Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 29 novembre 2016, n. 24287

La nuova famiglia non incide sul mantenimento della vecchia se l’imprenditore, formalmente ritiratosi dall’attività, continua a gestirla.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 29 novembre 2016, n. 24287

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS) (che indica il fax (OMISSIS) e la p.e.c. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso, che indica per le comunicazioni relative al processo il fax (OMISSIS) e la p.e.c. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso, che indica per le comunicazioni relative al processo il fax (OMISSIS) e la p.e.c. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 768/14 della Corte d’appello di Ancona emessa il 2.7.14 e depositata il 21.10.14, R.G. n. 403/14;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’ o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Dopo aver pronunciato, in data (OMISSIS), sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale di Pesaro, con sentenza emessa il 19.11.2013, ha statuito l’obbligo a carico del (OMISSIS) di contribuire al mantenimento della figlia (OMISSIS) con la corresponsione della somma mensile di Euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonche’ di versare alla signora (OMISSIS) la somma mensile di Euro 400,00.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il (OMISSIS), deducendo la mancata valutazione, da parte del Giudice di primo grado, delle prove in ordine al peggioramento delle proprie condizioni economiche, l’errata applicazione delle condizioni della separazione consensuale in sede di divorzio e la mancata valutazione dei sopravvenuti oneri gravanti sul (OMISSIS) in conseguenza della formazione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di due figli.

3. La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il ricorso, ritenendo che non era stata raggiunta la prova del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente in quanto, tenendo in considerazione il proficuo patrimonio immobiliare e le entrate derivanti dall’esercizio della sua attivita’ di imprenditore, la capacita’ reddituale del (OMISSIS) doveva considerarsi superiore rispetto a quella risultante dalla sola dichiarazione dei redditi. Inoltre il ricorrente avrebbe dovuto provare l’effettivo peggioramento delle proprie condizioni economiche a seguito della formazione di una nuova famiglia.

4. (OMISSIS) ricorre per Cassazione affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

5. Si difende con controricorso (OMISSIS).

RITENUTO IN DIRITTO

che:

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullita’ ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 del procedimento, per contrasto con gli articolo 101 e 112 c.p.c., articolo 116 c.p.c., comma 1 e articolo 345 c.p.c., per omessa valutazione di nuove, e oggettivamente rilevanti, prove documentali, sopravvenute in corso di causa e prodotte nella udienza di precisazione delle conclusioni, quale prima udienza utile successiva alla formazione delle prove stesse e per omessa valutazione del relativo motivo di impugnazione da parte della Corte d’Appello di Ancona. Il ricorrente censura la Corte territoriale per non aver valutato i certificati medici che accertano la sua condizione di invalido civile e, di conseguenza, una grave e permanente perdita di capacita’ lavorativa e patrimoniale.

7. Il motivo e’ infondato. La Corte di appello ha preso in considerazione la documentazione relativa alle condizioni di salute del (OMISSIS) ma l’ha ritenuta non probante al fine di desumerne una riduzione della capacita’ reddituale dell’obbligato. Infatti, sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, ha ritenuto che il (OMISSIS), nonostante la cessazione della sua ditta individuale artigiana di autotrasporto, continui a svolgere la sua attivita’ di imprenditore avvalendosi della societa’ (OMISSIS). Societa’, di cui e’ amministratrice la sua seconda moglie e soci la suocera e il cognato, che svolge la stessa attivita’ negli stessi locali, ceduti in locazione dal (OMISSIS) che ne e’ il proprietario e che e’ stato assunto come magazziniere, attivita’ che non puo’ svolgere a causa delle sue condizioni di salute, mentre, dal sopralluogo effettuato dalla Guardia di Finanza, risulta che continui a dirigere l’impresa.

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 111 Cost. per apparenza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata con riferimento agli indici di capacita’ patrimoniale del ricorrente siccome valutati dalla sentenza impugnata. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Ancona abbia considerato provata la sua elevata capacita’ patrimoniale desumendola da dati non probanti e addirittura meramente congetturali, come, ad esempio, il suo patrimonio immobiliare, l’accensione di un mutuo per ristrutturazione.

9. Il motivo e’ infondato. La Corte di appello ha motivato adeguatamente la rilevanza del patrimonio immobiliare del (OMISSIS). In particolare ha evidenziato che, con la riacquisizione dell’appartamento adibito ad abitazione familiare e gia’ assegnato alla (OMISSIS), che si e’ decisa a rilasciarlo sulle insistenze della figlia, incapace di tollerare il trasferimento del padre e della sua nuova famiglia nello stesso fabbricato, il (OMISSIS) ha ora la possibilita’ di locare l’appartamento traendone un reddito. La accensione di un mutuo per ristrutturare l’immobile dimostra – secondo la Corte d’appello – la valutazione positiva sulla consistenza patrimoniale e reddituale del (OMISSIS) da parte della banca ed e’ in grado di accrescere il valore locativo dell’immobile.

10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 111 Cost., per apparenza della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta irrilevanza della documentazione relativa all’invalidita’.

11. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla L. n. 898 del 1970, articolo 5 ed agli articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 111 Cost. per apparenza ed oggettiva erroneita’ della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta irrilevanza dei sopravvenuti oneri gravanti sul (OMISSIS) in conseguenza della formazione del nuovo nucleo familiare e della nascita di due figli.

12. I due motivi sono infondati in quanto la Corte di appello ha valutato entrambe le circostanze (invalidita’ del ricorrente e formazione di una nuova famiglia) ma ha ritenuto che esse non incidono negativamente sulla capacita’ reddituale e sulle condizioni economiche del (OMISSIS) per le ragioni esposte nell’articolata motivazione cui si e’ fatto cenno relativamente ai precedenti motivi di ricorso.

13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 3.200 euro di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’articolo 13, comma 1

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