Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 26 ottobre 2016, n. 45187

Escluso il reato di peculato militare per il colonnello dell’esercito che utilizza la banda militare senza autorizzazione. Il peculato non scatta in relazione alle energie lavorative perché la “forza umana” non è suscettibile di appropriazione.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 26 ottobre 2016, n. 45187

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. BONITO Francesco M.S. – Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 397/2015 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di ROMA, del 26/11/2015;

sentita la relazione fatta dal Consiglia Dott. ANTONIO CAIRO;

Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. FLAMINI Luigi Maria, Sostituto Procuratore Generale militare della Repubblica, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio ex articolo 623 c.p.p., lettera d).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26 novembre 2015 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Militare di Roma dichiarava non luogo a procedere nei confronti di (OMISSIS) per i reati di peculato militare aggravato e disobbedienza pluriaggravata. Annotava che mancavano i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ascritti.

Si era contestato il peculato per appropriazione dei mezzi e delle energie lavorative della banda musicale di reparto cui il (OMISSIS) stesso, colonnello dell’esercito e capo di Stato maggiore della Scuola Trasporti e Materiali di (OMISSIS), avrebbe ordinato di svolgere un intervento senza autorizzazione presso l’istituto (OMISSIS) il (OMISSIS) tra le 8,30 e le 12,30.

La disobbedienza si sarebbe, di converso, concretizzata nel non ottemperare all’ordine del generale (OMISSIS) di non inoltrare alle competenti Autorita’ una richiesta postuma di autorizzazione all’impiego della banda stessa, richiesta, di converso, inoltrata il 28 agosto 2014.

Si osservava come non fosse possibile configurare il delitto di peculato militare in relazione alle energie lavorative, poiche’ l’energia, in cui si risolve l’attivita’ umana non risulta suscettibile di appropriazione, in guisa da integrare il delitto di peculato. Diversa fattispecie non risultava egualmente integrata, secondo il giudice dell’udienza preliminare, per difetto del requisito del vantaggio patrimoniale.

Quanto al reato di disobbedienza esso non ricorreva poiche’, da un lato, non v’era prova dell’ordine formalmente impartito e, dall’altro, pur ammettendolo, esso si fondava su una opinione personale che non rendeva certa giuridicamente l’interpretazione che il superiore aveva dato, non ritenendo possibile l’inoltro postumo della richiesta. Cio’ era viepiu’ confermato riflettendo sulla circostanza che l’inoltro operato dal (OMISSIS) aveva avuto esito successivo positivo.

Sarebbero residuati profili da valutare disciplinarmente. Non ricorrevano, tuttavia, i presupposti a giudizio del giudice per l’udienza preliminare per l’approfondimento dibattimentale.

2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale militare di Roma e lamenta che il giudice per l’udienza preliminare non si sarebbe limitato a formulare una valutazione alla luce delle cognizioni tipiche della fase processuale ed in funzione della decisione sul mero rinvio a giudizio per l’accertamento dibattimentale, ma aveva assunto valutazioni tipiche della fase di merito a piena cognitio, senza motivare adeguatamente e senza considerare i possibili sviluppi del giudizio stesso. Osserva che la contestazione inerente il delitto di peculato era relativa oltre che alle energie, ai mezzi (strumenti e veicoli) della Banda musicale.

Ancora, si duole il ricorrente che l’affermazione della mancanza in atti dell’ordine impartito dal generale (OMISSIS) al (OMISSIS) derivava da un equivoco, poiche’ nel verbale di s.i.t. l’ufficiale aveva esplicitato di non aver autorizzato l’inoltro della missiva. Il “non autorizzare” nel gergo militare significava, appunto, vietare. Afferma il ricorrente come tutti i comportamenti tenuti dall’imputato dopo aver saputo della commissione d’inchiesta attestavano l’atteggiamento doloso. Da cio’ la redazione delle due missive della scuola, volte ad ottenere l’intervento della banda, in data (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre ad una fittizia permuta che avrebbe previsto, da un lato, l’intervento della banda stessa presso la scuola e, dall’altro, la dazione di un climatizzatore alla struttura militare, a ristoro delle spese sostenute.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ parzialmente fondato e va accolto nei termini che si passa ad esporre.

1.1. Non e’, innanzitutto, condivisibile la doglianza articolata in relazione al delitto ascritto al capo A della rubrica.

Il ricorrente assume la sussistenza dei delitto di peculato militare, annotando che la condotta penalmente rilevante si sarebbe risolta non solo nell’appropriazione delle energie lavorative, ma anche dei mezzi (strumenti e veicoli) della Banda musicale.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che non integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che utilizzi arbitrariamente a proprio beneficio l’attivita’ lavorativa prestata dal sottoposto, atteso che l’energia umana, non essendo cosa mobile, non e’ suscettibile di appropriazione (Sez. 6, sentenza n. 18465 del 17/02/2015 Ud. (dep. 04/05/2015), De Paola, Rv. 263939; in termini, Sez. 6, sentenza n. 35150 del 09/06/2010 Ud. (dep. 29/09/2010), Fantino, Rv.249368).

Conformemente al principio indicato, dunque, il giudice per l’udienza preliminare ha escluso la sussistenza del reato oggetto di contestazione.

Ne’ vale dedurre, ex adverso, che la condotta penalmente rilevante consterebbe anche dell’appropriazione dei mezzi e degli strumenti musicali utilizzati dalla banda impiegata nella rappresentazione, profilo quest’ultimo che risulterebbe pienamente conforme al fatto tipico del delitto di peculato militare.

Deve sul punto osservarsi che i mezzi e gli strumenti musicali, quantunque cose mobili, non risultano in diretta connessione con la condotta del pubblico ufficiale, nel senso che non integrano l’oggetto materiale dell’appropriazione che contraddistingue il fatto-reato previsto dall’articolo 215 c.p.m.p.. Essi, piuttosto, risultano nella specie recuperabili alla categoria degli accessori necessari per l’esercizio della prestazione lavorativa. Entrano, dunque, nella dinamica della vicenda in esame, a far parte della dotazione individuale dei componenti la banda stessa e costituiscono oggetto d’impiego necessario per l’esercizio dell’attivita’ lavorativa posta in essere.

Da quanto premesso deriva che la condotta, che si assume “d’appropriazione”, non si e’ rivolta agli indicati strumenti ed accessori, ma risulta diretta alle energie lavorative dei dipendenti, con la conseguente insussistenza del fatto ascritto sub specie di peculato militare.

Il ricorso va, dunque, respinto in parte qua, perche’ infondato.

2. Contrariamente, risulta fondata la questione ulteriore dedotta dal ricorrente e relativa al delitto di disobbedienza, di cui all’articolo 173 c.p.m.p., anche ascritto all’imputato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Giudice per le indagini preliminari deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio, ne’ formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui gli elementi di prova acquisiti a carico di quest’ultimo si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, tali da poter essere diversamente valutati in dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie (Sez.2, sentenza n. 15942 del 07/04/2016 Cc. (dep. 18/04/2016), Rv. 266443; Sez. 5, sentenza n. 26756 del 26/02/2016 Cc. (dep. 27/06/2016) P.M. in proc. Miglietta, Rv. 267189). Cio’, anche allorquando si sia in presenza di fonti di prova che si prestano a molteplici ed alternative soluzioni valutative. Il giudice per l’udienza preliminare in questi casi si deve limitare a verificare l’inutilita’ o la superfluita’ del dibattimento, senza dover operare valutazioni di tipo sostanziale (Sez. 3, sentenza n. 39401de1 21/03/2013 Ud. (dep. 24/09/2013), P.M. e P.C. in proc. Narducci e altri, Rv. 256848).

Ebbene, nel caso di specie, la valutazione non si conforma ai principi di diritto enunciati.

Si e’ osservato come, in fatto, non consterebbe certezza sull’ordine impartito dal generale (OMISSIS) al (OMISSIS), ordine contenente l’espresso divieto di inoltro della richiesta postuma di autorizzazione all’impiego della banda.

Il punto, tuttavia, – e contrariamente a quanto ritenuto – risulta dal verbale di sommarie informazioni dell’ufficiale, in data 18-12-2014 (fl. 511), verbale in cui il dichiarante aveva affermato di non aver autorizzato l’inoltro della richiesta di autorizzazione postuma e di aver provveduto a cestinarla, perche’ reputava trattarsi di una procedura non corretta.

Ne’ vale opporre, in ragione della specifica sede ed in funzione della cognizione del giudice per l’udienza preliminare, che, la’ dove quella decisione avesse avuto i crismi dell’ordine formale, essa sarebbe stata equiparabile ad una pura convinzione personale dell’ufficiale medesimo non supportata da elementi fattuali e giuridici che rendessero certa ed inderogabile la relativa interpretazione.

Deve, contrariamente, osservarsi che la “mancata autorizzazione”, nella logica che caratterizza il rapporto gerarchico e militare – improntato a rigore formale, in funzione della tutela del grado e della responsabilita’ ad esso connessa, per le decisioni relative, anche al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e delle attivita’ militari – equivale al divieto del comportamento non autorizzato.

Non e’, pertanto, permesso all’inferiore in grado di discostarsi da quanto “ordinatogli” con la mancata autorizzazione. Derogano a logica siffatta le sole ipotesi eccezionali dell’ordine manifestamente illegittimo o cd. criminoso, nelle condizioni indicate dalla L. 11 luglio 1978, n. 382, articolo 4, comma 4, (ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca comunque manifestamente reato). In difetto, proprio la mancata autorizzazione a porre in essere una certa condotta, il cui assenso spetta al superiore, si risolve, all’evidenza, nell’imposizione del divieto specifico, obbligando l’inferiore in grado ad astenersi dalla condotta relativa. Il compimento positivo di essa, pertanto, realizza la violazione del divieto.

Cio’ premesso sul punto si impone l’approfondimento dibattimentale sul reato di disobbedienza contestato al (OMISSIS). L’articolo 173 c.p.m.p., tutela l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento dell’apparato militare a mezzo dell’osservanza dell’ordine impartito dal superiore gerarchico. La sentenza impugnata di non doversi procedere sul capo B della rubrica va, dunque, annullata senza rinvio, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, con trasmissione degli atti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale Militare di Roma per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B); esclude la relativa aggravante di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 2; dispone la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale Militare di Roma.

Rigetta il ricorso nel resto

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