Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 5 dicembre 2016, n. 51882

Qualora il titolo esecutivo comprenda (anche) un reato cosiddetto ostativo, la soglia per la concessione del beneficio penitenziario è quella dei complessivi quattro anni di detenzione ponendo attenzione alle modalità di scissione del cumulo

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 5 dicembre 2016, n. 51882

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SASSARI;

Nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

Avverso l’ordinanza n. 800/2015 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari del 13.08.2015;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Pinelli Mario, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza in data 13.08.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ammetteva (OMISSIS) all’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 94.

Precisava il giudice che il (OMISSIS) stava espiando una pena che comprendeva due titoli, e cioe’ la condanna di cui alla sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 15.05.2014 (anche per il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74) e la condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 04.02.2015: risulta dall’ordinanza che, in ordine alla prima sentenza, la pena relativa al delitto ostativo era stata rideterminata in anni quattro, mesi sei e giorni venti di reclusione mentre la pena di cui alla seconda sentenza era stata determinata in tre mesi di reclusione in aumento a quella della prima; computato il presofferto e il periodo di espiazione patito, il giudice rilevava che la pena espianda residua era di poco superiore ai quattro anni, di cui poco meno di tre anni era la porzione di pena riferibile al delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74; cosi’ il giudice decideva di sciogliere il cumulo in modo che il delitto ostativo risultasse di pena inferiore a quattro anni di detenzione e, considerato che la pena complessiva era inferiore ad anni sei di reclusione, riteneva ammissibile l’istanza; cio’ per evitare disuguaglianze tra detenuti che espiavano cumuli di pene e detenuti che espiavano condanne separate nonche’ per attuare il trattamento di favore legislativo riservato ai tossicodipendenti.

Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione Distaccata di Sassari, deducendo, con motivo unico ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), l’erronea applicazione di legge: si sostiene che l’istanza andava considerata inammissibile, poiche’ la pena complessiva comprendente un delitto ricompreso nel novero di cui all’articolo 4 bis O.P. – era comunque superiore ai quattro anni di detenzione e che, in ogni caso, la scindibilita’ del cumulo poteva si’ consentire l’imputazione della pena relativa ad un certo delitto alla sanzione gia’ espiata, ma non stabilire limiti di ammissione differenti in relazione alle diverse condanne, altrimenti la parcellizzazione delle singole pene avrebbe condotto a risultati paradossali.

Il P.G. chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’ordinanza impugnata deve essere annullata.

Si e’ detto che l’ordinanza impugnata ha ritenuto ammissibile l’istanza avanzata da (OMISSIS) ed ha concesso al medesimo la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 94: per ottenere detto risultato (atteso che la pena complessiva residua era superiore ai quattro anni), il giudice ha deciso di sciogliere il cumulo in espiazione in guisa tale da fare in modo che il delitto ostativo in esso compreso (e cioe’ il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74) risultasse di pena inferiore a quattro anni di detenzione; cosi’, rilevato che la pena complessiva era inferiore ai anni sei di reclusione, riteneva ammissibile l’istanza medesima.

Ma la doglianza del Procuratore Generale ricorrente e’ fondata.

Premesso che, nella fattispecie, non ha rilievo la tematica – pure sviluppata nell’ordinanza impugnata – relativa alla scindibilita’ o meno del cumulo nei casi di presenza di un reato “ostativo” la cui pena sia stata espiata (atteso che la motivazione ed il ricorso danno atto che la pena derivante dalla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 non era stata ancora espiata), va detto che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al suo articolo 94 gradua la applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale nei casi particolari di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti in trattamento o che intendano sottoporsi al programma di recupero, in funzione della misura della pena detentiva inflitta o di quella residua espianda e, in proposito, stabilisce, come condizione di ammissibilita’ della misura alternativa, che la ridetta pena deve essere contenuta nel limite di sei anni ovvero – piu’ rigorosamente – di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4 bis e successive modificazioni.

Il criterio distintivo stabilito dal Legislatore e’, pertanto, costituito dalla inclusione nel titolo esecutivo di alcuno dei reati previsti dall’articolo 4 bis O.P..

La disciplina positiva, per il riferimento operato all’insieme dei reati compresi nel titolo esecutivo e in funzione della condizione che (anche) uno (solo) di essi corrisponda ad alcuno di quelli indicati dall’articolo 4 bis O.P., comporta che detti reati assumono rilievo in quanto concorrenti alla formazione del cumulo, oggetto del titolo in esecuzione.

La disposizione e’ testuale e risponde alla esigenza di limitare, piu’ restrittivamente, la applicazione della misura alternativa (col requisito temporale maggiormente rigoroso, alternativamente previsto), in funzione della maggiore pericolosita’ dei condannati, normativamente apprezzata sulla base, per l’appunto, del criterio indicato (Sez. 1, n 41322 del 07.10.2009, Rv 245057).

Pertanto, il tema argomentativo dell’ordinanza impugnata e’ stato sviluppato in modo non conforme alla normativa: qualora il titolo esecutivo comprenda (anche) un reato c.d. “ostativo”, la soglia per la concessione del beneficio penitenziario de quo e’ quella di complessivi quattro anni di detenzione; si tratta di un riferimento testuale, violato dalla motivazione del provvedimento impugnato, che, mediante un peculiare scioglimento del cumulo, giunge alla conclusione di parcellizzare le condanne per aggirare i limiti stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 94 e di ipotizzare termini di ammissione differenti in relazione alle diverse condanne di un medesimo cumulo in espiazione.

Per le ragioni sopra esposte si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Sassari che, uniformandosi ai principi sopra enunciati, dovra’ verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilita’ del condannato alla misura alternativa dell’affidamento terapeutico Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 94.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Sassari

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