Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 26 ottobre 2016, n. 45197

Illegittima la condanna dell’amministratore della Srl che non versa sostituti di imposta per assoluta mancanza di liquidità non avendo riscosso i crediti vantati dai committenti tra i quali figuravano gli enti pubblici.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 26 ottobre 2016, n. 45197

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/2/2014 della Corte d’appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Policastro Aldo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 gennaio 2013 il Tribunale di Roma condanno’ (OMISSIS) alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, art 10 bis (per avere, quale amministratore della S.r.l. (OMISSIS), omesso di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti di imposta per Euro 433.605,43 per l’anno 2004 e per Euro 406.166,08 per l’anno 2005, e, quale amministratore della S.r.l. (OMISSIS), omesso di versare ritenute alla fonte relative ad emolumenti corrisposti nell’anno d’imposta 2004 per complessivi Euro 59.868,00).

La Corte d’appello di Roma, investita della impugnazione dell’imputato, con sentenza del 21 febbraio 2014 lo ha assolto dai fatti contestatigli quale amministratore della S.r.l. (OMISSIS) (capo b) della rubrica), ed ha dichiarato non doversi procedere per gli altri reati limitatamente alla annualita’ 2004 per prescrizione, rideterminando la pena inflitta in relazione alla annualita’ 2005 in mesi quattro di reclusione, convertita in Euro 4.560,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato mediante il suo difensore di fiducia, che lo ha affidato ad un unico articolato motivo, deducendo violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis e vizio di motivazione, ribadendo l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato, in considerazione della carenza assoluta di liquidita’ della societa’ amministrata dal ricorrente, della mancata riscossione dei crediti dalla stessa vantati nei confronti di enti pubblici, della impossibilita’ di accantonare fondi di riserva o di accedere al credito e della conseguente assenza di colpa nella commissione della residua violazione ascrittagli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d’appello di Roma ha confermato l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato in relazione al residuo reato di cui al capo a) della rubrica, limitatamente alla annualita’ 2005, ritenendo irrilevanti le giustificazioni addotte nell’atto d’appello in ordine all’omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti, evidenziando al riguardo i dati dell’omesso versamento di tali ritenute e della consapevolezza in capo all’imputato dell’esistenza del relativo obbligo, ritenendoli sufficienti per addivenire alla affermazione di responsabilita’ dell’imputato in ordine al reato contestatogli, omettendo, tuttavia, di considerare le allegazioni dell’imputato in ordine alla riconducibilita’ di tale omissione alla mancanza di liquidita’ dell’impresa dallo stesso amministrata (conseguente alla esistenza di rilevanti crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione da questa non onorati).

Va dunque ricordato che in tema di omesso versamento di ritenute certificate la giurisprudenza di legittimita’ ha piu’ volte affermato che la crisi di liquidita’ del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento puo’ essere rilevante per escludere la colpevolezza, qualora venga dimostrato che il soggetto obbligato al pagamento aveva adottato tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo, o per essere in grado di provvedervi (cosi’ Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, Saibene, Rv. 258595). E’ stato ulteriormente chiarito che l’imputato puo’ invocare la assoluta impossibilita’ di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilita’ penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilita’ a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilita’ di fronteggiare la crisi di liquidita’ tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; nello stesso senso Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055; nonche’ Sez. 3, n. 15176 del 2014, non massimata; Sez. 3, n. 40352 del 2015, non massimata).

Ora, nella vicenda in esame, la Corte d’appello ha del tutto omesso di considerare le allegazioni dell’imputato relative alla carenza assoluta di liquidita’ della societa’ dallo stesso amministrata (conseguente alla mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di committenti tra cui figuravano anche enti pubblici), alla connessa impossibilita’ di accantonare i fondi necessari per poter provvedere al versamento delle ritenute, alla impossibilita’ di fare ricorso al credito per procurarsi i fondi necessari per provvedere a tale pagamento, circostanze tutte che avrebbero determinato una situazione di impossibilita’ assoluta ad adempiere al debito di imposta, tale da escludere la colpevolezza dell’imputato.

Ne consegue la sussistenza del vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, non essendo state esaminate le sue circostanziate allegazioni in ordine allo stato di impossibilita’ assoluta a provvedere al pagamento delle ritenute certificate, che imporrebbe l’annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto, precluso, tuttavia, dalla intervenuta prescrizione anche del residuo reato ascritto al ricorrente, compiutasi, anche tenendo conto delle sospensioni del relativo termine per richieste di rinvio del difensore (dal 22/9/2010 al 5/1/2011 e dal 21/9/2012 al 28/11/2012) e legittimo impedimento (dal 7/12/2012 al 24/1/2012), il 7 dicembre 2014.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perche’ il residuo reato di cui al capo a), relativo all’annualita’ 2005, e’ estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il residuo reato di cui al capo a) relativo all’annualita’ 2005 e’ estinto per prescrizione

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