Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 6 aprile 2017, n. 8903

Legittima l’iniziativa fallimentare del Pm, nonostante il mancato esercizio dell’azione penale, se dalle indagini preliminari emerge la notizia della decozione.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 6 aprile 2017, n. 8903

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettera dom. in (OMISSIS), presso lo studio del secondo, in via (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del cur. fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), nel cui studio in (OMISSIS) e’ elettera dom. come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Roma 24 giugno 2013, n. 3619 in R.G. 55313/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 7 febbraio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per il ricorrente e (OMISSIS) per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Roma 24.6.2013, n. 3619 in R.G. 55313/2011, con cui e’ stato rigettato il suo reclamo, interposto L. Fall., ex articolo 18, avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, resa da Trib. Roma con sentenza 17.5.2011, n.283/2011.

2. Ritenne la corte che: a) nessun vizio risiedeva nella iniziativa svolta dal P.M., avendo questi agito L. Fall., ex articolo 7, dopo aver tratto la notitia decoctionis della debitrice all’interno di un procedimento penale, attestata dal sequestro preventivo penale disposto dal GIP di Roma per fatti di appropriazione indebita contestati agli amministratori – della societa’ stessa e dunque con riguardo ad indagini preliminari in corso, cio’ integrando una prima condizione autonoma della richiesta, per come descritta nella citata norma, percio’ senza necessita’ del previo esercizio dell’azione penale; b) l’insolvenza procedeva da circostanze evidenziate nello stato passivo, nei dati della proposta di transazione fiscale (con allegazione di crediti, ammessi con riserva, per circa 100 milioni di Euro, in corrispondenza delle iscrizioni a ruolo delle pretese) ed infine nella situazione patrimoniale e finanziaria relazionata dal curatore (con riguardo a risorse liquide assenti, crediti rilevanti verso soggetti in stato di crisi), tenuto conto dell’attivita’ di trading immobiliare svolta; c) nessun dovere sussisteva in capo al giudice delegato di concedere un termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo, nemmeno avendo la parte formalizzato alcun accordo con il Fisco e dunque apparendo ogni altro rinvio di natura dilatoria.

3. Il ricorso e’ su due motivi, ai quali resiste con controricorso il fallimento. Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., articolo 7, in relazione agli articoli 100 e 69 c.p.c., avendo erroneamente la corte ritenuto legittima l’iniziativa fallimentare del P.M. nonostante il mancato esercizio da parte di quell’organo dell’azione penale, sul mero presupposto dunque della esistenza di indagini preliminari, da cui l’istante aveva tratto la notitia decoctionis.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’articolo 2697 c.c., e L. Fall., articolo 5, ancora in relazione agli articoli 100 e 69 c.p.c., non avendo il P.M. provato la pretesa tributaria ed essendosi sostituito il tribunale al relativo onere, senza che poi, anche in sede di reclamo, risultassero altro che elementi non certi, come un debito fiscale contestato e poi debiti scaduti dopo, peraltro rinunciati.

3. Il primo mollo e’ infondato. Come statuito da Cass. 10679/2014, con principio cui va data continuita’ in difetto di nuove argomentazioni gia’ non respinte in altri precedenti, “la volonta’ legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dalla L. Fall., articolo 7, comma 1, n. 1, una volta venuta meno la possibilita’ di dichiarare il fallimento d’ufficio, e’ chiaramente nel senso di ampliare la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis; e tale soluzione interpretativa trova conforto sia nella previsione della L. Fall., articolo 7, comma 1, n. 2, che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella Relazione allo schema di Decreto Legislativo di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi notitia decoctionis emersa nel corso di un procedimento penale”. Si tratta invero di indirizzo, inaugurato da Cass. 9260/2011, poi ripreso e completato da ulteriori arresti. Cosi’ Cass. 17903/2015 ha valorizzato l’atto di responsabilita’ con cui il P.M. puo’ anche limitarsi a far proprie le segnalazioni del giudice civile remittente, competendo poi al giudice che dichiara l’insolvenza l’autonoma responsabilita’ di dar conto dei rispettivi presupposti e cosi’ nettamente distinguendo l’iniziativa per un verso e la decisione del tribunale, per l’altro. E Cass. 8977/2016 ha ricostruito la notitia decoctionis, quale compatibile con una fonte che sia anche solo l’indagine svolta nei confronti di soggetti diversi o collegati all’imprenditore, con atti di approfondimento, sul piano investigativo, successivi alla formulazione delle richieste in sede penale, essendo sufficiente che “quegli approfondimenti non costituiscano una nuova e arbitraria iniziativa d’indagine, ma si caratterizzino come uno sviluppo di essa, collegato strettamente alle sue risultanze, per quanto non complete, gia’ acquisite nel corso dell’indagine penale”. SU tratta dunque di un catalogo che esprime. un’univoca direzione ermeneutica in ordine alla nozione di procedimento penale, non coincidente con il processo penale in senso stretto, cioe’ il mero segmento processuale in cui sia stata gia’ esercitata l’azione penale.

4. Al di la’ invero della malferma sistemazione che ne riceverebbe, seguendo la ipotesi piu’ restrittiva, la necessita’ di abbinamento alle persone destinatarie dell’azione penale in caso di insolvenza di societa’ (potendo quell’iniziativa dirigersi anche solo verso un cessato amministratore ovvero un sindaco), la lettura offerta della L. Fall., articolo 7, n. 1 – che si riferisce ad “un procedimento penale” senza altre qualificazioni o riferimenti, nemmeno al debitore la cui insolvenza sia predicata impone soltanto e gia’ al P.M., che rilevi l’insolvenza nel corso della sua competenza penale, di agire chiedendo il fallimento. Ne’ gli impone alcuna enunciazione delle ragioni di interesse pubblico per il quale agisce. Il trasferimento a questa sola parte pubblica della eredita’ istituzionale prima della riforma del 2006 diversamente distribuita anche nell’iniziativa d’ufficio, ha trovato una sua collocazione ordinamentale proprio con l’ampia ricognizione dell’insolvenza, quale individuabile anche in altre ipotesi dell’attivita’ del P.M.: la disgiuntivita’ che separa i casi di cui alla seconda parte della L. Fall., articolo 7, n. 1, consente cosi’ di ravvisare nella fuga, irreperibilita’, latitanza dell’imprenditore, chiusura dei locali, trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell’attivo altrettante ipotesi che possono anche essere esterne ad un procedimento penale nel senso sopra tratteggiato, essendo sufficiente che, come fonti di informazione, da esse “l’insolvenza risulti” in una o piu’ nell’ambito delle complesse attivita’ svolte dal P.M. nel suo ufficio. Vale a dire che quei “fatti” ovvero condotte, ancorche’ non inquadrati in un procedimento penale, vengano conosciute dal P.M. nell’ambito delle proprie attivita’ istituzionali, siano esse di direzione dell’investigazione, rappresentanza nei processi o destinatarieta’ di informazioni. Che tale lettura poi appaia la piu’ coerente con il citato conferimento al P.M. del ruolo di controllore pubblico dell’insolvenza e’ confermato dalla ampiezza della nozione di procedimento civile che, all’altezza della L. Fall., articolo 7, n. 2, costituisce l’ulteriore bacino di acquisizione della notitia decoctionis (Cass. 18277/2015, 26043/2013 e Cass. s.u. 9409/2013).

5. Il secondo motivo e’ infondato. Si oppone al suo accoglimento il principio, che va ribadito, per cui “Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l’accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma puo’ fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento e’ stato dichiarato, purche’ si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo.” (Cass. 10952/2015). Parimenti questa Corte ha statuito che “il mancato pagamento di somme dovute all’amministrazione finanziaria per IVA ed iscritte a ruolo puo’ considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento senza che rilevi in contrario la circostanza dell’avvenuta impugnazione del ruolo stesso, che ha natura di titolo esecutivo, salvo che il debitore dimostri che l’esecutivita’ dell’atto impugnato e’ stata sospesa”. (Cass. 15407/2001). Nella specie, la corte d’appello non si e’ limitata a richiamare l’ingente debito tributario, gia’ oggetto della iniziativa del P.M. e ascendente ad oltre 116 milioni di Euro, ma ne ha apprezzato condividendo il sindacato di merito incidentale gia’ espletato dal tribunale – per un verso la plausibilita’ (correlata altresi’ alla annunciata proposta debitoria di transazione fiscale) e, per altro verso, la gravita’, nel piu’ vasto coacervo delle risorse della societa’ (priva di attivita’ liquide ovvero di immediato utilizzo per il passivo, nonche’ con crediti svalutati ed ancora di incerto recupero). Sul primo punto, si richiama la lezione di Cass. s.u. 115/2001 apparendo legittimo che “l’autorita’ giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provveda a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive (che, nella specie, si assumevano impugnate dinanzi alla competente commissione tributaria da parte del fallito) e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra G.O. e Commissioni tributarie”. (Cass. s.u. 1997/2003). Va inoltre ripetuto che l’insolvenza procede dalla ricognizione di inadempimenti o altri fatti esteriori, di cui nella specie il giudice di merito ha dato conto riferendo sul disequilibrio patrimoniale della societa’ e la problematicita’ d’incasso dei crediti verso terzi, a fronte di un’attivita’ inidonea a produrre redditi nell’immediatezza. Per altro profilo di censura il motivo e’ inammissibile, poiche’ “La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. s.u. 8053/2014).

Il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimita’, liquidate in favore del controricorrente in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla l. 228/12, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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