Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 22 novembre 2016, n. 49590

Nel caso un soggetto in affidamento commetta un reato la revoca del regime non è immediata, in quanto occorre valutare anche i progressi effettuati dal reo in affidamento presso la comunità terapeutica

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 22 novembre 2016, n. 49590

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 872/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI, del 19/05/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;

lette le conclusioni del PG Dott. MARINELLI Felicetta, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 19/05/15, depositata l’11/08/15, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari dichiarava cessata la misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale concessa a (OMISSIS), disponendo che l’esecuzione della pena avvenisse nelle forme ordinarie, e dichiarava validamente espiata la pena dal 22.7.13 alla data di esecuzione della medesima ordinanza. Il suddetto Tribunale premetteva che la revoca della misura era stata proposta dal Magistrato di sorveglianza per avere l’affidato, in corso di misura, commesso il 15.6.13 una rapina in concorso, per la quale era arrestato e poi condannato con sentenza n. 1501/13, attualmente posta in esecuzione, e, quindi, per avere posto in essere un comportamento tale da mettere in dubbio l’efficacia della misura alternativa e da poter comportare la revoca dell’affidamento. Dopo essersi soffermato sull’obbligo motivazionale individuato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 1987 in relazione alla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova, il Collegio a quo passava alla valutazione del comportamento del condannato durante il periodo di affidamento, dall’inizio dello stesso in data 23-04-09 fino al rientro in comunita’ terapeutica dopo la commissione del reato avvenuto il (OMISSIS), e della concreta incidenza delle prescrizioni poste a suo carico, inferendone la mancanza di un leale impegno del suddetto verso un esito positivo di detto esperimento e la vanificazione delle finalita’ di rieducazione e di revisione critica del passato, anche avuto riguardo alle “scarse limitazioni da lui patite” che non gli impedivano “di comodamente proseguire un’attivita’ illecita”. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, escludeva dalla valida espiazione della pena tutto il periodo sopra specificato e dichiarava cessata la misura alternativa dell’affidamento ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 94 per il superamento quanto alla pena residua da espiare del limite per la concessione di detto beneficio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo (OMISSIS), tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Nel ricorso si evidenzia il comportamento collaborativo del condannato con l’Autorita’ giudiziaria dopo l’arresto per la rapina e l’andamento dell’affidamento fino a detto episodio – del tutto occasionale e peraltro commesso dopo alcuni anni dall’inizio della misura premiale espresso dai rapporti formulati in modo positivo dal servizio sociale e dalla comunita’, di cui da’ atto la stessa ordinanza impugnata. Si richiamano, da un lato, la sentenza della Corte Costituzionale n.185 del 23.7.15 che, dichiarando l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 99 c.p., comma 5, ha abrogato la recidiva obbligatoria, evidenziando come l’ordinanza impugnata dando “rilievo” ad “una ricaduta” sia andata contro la ratio di detta pronuncia, e, dall’altro, la “esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto” di cui all’articolo 131 bis, sottolineando come il Tribunale di sorveglianza non abbia considerato che la pena inflitta per il reato del (OMISSIS) era al di sotto del limite edittale di cui a detto articolo e quindi poteva rientrare nella sua previsione. Si insiste, pertanto, per l’annullamento e/o la revoca dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in relazione alla censura della determinazione della residua pena detentiva da espiare.

2. Invero, con la pronuncia n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimita’ costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47, comma 10, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l’intero corso dell’esperimento.

La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l’incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi, esprimendo dissenso sia per l’orientamento favorevole allo scomputo di tutto il periodo di affidamento in prova sia per quello opposto che propugnava la non detraibilita’ di tale periodo di prova. Ponendo l’accento sulla variabilita’ delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, per cui, nell’assenza di una definizione normativa di “comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova”, secondo la dizione letterale dell’articolo 47 Ord. pen., causa di revoca, ha ritenuto necessario che il relativo provvedimento fosse preceduto da un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all’incisivita’ delle regole imposte ed infrante. Come evidenziato in ultimo da Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014 Cc. (dep. 26/02/2014), Rv. 259474, “la consapevolezza dell’esistenza di una “zona grigia”, ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall’inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all’ultimo segua una violazione determinante la revoca, nonche’ il richiamo ai principi di proporzionalita’ ed individualizzazione della pena, ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione “sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravita’ oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca” (C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987)”.

3. Ebbene, nel caso specifico il Tribunale di sorveglianza di Cagliari escludeva dalla valida espiazione della pena l’intero periodo sopra specificato, dal 23-04-09 (inizio dell’affidamento) al (OMISSIS) (data di rientro in comunita’ terapeutica dopo la commissione del reato) – dichiarando conseguentemente cessata la misura alternativa dell’affidamento ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 94 per il superamento, quanto alla pena residua da espiare, del limite per la concessione di detto beneficio – senza pero’ dare, come evidenziato dal Procuratore generale nel suo articolato parere scritto, una compiuta spiegazione della gravita’ oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla cessazione dell’affidamento in prova ed in particolare dei motivi per cui le evenienze negative, verificatesi nel 2013 dopo che da alcuni anni – e precisamente nel 2009 – era iniziato l’esperimento esterno, venivano ritenute di tale gravita’ da rivelare l’inadeguatezza del processo di rieducazione, con la conseguenza di porre nel nulla l’intero periodo di affidamento dal (OMISSIS), nonostante le molteplici valutazioni positive del prevenuto fino agli inizi del 2013.

Valutazioni, di cui da’ atto nel corso del provvedimento lo stesso Tribunale, riferendo di una maggiore adesione al programma rieducativo dall’inizio del 2010 e di rapporti per detto periodo “formulati in modo positivo, segnalando la modificazione dell’atteggiamento del condannato e delle sue scelte di vita, orientate…alla cura della famiglia e del recupero del proprio originario lavoro”, nonche’ di rapporti dal 2012 in cui si segnalano lo “atteggiamento critico rispetto al passato ed i sentimenti di vergogna e colpa, soprattutto per i disagi procurati ai congiunti”.

Ed in relazione alle quali lo stesso Tribunale, in modo senza dubbio semplicistico, parla di contenuto indotto dalla “abilita’ manipolatoria” dello (OMISSIS), “mai lealmente impegnato” verso la positiva conclusione dell’esperimento.

4. Per dette considerazioni l’ordinanza impugnata va annullata quanto alla determinazione della pena residua da espiare, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, che si atterra’ ai principi ed ai rilievi sopra svolti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della residua pena detentiva da espiare e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Cagliari

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