Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 26 maggio 2016, n. 22143

Riconosciuto il credito dell’istituto bancario per il mutuo stipulato con impresa estranea alla mafia e senza consenso all’accollo del mutuo trasferita nell’impresa alla quale erano stati confiscati i beni per mafia

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 26 maggio 2016, n. 22143

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.P.A.;
avverso il decreto n. 100/2009 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 10/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. Izzo Gioacchino che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’istanza di ammissione al credito avanzata ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 194 da (OMISSIS) S.p.A. quale procuratrice del Banco di Napoli S.p.A. con riferimento ai crediti vantati nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e di (OMISSIS) in forza di un mutuo fondiario e del saldo di un conto corrente. Il (OMISSIS) era succeduto – con decorrenza 10/11/2008, in forza di conferimento di ramo di azienda – a (OMISSIS) anche nel rapporto derivante da un mutuo fondiario per Euro 2.000.000 stipulato con l’impresa Raffa, in conseguenza della quale era stata iscritta ipoteca di primo grado.
Il mutuo e la relativa ipoteca erano stati frazionati nel 2005 in corrispondenza della cessione da parte della mutuataria di alcune unita’ immobiliari realizzate a (OMISSIS) s.r.l., che si era accollata la quota di mutuo gravante sugli immobili acquistati.
Il patrimonio della (OMISSIS) s.r.l. era stato confiscato con due decreti del 2010 e del 2011, divenuti irrevocabili nel 2014; era stato confiscato anche il patrimonio di (OMISSIS), fideiussore del conto corrente aperto da (OMISSIS) s.r.l. nel 2006 con (OMISSIS) (poi (OMISSIS)).
Il Tribunale osservava che il richiedente non aveva dato prova della coincidenza tra il bene sul quale era stata iscritta l’ipoteca e quello confiscato, non essendo stato prodotto l’atto di frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca del 2005.
Inoltre, mancava la prova dell’adesione dell’istituto mutuante, dante causa dell’istituto bancario istante, all’accordo di accollo della quota di mutuo da parte della (OMISSIS) s.r.l., essendo richiesta l’adesione del creditore accollatario alla convenzione di accollo cd. interno tra debitore accollato e terzo accollante quale condizione per l’acquisto del diritto alla solutio nei confronti del terzo, con l’effetto di sostituzione della responsabilita’ patrimoniale dell’accollante a quella del debitore originario. Poiche’ l’istituto di credito non aveva dedotto alcunche’ sul punto, mancava la prova che esso avesse acquisito il diritto all’adempimento nei confronti del terzo accollante, la (OMISSIS).
In ogni caso, era onere dell’istante provare la buona fede dell’istituto cedente e della propria, vale a dire dell’ignoranza in buona fede del nesso di strumentalita’ del credito assunto dalla (OMISSIS) in forza dell’accollo rispetto all’attivita’ illecita o a quella che costituiva il frutto o il reimpiego.
In effetti, secondo il Tribunale, non vi era prova che la (OMISSIS) avrebbe potuto pagare le rate di mutuo accollato con le sole risorse lecite, ne’ di un’istruttoria compiuta in ordine alla solvibilita’ del nuovo debitore: il Tribunale rilevava che, fin dal 1996, esisteva un rapporto di conto corrente tra (OMISSIS) e (OMISSIS), per cui la banca avrebbe potuto facilmente dimostrare le disponibilita’ economiche per il pagamento del mutuo da parte della societa’ accollante.
La domanda del (OMISSIS) di riconoscimento del credito chirografario nascente al rapporto del conto corrente intrapreso tra (OMISSIS) e (OMISSIS) fin dal 1996 era inammissibile per carenza di legittimazione ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 198: il credito non era assistito da ipoteca sui beni confiscati iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione e difettavano anche gli ulteriori presupposti.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) S.p.A. nella qualita’ di mandataria del (OMISSIS) S.p.A..
Il (OMISSIS) (e per esso (OMISSIS)) e’ legittimato a proporre il ricorso in forza del trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi imputabili al conferimento da parte di (OMISSIS) del ramo di azienda della “Rete ex (OMISSIS) operante nelle aree calabro lucana, Campania, Puglia, Napoli e Provincia”, con efficacia dal 10/11/2008.
In un primo motivo, il ricorrente deduce violazione della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 199 e del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 58, comma 2.
La prova della coincidenza dell’immobile confiscato con quello gravato da ipoteca si ricavava dal tenore dell’atto di compravendita intervenuto tra la originaria mutuataria (OMISSIS) s.n.c. e la (OMISSIS) s.r.l., nel quale si faceva espresso riferimento alla originaria ipoteca iscritta nel 2003 e al successivo frazionamento del 28/4/2005, e si identificava l’immobile oggetto di compravendita con i dati catastali successivamente riportati nel provvedimento di confisca.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’articolo 1273 cod. civ..
Dall’atto di compravendita si evinceva la volonta’ della (OMISSIS) s.r.l. di assumere il debito direttamente nei confronti del creditore, cioe’ della banca: si trattava, quindi, di accollo esterno ai sensi dell’articolo 1273 cod. civ., che faceva acquistare al creditore una ragione di credito nei confronti dell’accollante indipendentemente dal suo espresso consenso, come ribadito da questa Corte in sede civile.
L’accollo si era perfezionato con il consenso prestato da accollante ed accollato; l’effetto favorevole per il terzo era automatico e non necessitava del suo consenso espresso.
In un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52.
In primo luogo – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale – non vi era mai stata alcuna formale adesione della banca mutuante all’accollo, che aveva carattere cumulativo: poiche’ l’effetto favorevole per il creditore (aggiunta di un nuovo debitore a quello originario) si verificava automaticamente, non era concepibile alcuna istruttoria sulle caratteristiche del nuovo debitore (che avrebbe avuto un significato solo se l’accollo fosse stato liberatorio rispetto all’originario debitore).
Poiche’ il credito originario nei confronti della (OMISSIS) risaliva al 2003 e la cessione del ramo di azienda da (OMISSIS) e (OMISSIS) al 2008, nessuna delle due banche aveva necessita’ di compiere un’istruttoria: quindi la buona fede doveva essere verificata solo con riferimento all’epoca dell’instaurazione del rapporto con la societa’ (OMISSIS), e non successivamente.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica, ribadendo che la banca mutuante aveva subito l’accollo del debito da parte della (OMISSIS) e allo stesso – trattandosi di accollo cumulativo – non aveva prestato alcun consenso, che il mutuo originario risaliva al 2003 e che la cessione del ramo di azienda da (OMISSIS) a (OMISSIS) risaliva al 2008, quindi in epoca anteriore alla confisca; sottolinea che il giudizio di “mala fede” delle due banche venga fatto discendere da un contratto di compravendita e di accollo di mutuo ai quali erano rimaste del tutto estranee.
5. Ha depositato memoria l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
Secondo l’Agenzia, la nota ipotecaria riguardava beni immobili diversi da quelli confiscati; il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del frazionamento del mutuo, ne’ della buona fede dell’Istituto bancario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e determina l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorrente ha fornito indicazioni specifiche dimostrative dell’identita’ tra l’immobile confiscato alla (OMISSIS) s.r.l. e quello su cui era stata iscritta l’ipoteca a favore dell’istituto bancario: si tratta di dati ricavabili dal contratto di compravendita ed utilizzabili anche in assenza dell’atto di frazionamento.
Quanto alla buona fede dell’Istituto bancario, la motivazione del decreto impugnato risulta contraddittorio: da una parte, il Tribunale osserva che “e’ mancata la prova dell’adesione dell’istituto mutuante… all’accordo di accollo della quota di mutuo convenuto quale modalita’ di pagamento di una parte del prezzo nell’atto di compravendita tra la (OMISSIS) s.r.l. e l’ (OMISSIS)”, dall’altra si fa riferimento alla mancanza di prova da parte dell’istante “circa l’esistenza, alla data di adesione da parte dell’istituto mutuante all’accollo pro quota del mutuo fondiario di una situazione patrimoniale della (OMISSIS) terza accollante che le avrebbe permesso di pagare con le sole risorse lecite le rate del mutuo accollatosi”; in sostanza, il provvedimento sembra ritenere prima inesistente e poi esistente l’adesione dell’istituto mutuante all’accollo del mutuo.
Cio’ che e’ stato chiarito dal ricorrente e’ che nessuna adesione vi e’ stata; con l’osservazione che essa non era necessaria a meno che l’accollo fosse stato privativo, liberando l’originario mutuatario.
Il fatto che (OMISSIS) non abbia espresso alcuna adesione fa, ovviamente, cadere la motivazione in punto di buona fede del creditore.
Piuttosto, il problema giuridico e’ quello dell’efficacia dell’accollo del mutuo da parte di (OMISSIS) nei confronti della banca mutuante pur in assenza di tale adesione: l’articolo 1273 cod. civ. prevede che “se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore puo’ aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se cio’ costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi e’ liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo”.
La giurisprudenza della Cassazione civile ha affermato che nel sistema dell’articolo 1273 cod. civ., il quale costruisce l’ipotesi di accollo a efficacia esterna come vero e proprio contratto a favore di terzo, l’adesione all’accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, ma non e’ in ogni caso tale adesione a rendere l’accollo “esterno”, in quanto idoneo a realizzare una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, produttivo di un’obbligazione dell’accollante verso il creditore, atteso che un tal effetto consegue direttamente dal perfezionamento del negozio di accollo tra l’accollante e il debitore accollato (Sez. 1, Sentenza n. 4383 del 24/02/2014, Rv. 629678).
In definitiva, da una parte il mutuo fu stipulato dall’istituto bancario con impresa del tutto estranea alle tematiche mafiose; dall’altra, l’istituto bancario non espresse alcun consenso all’accollo di mutuo da parte della (OMISSIS), non essendosi trattato di accollo privativo, ma cumulativo; infine, la mancata adesione espressa non impedi’ il sorgere del diritto di credito dell’istituto bancario (e di quello che succedette ad esso) nei confronti della (OMISSIS), in ragione della disciplina dei contratti a favore di terzo.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

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