuale e’ costituito da prove documentali, segnatamente dagli esiti delle conversazioni telefoniche.
2. Ricorre avverso la sentenza (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), e deduce i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge processuale con riferimento all’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), articolo 179 c.p.p., comma 1 e articolo 420-ter c.p.p., per avere la Corte deliberato la decisione sebbene il difensore di fiducia dell’imputato, Avv. (OMISSIS), avesse ritualmente richiesto il differimento della causa ad altra udienza, essendo impossibilitato a partecipare per gravi motivi di salute, come da certificato medico allegato; detta istanza non veniva tempestivamente delibata dal Collegio, in quanto – come dato atto dal Presidente della Corte d’appello – veniva ritrovata nel fascicolo processuale successivamente alla decisione;
2.2. violazione di legge penale con riferimento agli articoli 378 e 376 c.p., per avere il Giudice territoriale fatto erronea applicazione del principio affermato da questa Corte di legittimita’ in tema di ritrattazione, atteso che (OMISSIS) ha ritrattato le precedenti dichiarazioni sempre e soltanto nell’ambito dell’originario procedimento penale (R.G. N.R. n. 3828/09 – R.G. GIP n. 4513/12), la’ dove la separazione della posizione dell’imputato e’ dipesa soltanto dalla scelta di definire il procedimento con rito abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in relazione ad entrambi i motivi di doglianza, dovendosi peraltro assegnare preminenza al secondo, in quanto tale da comportare l’annullamento senza rinvio della sentenza in verifica e, dunque, assorbente rispetto al primo.
2. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la nullita’ della sentenza per avere la Corte omesso di deliberare sulla richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia per motivi di salute.
2.1. Secondo quanto rilevato dal patrono del ricorrente – e risulta confermato dall’incartamento processuale -, prima della celebrazione del giudizio abbreviato in appello, l’Avv. (OMISSIS) – difensore di fiducia dell’imputato aveva ritualmente e tempestivamente depositato nella cancelleria della Corte d’appello una richiesta di rinvio dell’udienza fissata per il 20 dicembre 2013, allegando certificazione attestante il ricovero in ospedale il 12 dicembre 2013 e la perdurante degenza. All’udienza del 20 dicembre, il difensore di fiducia non era – come preannunciato – presente e veniva nominato un difensore d’ufficio, il quale nulla eccepiva quanto all’omessa valutazione dell’istanza di rinvio, peraltro non presente agli atti del fascicolo, atteso che – come dato atto dallo stesso Presidente della Corte d’appello – il documento era andato perduto e veniva ritrovato nel fascicolo soltanto il 13 febbraio 2014, dopo la decisione.
2.2. La doglianza coglie nel segno.
Ritiene invero il Collegio di dover ribadire il principio di recente di affermato da questa Corte in un caso esattamente sovrapponibile a quello di specie, nel quale si e’ chiarito che, nel giudizio abbreviato di appello – soggetto al rito camerale ex articolo 493 c.p.p. – articolo 599 c.p.p., comma 2, – il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio del procedimento (Sez. 6, n. 10157 del 21/10/2015 – dep. 11/03/2016, Caramia, Rv. 266531). Nella motivazione della pronuncia, si e’ evidenziato che, se il difensore non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento e’ celebrato senza cha la mancata comparizione determini l’obbligo di provvedere ex articolo 97 c.p.p., comma 4, la’ dove, invece, se il difensore non compare ma rappresenta tempestivamente il proprio intendimento di comparire e documenti un legittimo impedimento a sostegno della richiesta di rinvio, il giudice e’ tenuto, in presenza di tutte le condizioni di legge, a disporre in tal senso.
La decisione prende spunto dagli argomenti sviluppati nella decisione delle Sezioni Unite in tema di adesione del difensore all’astensione deliberata dagli organi di categoria (Sez. U. n. 15232 del 30/10/2014, Tibo, Rv. 263022) e poggia su di un’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto dell’articolo 127 c.p.p., comma 3, articolo 443 c.p.p., comma 4 e articolo 599 c.p.p., con specifico riguardo alle norme di cui all’articolo 24 Cost., comma 2, – che sancisce l’inviolabilita’, in ogni stato e grado del procedimento, del diritto di difesa – ed all’articolo 111 Cost., comma 2, che sancisce il diritto al contraddittorio (in ossequio alle indicazioni espresse dal Giudice delle leggi nelle sentenze n. 287 del 2011 e n. 192 del 2007). In particolare, si e’ condivisibilmente rilevato come “la formulazione dell’articolo 127 c.p.p., comma 3, secondo cui i difensori sono sentiti “se compaiono”, non preclude certamente, ma anzi favorisce l’interpretazione secondo la quale la partecipazione all’udienza del difensore e’ facoltativa ma il difensore ha comunque il diritto di comparire. Pertanto, ove il difensore non compaia, senza addurre alcun legittimo impedimento, il procedimento ha senz’altro corso, senza che la mancata comparizione del difensore determini l’obbligo di provvedere ex articolo 97 c.p.p., comma 4, ne’ alcun’altra conseguenza processuale.
Laddove invece il difensore rappresenti tempestivamente il proprio intendimento di comparire e documenti un legittimo impedimento, a sostegno della richiesta di rinvio, il giudice e’ tenuto, in presenza di tutte le condizioni di legge, a disporre in tal senso”.
3. Come anticipato, e’ fondato anche il secondo – ed assorbente – motivo con il quale il ricorrente denuncia l’erronea applicazione di legge penale con riferimento agli articoli 378 e 376 c.p..
3.1. Mette conto rilevare che l’articolo 376, come novellato con L. 15 luglio 2009, n. 94, dispone che, nei casi previsti – fra gli altri – dall’articolo 378 c.p., “il colpevole non e’ punibile, se nel procedimento penale nei quali ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento”.
La ratio della previsione e’ quella di incentivare le condotte di natura ripristinatoria o riparatoria da parte dell’agente, al fine di eliminare le conseguenze lesive o pericolose in danno del bene giuridico protetto dai delitti contro l’amministrazione della giustizia contemplati nella disposizione (segnatamente quelli di falsa testimonianza, false dichiarazioni al P.M., alla Corte penale internazionale o al difensore, falsa perizia nonche’ favoreggiamento personale). La norma premia, con l’esclusione della punibilita’, il comportamento che possa favorire l’accertamento della realta’ dei fatti, come si evince pianamente dalla circostanza che, ai fini della relativa integrazione, non e’ sufficiente che il colpevole ritratti di falso, ma e’ necessario che egli manifesti il vero, se a sua conoscenza.
3.2. In ossequio all’inequivoco dato testuale, la ritrattazione assume rilevanza solo allorquando essa sia resa nello stesso processo penale nel quale il teste ha prestato il suo ufficio o il responsabile abbia posto in essere la condotta di favoreggiamento, a nulla rilevando che essa sia venuta a conoscenza della autorita’ davanti alla quale e’ stata consumata la falsita’ e che essa l’abbia utilizzata insieme con altri elementi processuali (Sez. 6, n. 15345 del 08/06/1990, Pirrottino, Rv. 185813).
La ritrattazione deve inoltre intervenire entro la chiusura del dibattimento ed, in caso di giudizio abbreviato, prima della chiusura della discussione a mente dell’articolo 442 c.p.p., comma 1, ad essa corrispondente.
La delimitazione processuale e temporale della causa di non punibilita’ (stesso processo e prima della chiusura del dibattimento) e’ volta ad indurre l’agente a riparare le conseguenze della propria condotta criminale prima possibile, allo scopo di scongiurare lo svolgimento di un’inutile attivita’ processuale.
3.3. Fissati i capisaldi ermeneutici su cui fondare la soluzione del caso di specie, va rilevato che, per quanto dato conto dalla stessa Corte territoriale nell’icipit della motivazione, (OMISSIS) ha ritrattato le dichiarazioni a favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), per un verso, in sede di dichiarazioni spontanee nel giudizio abbreviato, dunque prima della chiusura della discussione di tale giudizio; per altro verso, nell’ambito dello stesso procedimento segnatamente di quello recante i numeri R.G. N.R. n. 3828/09 e R.G. GIP n. 4513/12 -, a carico del medesimo (OMISSIS) e di (OMISSIS) e (OMISSIS), id est dei responsabili del reato-presupposto (quali fornitori dello stupefacente all’imputato e ad un terzo) nonche’ soggetti favoriti dalle prime dichiarazioni del ricorrente.
In altre parole, l’imputato ha ritrattato le dichiarazioni rese a discolpa dei fornitori dello stupefacente a lui ceduto in seno allo stesso originario procedimento, la’ dove quel medesimo unitario procedimento e’ stato separato nei confronti del (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 18 c.p.p., ed ha pertanto assunto una diversa numerazione in relazione alla sola fase del giudizio, in considerazione della scelta processuale compiuta dal medesimo “a valle”, dopo l’esercizio dell’azione penale, segnatamente dell’opzione ai sensi dell’articolo 438 c.p.p. e segg.. In altri termini, (OMISSIS) ha reso le dichiarazioni spontanee integranti la ritrattazione nell’ambito del procedimento celebrato con il rito abbreviato che costituisce derivazione, costola, dell’unitario procedimento originario a carico degli autori del reato-presupposto, di cui difatti mantiene inalterati i numeri di registrazione assunti all’atto dell’iscrizione della notitia criminis (R.G. N.R. n. 3828/09) e della fase innanzi al Giudice delle indagini preliminari (R.G. G.I.P. n. 4513/12).
4. Conclusivamente, nel caso in oggetto ricorrono tutti i presupposti della causa di non punibilita’ di cui al combinato disposto degli articoli 376 e 378 c.p., sicche’ la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

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