Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 23 maggio 2016, n. 21195

In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilita’ per manifesta infondatezza puo’ essere emesso de plano, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra gia’ rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al Tribunale di Sorveglianza avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che e’ riconducile al genus dell’impugnazione, sicche’ la dichiarazione di inammissibilita’, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’articolo 591 c.p.p., e’ di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente del Tribunale di Sorveglianza

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 23 maggio 2016, n. 21195

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) n. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 3313/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 10 ottobre 2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MINCHELLA ANTONIO;

lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

RILEVATO IN FATTO

Con decreto in data 10.10.2014 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile un reclamo in tema di liberazione anticipata proposto da (OMISSIS), detenuto in espiazione della pena di cui alla sentenza emessa in data 28.11.2006 dalla Corte di Appello di Ancona.

Nel decreto vi era un laconico richiamo della L. n. 10 del 2014, articolo 1 e si riteneva applicabile il disposto dell’articolo 666 c.p.p., comma 2: sulla base di detti richiami si dichiarava inammissibile il reclamo.

Avverso detto decreto ricorreva per cassazione l’ (OMISSIS) a mezzo del suo Difensore, deducendo, come primo motivo, l’assenza di motivazione e la necessita’ di valutare il reclamo con procedimento camerale: si rimarcava la totale assenza di motivazione che non consentiva di esaminare l’iter logico che aveva portato alla declaratoria di inammissibilita’, giacche’ non si era precisato ne’ se si riteneva il reclamo come riproposizione di altra istanza ne’ se lo si riteneva infondato per difetto delle condizioni di legge, atteso che il reclamo aveva sottoposto ad esame sia la questione dell’avvenuta espiazione della pena per reato ostativo sia della presentazione della richiesta nella vigenza del Decreto Legge n. 146 del 2013; come secondo motivo si deduceva la violazione di legge, per avere applicato il decreto L. n. 10 del 2014, articolo 1 anziche’ del Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 4: si sosteneva che questa doveva essere la norma applicabile atteso che la richiesta era stata avanzata nella vigenza del decreto legge citato e che sussistevano i requisiti richiesti a suo tempo dalla norma.

Il PG si esprime per l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, atteso che esso non contiene alcuna reale motivazione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

In via preliminare, il decreto impugnato non rende evidente la ragione della decisione: poiche’ vi e’ un richiamo della L. n. 10 del 2014, articolo 1 si deve arguire che l’istanza del condannato non e’ stata ritenuta una reiterazione di altra analoga richiesta, ma presumibilmente e’ stata ritenuta come manifestamente infondata; tuttavia, giova ribadire che, in materia di esecuzione, il potere presidenziale di dichiarare, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., l’inammissibilita’ di una richiesta per manifesta infondatezza, derivante dal difetto delle condizioni di legge, puo’ essere esercitato soltanto quando tale difetto sia riscontrabile in ordine a requisiti che non implichino alcuna valutazione discrezionale.

Ed allora deve rilevarsi che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, nel caso di specie, non poteva adottare il provvedimento previsto dall’articolo 666 c.p.p., comma 2.

Infatti, la dichiarazione di inammissibilita’ de plano, disciplinata dall’articolo 666 c.p.p., comma 2, e’ ammessa soltanto in presenza di condizioni processuali tassative, riscontrate le quali e’ legittima l’emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio garantito dal procedimento in camera di consiglio.

Deve, in proposito, rilevarsi che questa Sezione ha gia’ avuto occasione di affermare il seguente principio di diritto: in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilita’ per manifesta infondatezza puo’ essere emesso de plano, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra gia’ rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al Tribunale di Sorveglianza avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che e’ riconducile al genus dell’impugnazione, sicche’ la dichiarazione di inammissibilita’, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’articolo 591 c.p.p., e’ di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente del Tribunale di Sorveglianza (Sez. 1, n. 53017 del 2 dicembre 2014, dep. 19 dicembre 2014, Borachuk, Rv. 261662).

Nel dettaglio, il ricorso evidenzia che il condannato aveva sollevato espressamente questioni relative al c.d. scioglimento del cumulo ed alla eventuale applicazione della originaria disciplina di cui al Decreto Legge n. 146 del 2013.

La Corte non puo’ esimersi dal chiarire che era necessario accertare, da parte del Giudice dell’impugnazione, se, nel periodo di cui alla richiesta, il condannato fosse ancora in espiazione di pena per uno o piu’ delitti ostativi, ovvero avesse gia’ terminato, come sostenuto in ricorso, l’espiazione della relativa pena. E, invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in presenza di una esecuzione che riguardi piu’ reati, alcuni dei quali con natura ostativa, e’ legittimo lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilita’ della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, il quale trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o piu’ titoli di reato inclusi nel novero dei delitti elencati nella L. n. 354 del 1975, articolo 4 bis, al fine di accertare se il condannato abbia o meno terminato di espiare la parte di pena relativa ai delitti cosiddetti ostativi (Sez. 1, n. 2285 del 3 dicembre 2013, dep. 20 gennaio 2014, Di Palo, Rv. 258403; conformi: Sez. 1, n. 5158 del 17 gennaio 2012, Marino, Rv. 251860 e Sez. 1, n. 1405 del 14 dicembre 2010, dep. 19 gennaio 2011, Zingale, Rv. 249425).

In tema di liberazione anticipata speciale, dunque, introdotta dal Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, articolo 4, commi 1 e 2, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, intitolato Misure urgenti in tema di diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, al fine di stabilire se il detenuto in espiazione di pene concorrenti anche per delitti previsti dal L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4 bis e successive modificazioni, abbia o meno titolo di accesso al beneficio speciale, occorre procedere allo scorporo del cumulo ed a verificare, con riguardo ai semestri pregressi cui attiene la domanda, se in essi l’istante sia stato o meno in espiazione di pena per un delitto ostativo.

Tali considerazioni impongono l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna perche’, previo scioglimento del cumulo, accerti il titolo di reato con pena in espiazione nei semestri oggetto dell’originaria istanza, e, in particolare, l’ostativita’ o meno di esso al richiesto beneficio della liberazione anticipata speciale, di cui al Decreto Legge n. 146 del 2013, convertito dalla L. n. 10 del 2014, con le conseguenti determinazioni alla luce dei principi qui enunciati.

La questione relativa all’applicazione della normativa menzionata con riferimento ad istanze avanzate nella vigenza del decreto legge citato (tema sul quale questa Corte si e’ gia’ pronunziata) va rimessa alla valutazione del Giudice.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna

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