Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 8 febbraio 2017, n. 3320

Gli arbitri di equità possono decidere secondo diritto se ritengono che equità e diritto coincidano. Un eccesso di mandato si può invece configurare quando gli arbitri si precludono “a priori” l’esercizio di poteri equitativi, pur conferiti, o se anche riscontrando una difformità tra equità e diritto si pronunciano secondo diritto.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 8 febbraio 2017, n. 3320

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, che indica per le comunicazioni relative al processo la p.e.c. (OMISSIS) e il fax (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) s.n.c. in liquidazione, (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS), fax (OMISSIS)), per procura speciale in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2012 della Corte d’appello di Salerno, emessa in data 11 dicembre 2012 e depositata il 12 dicembre 2012, R.G. n. 730/2011;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con decisione arbitrale del 7 aprile 2011 e’ stata respinta la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.n.c. in liquidazione, oltre che nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), diretta ad accertare la validita’ ed efficacia del suo recesso, motivato dalla sua marginalizzazione all’interno della societa’, e a liquidare la sua quota di partecipazione nella societa’ pari al 33 % del capitale sociale.

2. L’arbitro unico ha ritenuto non provato il presupposto del recesso.

3. Ha impugnato la decisione la (OMISSIS) deducendo la nullita’ del lodo adottato senza l’utilizzazione dei poteri di decisione equitativi spettanti all’arbitro, la violazione dell’articolo 829 c.p.c. per carenza assoluta di motivazione, la violazione del diritto allo scioglimento dal vincolo sociale tutelato da norma di ordine pubblico nel nostro ordinamento.

4. La Corte di appello di Salerno con decisione n. 57/2012 del 17 dicembre 2012 ha respinto l’impugnazione.

5. La (OMISSIS) ricorre per cassazione affidandosi a due motivi: a) violazione e falsa applicazione dell’articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 4, Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articoli 36 e 37. Insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto controverso e decisivo relativo all’affermazione contenuta nel lodo di dover decidere la controversia secondo diritto anziche’ secondo equita’ come previsto nella clausola compromissoria; b) violazione e falsa applicazione degli articoli 1373 e 2285 c.c. e dell’articolo 829 c.p.c.

6. Si difendono con controricorso (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) s.n.c. in liquidazione.

RITENUTO IN DIRITTO

che:

7. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente afferma che il lodo e’ nullo perche’ l’arbitro investito, in base alla convenzione di arbitrato, da una decisione di equita’ ha dichiarato di volersi discostare dal criterio equitativo applicando le norme di diritto e cio’ in base al disposto del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 36. Rileva la ricorrente che in base agli articoli 35-37 citato Decreto Legislativo la decisione secondo diritto e’ imposta agli arbitri soltanto quando devono decidere questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio concerne la validita’ di deliberazioni assembleari ipotesi entrambe estranee al caso in esame. Tale nullita’ del lodo oltre ad essere manifesta, secondo la ricorrente, per le espresse affermazioni dell’arbitro di volersi discostare dal criterio equitativo, ha avuto un concreto effetto sulla decisione della lite perche’ l’arbitro ha reputato non proposta e non esaminabile la pretesa di recesso ad nutum laddove applicando l’equita’ avrebbe dovuto valutare se la facolta’ di recesso trovasse giustificazione alternativa in un movente meritevole di tutela, secondo i principi dell’ordinamento, o nell’esigenza di sottrarsi ad un vincolo di durata eccedente quella esigibile. Peraltro, riferisce la ricorrente, l’arbitro ha esaminato anche l’invocato recesso ad nutum e ha negato che la durata della societa’ sia eccedente quella (prevedibile) della vita dei soci, dato che non puo’ aversi riguardo all’eta’ di soggetti entrati a far parte del sodalizio soltanto dopo la costituzione dello stesso. Decisione erronea dato che la odierna ricorrente ha fatto riferimento all’eta’ dei soci costituenti e non alla propria. Infine, nel giudicare la sussistenza di una giusta causa di recesso, l’arbitro l’ha negata in base alla mera affermazione di un principio di diritto astratto e cioe’ in base alla possibilita’ per i soci, in forza delle norme di legge e statutarie applicabili, di partecipare alla gestione e alla ripartizione degli utili e senza considerare che era stata dedotta la creazione da parte degli altri soci di una contabilita’ parallela.

8. Il motivo e’ infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. civ., sezione 1, n. 23544 del 16 ottobre 2013) l’inammissibilita’ dell’impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell’articolo 829 c.p.c., comma 2, nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equita’, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l’arbitrato di equita’ in arbitrato di diritto. Nel caso di specie, come ricorda la stessa ricorrente, a fronte di una contestazione da parte degli odierni controricorrenti sulla necessita’ di decidere la lite secondo diritto in base alle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 5 del 2003 l’arbitro ha affermato la conformita’ della decisione alle norme di diritto ma non ha affatto affermato il conflitto con la diversa soluzione della controversia che avrebbe dovuto applicare secondo equita’. Tale conflitto e’, del resto, prospettato impropriamente dalla ricorrente con riferimento alla pretesa erroneita’ della decisione di merito perche’ basata su una erronea rappresentazione dei presupposti di fatto della controversia e cioe’ la inesistenza di una giusta causa di recesso per difetto della prova della estromissione della ricorrente dalla gestione e dalla ripartizione degli utili e la insussistenza del diritto di recedere ad nutum in conseguenza della fissazione della durata societaria per un termine non eccedente la vita dei soci fondatori. Neanche con il ricorso per cassazione e’ stata prospettata pertanto la prevalenza di una soluzione di diritto confliggente rispetto a quella che si sarebbe dovuta adottare secondo equita’ ma e’ stata invece contestata la decisione dell’arbitro sotto il profilo della fondatezza dell’accertamento di merito relativo ai presupposti per il recesso per giusta causa e ad nutum. Va quindi ribadita la giurisprudenza di legittimita’ secondo cui “gli arbitri di equita’ ben possono decidere secondo diritto allorche’ essi ritengano che equita’ e diritto coincidano, senza che sia necessario per loro affermare e spiegare una tale coincidenza, che, potendosi considerare presente in via generale, puo’ desumersi anche implicitamente. L’esistenza di un vizio eventualmente riconducibile nell’eccesso di mandato puo’, invece, configurarsi nel caso in cui gli arbitri si precludano “a priori” l’esercizio di poteri equitativi, pur conferiti, ovvero se, pur riscontrando ed evidenziando una difformita’ tra giudizio di equita’ e giudizio di diritto, pronuncino, nonostante cio’, secondo diritto” (cfr. Cass. civ., sezione 1, n. 2741 del 13 marzo 1998, n. 18452 dell’8 settembre 2011).

9. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente afferma che e’ norma di ordine pubblico quella che consente al socio il recesso quando la societa’ e’ contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci con la conseguenza che il lodo anche di equita’ che violi tale regola e’ contrario a un principio di ordine pubblico corrispondente alla non imponibilita’ di vincoli contrattuali perpetui. E il lodo impugnato viola questo principio negando efficacia alla dichiarazione di recesso dalla societa’ (OMISSIS) s.n.c. la cui durata e’ fissata sino al 2050 e dunque ben oltre l’aspettativa di vita di alcuno dei soci. Ne’ secondo la ricorrente puo’ avere rilevanza quanto ritenuto decisivo da parte dell’arbitro, e condiviso dalla Corte di appello, circa il mancato riferimento nella lettera di recesso della volonta’ di recedere ad nutum, oltre che per giusta causa, e cioe’ che la dichiarazione di recesso deve contenere anche la scelta del presupposto legale di efficacia di tale negozio unilaterale. Ritiene al contrario la ricorrente che se un socio puo’ recedere ad nutum egli non ha necessita’ di giustificare tale atto e se lo motivi unicamente adducendo una giusta causa cio’ integra una ragione aggiuntiva che non comporta una implicita rinuncia alla facolta’ di recesso ad nutum.

10. Il motivo e’ infondato. Pacifico che la ricorrente abbia adito la procedura arbitrale per accertare l’efficacia del recesso per giusta causa come operato con la nota del 29 gennaio 2010. Cosicche’ l’arbitro solo su tale richiesta doveva e poteva pronunciarsi mentre, come la Corte di appello ha rilevato, il riferimento nella successiva memoria del 26 ottobre 2010 alla volonta’ di recedere, in ogni caso, ad nutum dalla societa’ doveva comunque essere effettuato personalmente dalla (OMISSIS) ai fini della sua validita’. Secondo quanto riferito dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso l’arbitro ha comunque esaminato anche questo profilo irritualmente introdotto e non ne ha escluso la operativita’ in astratto ma sulla base del riscontro della mancanza dei presupposti richiesti dall’articolo 2285 c.c.. Deve pertanto ritenersi, in ogni caso, infondata la deduzione di contrarieta’ della decisione arbitrale all’ordine pubblico.

11. Va pertanto respinto il ricorso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 3.600 Euro di cui 200 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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