Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 18 gennaio 2017, n. 1161

La controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, nei casi in cui le somme non risultino previamente determinate o determinabili in base al titolo con un semplice calcolo aritmetico, è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l’insorgenza dell’obbligo di pagamento e l’esatto ammontare delle spese, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 18 gennaio 2017, n. 1161

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22251-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 518/2015 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo di ricorso; inammissibilita’ o in subordine rigetto del primo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il tribunale di Fermo, giudice dell’appello sulla sentenza del giudice di pace di sant’Elpidio a Mare, ha rideterminato in Euro 300,00 l’ammontare delle spese concretamente dalla stessa ripetibili nei riguardi del marito (OMISSIS), perche’ straordinarie in rapporto al mantenimento del figlio, in base al provvedimento presidenziale adottato nell’ambito del giudizio di separazione dei coniugi.

Ha articolato due motivi ai quali l’intimato ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il tribunale di Fermo, premesso che il credito vantato dall’attrice nei riguardi del marito, in base al provvedimento presidenziale, era limitato al rimborso del 50% delle spese straordinarie, ha ritenuto che, giustappunto in considerazione del titolo, tali potessero essere considerate unicamente le spese mediche, le spese per riparazione dello scooter e dell’autovettura e le spese per contravvenzione stradale.

Ha invece escluso la natura straordinarie delle spese per abbonamento Internet, per i trasporti scolastici, per acquisto di libri, nonche’ quelle afferenti all’assicurazione e al tagliando dell’autovettura.

Ha quindi limitato l’accoglimento della domanda di rimborso alle sole prime, quantificandole in Euro 300,00 complessivi “in ragione della confusione dei titoli (di entrambe le parti)”, e ha disposto, per le restanti gia’ liquidate dal giudice di pace, la condanna della percipiente alla restituzione.

2 – Col primo motivo di ricorso (OMISSIS) denunzia la nullita’ della sentenza per incompatibilita’ del magistrato che l’ha pronunciata, egli essendo stato il medesimo magistrato che aveva istruito la causa di separazione giudiziale.

Il motivo e’ destituito di qualunque fondamento, non essendo la circostanza determinativa di nullita’.

3. – Col secondo motivo di ricorso si denunzia invece l’erronea valutazione e l’insufficiente motivazione della sentenza sulla natura straordinaria delle spese richieste, e la contraddittorieta’ tra le diverse pronunce dello stesso tribunale, atteso che straordinarie non possono essere ritenute solo le spese imprevedibili e imponderabili.

Il secondo motivo e’ inammissibile perche’ del tutto generico e non calibrato sulla effettiva ratio della sentenza.

4. – La controversia avente a oggetto l’adempimento delle obbligazioni di natura economica imposte al coniuge in sede di separazione consensuale, e in particolare la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, sostenute dal coniuge affidatario, non e’ solo soggetta ai criteri ordinari di competenza, in quanto diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi (v. Sez. 1 n. 18240-06; n. 6297-14). Essa, nei casi in cui le somme non risultino previamente determinate o determinabili in base al titolo con un semplice calcolo aritmetico, e’ anche caratterizzata dalla necessita’ di un accertamento circa l’insorgenza dell’obbligo di pagamento e l’esatto ammontare della spesa, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione.

In altre parole, ove il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie non adempia, occorre che il giudice, nuovamente adito, accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entita’ (v. Sez. 1 n. 1758-08).

5. – Nel caso di specie il tribunale ha stabilito che l’ammontare delle spese corrispondenti al titolo, e come tali ripetibili verso il coniuge non affidatario, era pari all’importo di Euro 300,00.

Cio’ ha fatto da un lato attraverso l’indicazione delle spese che potevano dirsi caratterizzate da necessita’, oltre che da straordinarieta’, dall’altro, e soprattutto, limitando in tal senso l’ammontare dovuto dal marito “in ragione della confusione dei titoli” di entrambe le parti, essendo stati redatti “specchietti riepilogativi (..) cumulativi”.

Ne consegue che la ratio decidendi si e’ basata su un riconoscimento forfetario di stampo equitativo, e ne’ la premessa del ragionamento, ne’ l’astratta meritevolezza del ricorso a una simile metodologia di computo sono stati oggetto di specifica censura.

La ricorrente si e’ limitata a semplicemente prospettare un’erronea valutazione e una insufficiente o contraddittoria motivazione sulla natura non straordinaria delle spese escluse dal diritto di ripetizione, e in tal modo si e’ risolta a una critica non pertinente all’argomentazione ulteriormente posta a fondamento della sentenza.

Spese alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

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