Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 13 settembre 2016, n. 17949

La nomina del liquidatore giudiziale da parte del tribunale in persona diversa da quella indicata dal proponente il concordato preventivo costituisce attività meramente gestoria rientrante nelle modalità della liquidazione che non muta i termini della proposta approvata, che non lede il diritto del debitore di regolare la propria insolvenza secondo le clausole inserite della proposta ed approvate

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 13 settembre 2016, n. 17949

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9142/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), nella qualita’ di liquidatore giudiziale del CONCORDATO PREVENTIVO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, e (OMISSIS), nella qualita’ di commissario giudiziale del CONCORDATO PREVENTIVO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

BANCA (OMISSIS) S.C.A.R.L. – GRUPPO (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., SOCIETA’ (OMISSIS) S.P.A.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositato il 21/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS), con delega avv. (OMISSIS), che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 15/-21 febbraio 2013, il Tribunale di Busto Arsizio ha omologato, in assenza di opposizioni e nella ricorrenza dei presupposti di legge, il concordato preventivo della (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione alle condizioni di cui alla proposta, ha nominato il liquidatore giudiziale ed i componenti del comitato dei creditori, ed ha reso le ulteriori statuizioni. In particolare, il Tribunale ha ritenuto di nominare quale liquidatore giudiziale professionista diverso dal commissario giudiziale, ritenendo l’accumulo delle due funzioni in contrasto col requisito di cui al combinato disposto di cui alla L. Fall., articolo182, comma 2 e articolo 28, comma 2.

Ricorre avverso detto decreto (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, sulla base di tre motivi.

Si difendono con controricorso il liquidatore giudiziale del concordato preventivo della (OMISSIS) in liquidazione ed il Commissario giudiziale del concordato preventivo.

La ricorrente ha depositato la memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia la falsa applicazione della L. Fall., articolo 182; sostiene che nella specie si tratta di concordato liquidatorio ma non con cessione dei beni (la proposta non prevedeva alcuna cessione dei beni ne’, tanto meno, la dismissione del potere dispositivo sul patrimonio del debitore o anche una diretta correlazione tra la liquidazione del patrimonio ed il soddisfacimento dei creditori).

1.2.- Col secondo, si duole della violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 182, per la nomina del liquidatore giudiziale in luogo di quello indicato nella proposta, cosi’ disattendendo il principio pacifico in giurisprudenza, secondo cui la nomina giudiziale e’ collegata al “solo concordato preventivo con cessione dei beni che peraltro non disponga diversamente quanto alla designazione ed ai poteri del liquidatore o alle modalita’ di liquidazione” (Cass. 1237/2013).

1.3.- Col terzo, della violazione della L. Fall., articoli 182 e 28, per avere il Tribunale omesso ogni accertamento concreto sul fatto che non potesse assumere l’incarico di liquidatore giudiziale il Dott. (OMISSIS), liquidatore della societa’.

2.1.- Il ricorso e’ inammissibile.

La ricorrente sostiene la ricorribilita’ ex articolo 111 Cost. del decreto del Tribunale, di omologazione del concordato preventivo in assenza di opposizioni, prospettando la decisorieta’ e definitivita’ del provvedimento in oggetto in relazione ai diritti dei creditori, di cui determina, in quanto obbligatorio, la riduzione delle rispettive posizioni creditorie, e per incidere anche sul debitore, nel disporre in modo contrario al contenuto del piano come approvato dai debitori, “ledendo il diritto del debitore stesso di poter regolare la propria insolvenza secondo le clausole inserite nella proposta ed approvate” (cosi’ pag. 2 della memoria).

Secondo la ricorrente, pertanto, e’ stato fatto valere il carattere decisorio della pronuncia impugnata, per non avere riconosciuto il diritto del debitore “a derogare alla nomina di un liquidatore giudiziale” (cosi’ pag. 3 della memoria).

Nella giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia 15699/2011 ha ritenuto la ricorribilita’ immediata ex articolo 111 Cost. del decreto di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, L. Fall., ex art., come modificato dal correttivo del 2007 (come e’ nel caso chi qui interessa), nel caso di contestazione della nomina del liquidatore e di altre disposizioni) da parte del Tribunale, affermando che “in tema di concordato preventivo posto che la L. Fall., articolo 183, comma 1, nel testo sostituito dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, articolo 16, comma 6, applicabile alla fattispecie ratione temporis, stabilisce che avverso il decreto del tribunale che pronuncia sull’omologazione puo’ essere proposto reclamo alla corte d’appello, e che la L. Fall., articolo 180, comma 3, nel testo sostituito dello stesso Decreto Legislativo n. 169 del 2007, articolo 16, comma 2, stabilisce invece che detto decreto, in mancanza di opposizione dei creditori, non e’ soggetto a gravame -, dal combinato disposto di tali disposizioni si trae che il reclamo alla corte d’appello puo’ proporsi allorche’ l’omologazione sia respinta, ovvero sia accolta nonostante la presenza di opposizioni, mentre, se nessun creditore abbia proposto opposizione, come nella specie, e’ ammissibile il ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorieta’ e della definitivita’, in quanto obbligatorio per i creditori rispetto ai quali determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie”; la successiva pronuncia 1237/2013 si e’ uniformata a detto precedente, richiamandolo nella parte argomentativa sopra trascritta.

Ora, il riferimento alla incidenza sulla posizione dei creditori, trattandosi della nomina del commissario liquidatore e del comitato dei creditori, non pare potersi utilmente richiamare nel caso che qui interessa, visto che il contenuto della pronuncia del quale il debitore si duole non e’ relazionabile alla posizione dei creditori, toccando, in tesi quella del debitore.

Nel resto, a valutare specificamente le due prospettazioni che, secondo la ricorrente, sarebbero idonee a ledere il proprio diritto, deve rilevarsi che il Tribunale, nominando il liquidatore giudiziale, ha dato corso ad un’attivita’ meramente gestoria, rientrante nelle modalita’ della liquidazione, non ha mutato i termini della proposta approvata, non ha leso ” il diritto del debitore… di regolare la propria insolvenza secondo le clausole inserite nella proposta ed approvate”, perche’ tra queste non rientra anche la nomina del liquidatore (e, come rilevato da attenta dottrina, l’inciso della L. Fall., articolo 186, “…se non dispone diversamente” farebbe riferimento al caso di cessione dei beni senza in concreto attivita’ liquidatoria).

Nel resto, la prospettazione dell’incidenza della decisione sulla posizione del debitore, per avere provveduto a nominare il liquidatore giudiziale cosi’ postulando la natura di concordato preventivo con cessione dei beni, mentre tale non sarebbe, si sostanzia in una doglianza rivolta nei confronti della qualificazione del concordato, che, come tale, ex se, non puo’ configurare la lesione di un diritto della parte, non facendo parte dell'”oggetto” del concordato, di cui il debitore ha avuto l’omologazione.

3.1.- Va pertanto dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

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