Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 6 maggio 2016, n. 18953.

Anche in presenza di richiesta condivisa di patteggiamento, che, per qualsiasi ragione, non abbia tenuto conto di maturate cause estintive del reato, il giudice – in nessun modo condizionato dall’esercizio di un potere di rinuncia alla prescrizione, non espresso nelle forme di legge – non è comunque esentato dal dovere funzionale del pertinente rilievo, ai sensi del menzionato art. 129 c.p.p., che segna, pertanto, il momento di criticità della tesi che ammette equipollenti alla dichiarazione espressa di rinuncia.

 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

S.U.P.

sentenza 6 maggio 2016, n. 18953

 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere –
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere –
Dott. BRUNO Paolo A – rel. Consigliere –
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere –
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.L., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/03/2015 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Paolo Antonio Bruno;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri, pronunciando ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava la pena concordata dalle parti a P.L., imputata dei reati di cui all’art. 81 c.p., e art. 640 c.p., comma 2, n. 1, (“perchè, agendo in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel dichiarare l’esistenza in vita di R. A., deceduto in data (OMISSIS), e dell’essere validamente delegata dallo stesso alla riscossione della pensione erogata dall’INPS, induceva in errore i funzionari preposti che attraverso le Poste italiane versavano all’indagata la somma complessiva di Euro 60.724,00 dal 20 novembre 2007 ad aprile 2012, a titolo di pensione INPS, così procurandosi l’ingiusto profitto di Euro 60.724,00 con pari danno per l’ente pubblico INPS”).
2. Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputata, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando – con unico motivo – la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., in relazione ad alcuni episodi di truffa contestati, relativamente ai quali era maturato il termine di prescrizione alla data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero procedente.
In particolare, ha dedotto:
che la detta richiesta – costituente valido evento interruttivo – era stata emessa il 3 settembre 2014, a distanza di oltre sei anni dal primo episodio di truffa in contestazione, risalente al novembre 2007;
che, in mancanza di precedenti atti interruttivi, al momento della stessa richiesta era, ormai, decorso il termine prescrizionale, da ragguagliare al massimo della pena edittale prevista dall’art. 640 c.p., così come prescritto dall’art. 157 c.p., comma 1;
che il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine agli episodi risalenti ad oltre sei anni prima dell’anzidetto atto interruttivo;
che, pertanto, la sentenza impugnata era nulla in relazione ai fatti- reato per i quali avrebbe dovuto farsi luogo alla relativa declaratoria.
3. Con ordinanza in data 1 dicembre 2015, la Seconda Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, ha rilevato che nella giurisprudenza di legittimità vi era un contrasto interpretativo sulla questione della possibile valenza della richiesta di patteggiamento come rinunzia alla prescrizione e rimetteva, pertanto, il ricorso all’esame delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., sul seguente quesito di diritto: “Se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato e il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscono una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile”.
4. Con decreto del 14 dicembre 2015, il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, disponendone la trattazione all’odierna camera di consiglio.

Motivi della decisione

1. In linea preliminare, si osserva che la quaestio iuris in esame era già pervenuta alla cognizione delle Sezioni Unite, il 23 settembre 2013, a seguito della rimessione dei ricorsi Citarella Giovanni ed altri.
Nell’occasione, però, il quesito non era stato risolto, giacchè ne era emersa l’irrilevanza, posto che per nessuno dei molteplici reati oggetto di patteggiamento era maturato il termine di prescrizione prima della sentenza di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824).
2. La questione oggi riproposta evoca, nella sua formulazione, una risalente querelle, agitata in dottrina e in giurisprudenza all’indomani della pronuncia “additiva” della Corte costituzionale n. 275 del 1990, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p., nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall’imputato.
Si era, infatti, posto il quesito se la rinuncia alla prescrizione dovesse essere manifestata in forma espressa ovvero fosse anche deducibile da facta concludentia, ossia da fatti incompatibili con la volontà di avvalersi della causa estintiva, sulla falsariga dell’alternativa prospettazione prevista, per la prescrizione civile, dall’art. 2937 c.c., comma 3, secondo cui “La rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
In ossequio al dictum del Giudice delle leggi, la L. 5 dicembre 2005, n. 151, nel novellare il regime della prescrizione, ha riformulato, con l’art. 6, comma 1, l’originario art. 157 c.p., disponendo, al settimo comma, che “La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato”.
In tutta evidenza, nel dare “cittadinanza” all’istituto della rinuncia, il legislatore ha inteso stabilire i termini di formulazione dell’atto abdicativo, sancendo, per un verso, che la prescrizione è “sempre” rinunciabile, ossia in ogni momento, e – per altro verso – che è rinunciabile “espressamente”, ossia in modo esplicito e formale.
Si tratta, indubbiamente, di previsione perspicua, che – nel chiaro intendimento del legislatore, di certo non ignaro delle cennate incertezze interpretative – aveva lo scopo di fugare ogni possibile ragione di equivoco, eliminando in nuce qualsivoglia ambiguità nell’applicazione dell’istituto. Ed infatti, ove si consideri che, nell’interpretazione della legge, non è consentito attribuire ai termini del precipitato normativo altro senso che quello fatto palese dal significato proprio degli stessi, nella loro connessione testuale, e dall’intenzione del legislatore – secondo il dettato dell’art. 12, primo comma, preleggi – non è revocabile in dubbio che l’avverbio “espressamente” attenga al modo di esteriorizzazione della volontà di rinuncia, che, dovendo essere esplicita e formale, non può essere dedotta, in via congetturale, da fatti incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione, diversamente da quanto consentito in ambito civilistico.
Parimenti, non è dubitabile che l’avverbio anzidetto – nella comune accezione del lemma ed in piena coerenza con la precipua funzione di “modificatore semantico”, propria di tutti gli avverbi (onde modificare o determinare il significato di altre categorie grammaticali, nella specie dell’aggettivo “rinunciabile”) – riguardi proprio la modalità di esternazione, ossia il modo con cui la volontà di rinuncia deve essere portata all’esterno.
Sulla base della comune significazione, della connessione letterale e della ratio legis è dunque improprio il tentativo di assegnare al termine una diversa valenza semantica, assumendolo, ad esempio, come sinonimo di “univocamente” od “inequivocamente”. Ed invero, “univocità” ed “inequivocità” attengono a differenti ambiti concettuali, afferendo al piano sostanziale della significazione e non già alla sua forma.
3. D’altro canto, ove, per un attimo, si volesse lasciare il pur perspicuo dato letterale per porsi in prospettiva sistematica, non sarebbe difficile cogliere la ratio della previsione della forma espressa. Ed infatti, sulla base di una rapida ricognizione delle molteplici fattispecie di rinuncia nei diversi settori dell’ordinamento giuridico, è dato cogliere – al di là delle differenze strutturali tra i vari istituti – che la prescrizione della forma espressa si pone ogni qual volta la rilevanza dell’atto dismissivo e la pregnanza dei suoi effetti siano tali da richiedere una particolare modalità di manifestazione perchè sia richiamata l’attenzione del titolare del diritto sull’importanza dell’atto da compiere e, al tempo stesso, non si dia adito a dubbi od ambiguità di sorta sul suo reale significato.
In linea meramente esemplificativa, basterà considerare: quanto all’ambito civilistico, l’ipotesi paradigmatica della rinuncia ai diritti immobiliari, per la quale è richiesta anzi la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 1350 c.c., comma 1, n. 5, oltre al regime di pubblicità, ai sensi dell’art. 2643 c.c.; la rinuncia all’eredità per la quale il sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., postula, per l’appunto, la forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere ed iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile (Sez. 2 civ., n. 21014 del 12/10/2011, Rv. 619859); e poi, in ambito processualcivilistico, la rinuncia agli atti del giudizio, che necessita di forma espressa, comportando l’estinzione del processo, ove accettata dalle parti che avrebbero interesse alla sua prosecuzione, ai sensi dell’art. 306 c.p.c. (Sez. 3 civ., n. 21848 del 24/09/2013, Rv. 628157; Sez. 3 civ., n. 23749 del 14/11/2011, Rv. 620474, con riferimento alla differenza rispetto alla rinuncia alla domanda, che non richiede forme particolari); in ambito processuapenalistico la rinuncia all’impugnazione per la quale è richiesta apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 589 c.p.p., (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, Russo, Rv. 250787); la revoca dell’elezione di domicilio (Sez. 6, n. 41720 del 07/11/2006, Moltisanti, Rv. 235297); la rinuncia all’udienza preliminare, per la quale l’art. 419 c.p.p., comma 5, richiede una dichiarazione scritta; ed altro ancora.
In tale visione d’assieme ben s’intendono, allora, le ragioni per le quali il legislatore ha previsto che la rinuncia alla prescrizione penale debba essere formulata espressamente, proprio perchè si tratta di atto dismissivo gravido di conseguenze per l’imputato.
Ed infatti, rinunciare ad un diritto già maturato, ossia a quello di far valere gli effetti dell’estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale, significa – in definitiva – esercitare il “diritto al processo” e, quindi, alla prova, nell’ambito dell’inalienabile diritto alla difesa, sancito dall’art. 24 Cost., in sintonia, peraltro, con la presunzione di innocenza, di cui all’art. 27, comma 2, della stessa Carta costituzionale, ed all’art. 6, par. 2, CEDU. La rinuncia implica, dunque, opzione per la prosecuzione del processo verso l’epilogo di una pronuncia nel merito della regiudicanda e comporta, pertanto, anche rivitalizzazione della pretesa punitiva statuale, altrimenti affievolita dal decorso del termine di prescrizione.
Il tutto, com’è ovvio, nella ragionevole aspettativa, per l’imputato (od indagato), di conseguire un risultato più vantaggioso rispetto alla maturata causa estintiva, ossia una pronuncia assolutoria nel merito.
La gravità degli effetti dell’atto dismissivo si coglie in ragione della possibilità che, inopinatamente, al processo segua la condanna e non già l’auspicata assoluzione.
Proprio per tali rilevanti implicazioni, e per la chiara venatura di aleatorietà che, in filigrana, pervade l’istituto, si è affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che la rinuncia alla prescrizione rientra nell’alveo dei diritti “personalissimi”, che possono essere esercitati dall’interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale, restando dunque estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell’art. 99 c.p.p., comma 1, in nome e per conto del suo assistito (Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso, Rv. 256076). E si è anche sostenuto che la rinuncia alla prescrizione non è esercitabile dal difensore neppure nell’ipotesi in cui sia formulata alla presenza dell’imputato, che rimanga silente (Sez. 2, n. 23412 del 09/06/2005, Avallone, Rv. 231879).
Tanto più a fronte dell’affermazione di principio, racchiusa in una pronuncia delle Sezioni Unite – sia pure in riferimento a diversa fattispecie processuale secondo cui, alla luce del nuovo dettato normativo, “la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti; che, pertanto, non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione” (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248379).
4. Dopo queste brevi premesse sul piano dommatico, occorre ora saggiarne la tenuta anche nello specifico ambito del “patteggiamento”.
E’ indubbio, infatti, che, con riferimento al rito speciale previsto dall’art. 444 c.p.p., la dinamica del rapporto tra rinuncia alla prescrizione ed epilogo decisorio si ponga in termini diversi.
Nella fattispecie processuale in esame, la rinuncia alla prescrizione, se – da un lato – implica dismissione del diritto di avvalersi della causa estintiva del reato, non può – dall’altro – essere proiettata verso un esito di assoluzione, posto che l’opzione processuale per il rito alternativo è intesa, univocamente, ad un risultato sanzionatorio, ancorchè concordato e mitigato, senza prospettiva assolutoria, ab origine esclusa.
Una siffatta “strutturale” diversità non è, però, tale da comportare, per il patteggiamento, un regime differenziato in tema di rinuncia alla prescrizione, posto che la norma di cui all’art. 157 c.p., comma 7, è disposizione di carattere generale, valida per tutti i casi e moduli procedurali, senza eccezioni o diversificazioni di sorta.
5. Venendo, ora, ai termini specifici del denunciato contrasto interpretativo, è dato, in effetti, ravvisare negli arresti della giurisprudenza di legittimità una radicale divergenza di prospettiva.
All’orientamento che ritiene necessaria una forma espressa ad hoc (Sez. 5, n. 45023 del 12/10/2010, Coata, Rv. 249077; Sez. 3, n. 14331 del 04/03/2010, Cardinali, Rv. 246608; Sez. 5, n. 3548 del 26/11/2009, dep. 2010, Collura, Rv. 245841; Sez. 1, n. 18391 del 13/03/2007, Cariglia, Rv. 236576; Sez. 5, n. 17399 del 01/04/2008, Bongiolatti, Rv. 240423; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 5, n. 15852 del 30/01/2013, Cannizzo, n.m. e Sez. 5, n. 42958 del 30/09/2011, Drammis, n.m.) si è contrapposta altra linea esegetica, secondo cui nella richiesta di patteggiamento sarebbe, in qualche modo, possibile ravvisare una forma di rinuncia alla prescrizione già maturata.
Più esattamente, nell’ambito della contraria opinio, si colgono due distinti “sottoinsiemi” e, precisamente, la tesi secondo cui la proposta di patteggiamento recherebbe in sè una “dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile” (Sez. 5, n. 7021 del 25/11/2009, dep. 2010, Puorro, Rv 246151; Sez. 5, n. 38984 del 15/05/2015, Defendini, n.m.; Sez. 2, n. 42748 del 20/10/2015, Zappella, n.m.) e la tesi secondo cui “la richiesta di patteggiamento implica rinuncia espressa” (Sez. 7, n. 35329 del 02/07/2015, Galan, n.m.; Sez. 6, n. 36689 del 30/06/2015, Mazzi, n.m.; Sez. 4, n. 51792 del 30/09/2014, Hounaini, Rv. 261570; Sez. 3, n. 25185 del 08/05/2014, Silva, n.m.; Sez. 3, n. 207 del 05/07/2012, dep. 2013, Mazzoli, Rv. 254144; Sez. 2, n. 47940 del 06/12/2011, Piccinno, Rv. 252052).
5.1. Orbene, la locuzione che sostanzia la prima specificazione del secondo orientamento (con il richiamo ad una “dichiarazione legale tipica non più revocabile”) ed è riportata tralatiziamente in tutte le sentenze che si sono espresse a sostegno, risulta per vero non condivisibile, sembrando assai difficile ipotizzare, sul piano strettamente dogmatico, una dichiarazione “tipica” – ossia, per definizione, conforme ad un modello legale “standardizzato”, capace di attribuire ad essa una particolare rilevanza, così come prescritto dal vigente art. 157 c.p., comma 7, – e, al tempo stesso, “implicita”.
Con ogni probabilità, con l’anzidetta espressione si è inteso significare che la richiesta di patteggiamento, in quanto logicamente incompatibile con la volontà di avvalersi di una causa estintiva già maturata, reca in sè un distinto contenuto di volontà, ulteriore e diverso rispetto a quello direttamente volto al patteggiamento.
Ma anche così intesa la locuzione non può dirsi propriamente corretta.
Quanto alla ritenuta antinomia logico-concettuale tra richiesta di patteggiamento e rinuncia alla prescrizione, è agevole, intanto, osservare che l’assunto postula la consapevolezza – da parte dell’imputato (od indagato) dell’esistenza della causa estintiva, potendo ragionevolmente configurarsi una volontà di rinunciare ad un diritto solo in quanto se ne conosca la reale esistenza. Sennonchè, la proposta di patteggiamento è opzione processuale che, di per sè, lascia dubitare dello stato di consapevolezza.
Ed infatti, in caso di conoscenza della causa estintiva, e quindi della possibilità di conseguire subito una pronuncia di proscioglimento, sarebbe davvero paradossale una richiesta di applicazione della pena, preferita ad una causa di estinzione del reato, in seno, peraltro, ad una pronuncia che è equiparata ad una sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, anche al di là degli immediati effetti “premiali”.
Tra questi – a mente del comma 2 dello stesso articolo – vi è anche l’effetto estintivo del reato, il cui conseguimento è però differito nel tempo, realizzandosi solo al compimento del quinquennio dalla sentenza, a condizione peraltro che, medio tempore, non venga commesso un reato della stessa indole: insomma un effetto estintivo, che, invece, sarebbe immediatamente conseguibile mediante tempestiva eccezione e conseguente rilievo da parte del giudice.
Sicchè, nella gamma delle astratte possibilità – che siano, però, dotate di un minimo coefficiente di razionalità – residuano solo le ipotesi dell’inconsapevolezza e, sull’opposto versante, della piena contezza, quella dell’uso strumentale del patteggiamento, piegato, per mero tatticismo difensivo, al perseguimento di fini estranei alla sua precipua funzione: ipotesi affatto residuale, quest’ultima, fondata su strategia difensiva il cui buon esito postulerebbe l’inosservanza – da parte del giudice – dei doveri di controllo di cui all’art. 129 del codice di rito.
Ad ogni modo, in nessun caso può, fondatamente, ritenersi che una volontà “diversa”, racchiusa in un modello legale di richiesta, che sia orientata a tutt’altri fini, possa qualificarsi “espressa”, nella precipua accezione del termine.
5.2. Per quanto riguarda, poi, il secondo “sottoinsieme” nell’ambito della tesi giurisprudenziale ora in esame, ovvero l’orientamento interpretativo secondo cui la proposta di patteggiamento recherebbe, in sè, rinuncia “espressa” alla prescrizione, l’assunto argomentativo si fonda su indebito “traslato” del requisito della forma espressa – che, indubbiamente, deve connotare la manifestazione di volontà volta al patteggiamento – ad altra volontà, ipoteticamente contenuta nella stessa richiesta d patteggiamento e finalizzata alla rinuncia della prescrizione già maturata.
Si tratta, però, di inammissibile sovrapposizione concettuale, alimentata, peraltro, da postulato di assai dubbia valenza, ossia dalla pretesa incompatibilità logica tra proposta di patteggiamento e rinuncia alla prescrizione già maturata.
6. In conclusione, in nessuno dei due profili nei quali si articola la tesi giurisprudenziale ammissiva di equipollenti alla forma espressa ad hoc può essere condivisa.
D’altronde, oltrechè sul piano logico-concettuale, la tesi anzidetta trova eloquente smentita sul versante positivo, alla stregua dello stesso impianto codicistico.
Sicuri riferimenti, in tal senso, sono le disposizioni di cui all’art. 444 c.p.p., comma 2, e art. 129 c.p.p., oltre alla previsione dell’art. 157 c.p., comma 7.
Il richiamo alla norma di cui all’art. 444, comma 2, del codice di rito assume fondamentale importanza ai fini del presente giudizio, posto che la norma in parola detta la sequenza diacronica che caratterizza il modulo procedimentale del “patteggiamento”.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5 del 28/05/1997, Lisuzzo, Rv. 207877 e Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina, Rv. 212438) il paradigma procedimentale assegna priorità alla verifica dell’insussistenza delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., da compiersi aliunde, ossia indipendentemente dalla piattaforma negoziale, e precisamente sulla base degli atti del fascicolo del pubblico ministero (sulla scansione nelle due fasi della procedura del patteggiamento, anche Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv 216431).
Soltanto in caso di negativa delibazione il giudice può, poi, procedere all’esame di legittimità della piattaforma negoziale offertagli dalle parti, al fine di verificare correttezza del nomen iuris attribuito al fatto-reato, legalità e congruità dell’assetto sanzionatorio concordato.
Sicchè, solo sino ad un certo punto può dirsi esatta l’affermazione che il rito speciale si incentra nel potere dispositivo delle parti, posto che un ruolo centrale è pur sempre attribuito al giudice, chiamato, anche in questa speciale procedura, ad un compito attivo e vigile, che lo rende tutt’altro che spettatore inerme e silente di una vicenda negoziale inter partes, deputato ad una funzione meramente “notarile” – di semplice ratifica di un accordo privatistico – secondo l’efficace espressione della Corte costituzionale (sent. n. 313 del 1990).
Dunque, sono due le scansioni dell’iter procedimentale, in stretta connessione logico-temporale ed in termini di stringente pregiudizialità.
In ragione di tale rapporto, la seconda fase è persino eventuale, nel senso che ad essa potrà anche non farsi luogo, qualora il giudice ravvisi la sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., al cui rilievo dovrà far luogo, anche d’ufficio, con relativa declaratoria. L’utile disimpegno del dovere di verifica da parte del giudice – costituente profilo pregnante di funzione giurisdizionale – pone, dunque, nel nulla l’esercizio del potere dispositivo delle parti, le quali, pur avendo ipotizzato la definizione negoziale della vicenda processuale in questione, devono prendere atto della declaratoria giudiziale e della pronuncia di proscioglimento che viene loro “imposta”.
La dinamica della vicenda processuale in esame enfatizza, dunque, la centralità del ruolo del giudice, chiamato alla verifica del rispetto delle forme di legge, la cui violazione può risiedere non solo nella prospettazione di un’intesa negoziale che si sostanzi nel concordato sul reato e non già sulla pena, in virtù di erronea attribuzione di nomen iuris, o nella proposta di una pena avulsa dai parametri normativi o vistosamente incongrua, ma anche nel mancato rilievo, da parte sua, di cause di proscioglimento, scientemente od inconsapevolmente pretermesse dalle parti.
E’ di tutta evidenza, allora, che se davvero la richiesta di patteggiamento implicasse, sempre e comunque, rinuncia alla prescrizione non avrebbe alcun senso la previsione di un potere di controllo del giudice, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., con riferimento alle cause di estinzione del reato, indipendentemente, quantomeno, da un’espressa esclusione della prescrizione dal novero delle cause estintive.
D’altronde, l’attribuzione al giudice del patteggiamento del potere di rilevare, pure ex officio, la presenza di eventuali cause estintive, anche al di là della consapevole od inconsapevole rappresentazione delle parti, costituisce ineludibile presidio di legalità ed efficace deterrente rispetto a speculative o strumentali applicazioni dell’istituto. Ed il controllo cui è chiamato il giudice, a mente dell’art. 129 c.p.p., è a tal punto pregnante che l’omesso od erroneo esercizio del relativo potere integra, per pacifica acquisizione giurisprudenziale, vizio di legittimità deducibile in cassazione.
Sicchè, anche in presenza di richiesta condivisa di patteggiamento, che, per qualsiasi ragione, non abbia tenuto conto di maturate cause estintive del reato, il giudice – in nessun modo condizionato dall’esercizio di un potere di rinuncia alla prescrizione, non espresso nelle forme di legge – non è comunque esentato dal dovere funzionale del pertinente rilievo, ai sensi del menzionato art. 129 c.p.p., che segna, pertanto, il momento di criticità della tesi che ammette equipollenti alla dichiarazione espressa di rinuncia.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto:
“Ai fini del valido esercizio del diritto di rinuncia alla prescrizione è necessaria la forma espressa, che non ammette equipollenti, sicchè la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, o il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono, di per sè, valere come rinuncia”.
8. Sulla base dell’anzidetto principio risulta evidente la piena fondatezza del ricorso.
Ed invero, la ricorrente ha ragione di dolersi del mancato esercizio, da parte del giudice a quo, del potere-dovere di cui all’art. 129 c.p.p., ai fini del rilievo officioso della prescrizione maturata per alcuni tra i reati contestati, avvinti dal vincolo della continuazione.
La pluralità degli episodi delittuosi è, infatti, ipotesi rispondente alla formulazione del capo d’imputazione, che richiama espressamente l’art. 81 c.p., comma 2, in palese adesione all’indirizzo interpretativo in ordine alla configurabilità, nella fattispecie in esame (persistente riscossione di ratei di pensione, nonostante l’estinzione del titolo giustificativo per morte dell’avente diritto), di plurimi reati di truffa in luogo di un solo fatto-reato, a “condotta frazionata” o “a consumazione prolungata”.
L’intervenuta soppressione nel testo dell’art. 158 c.p., comma 1, degli incisi “o continuato” e “o la continuazione” – ad opera della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale (che, per il reato continuato, coincideva, per l’innanzi, con il giorno in cui fosse cessata la continuazione) – comporta lo scioglimento del vincolo della continuazione ai fini del computo della prescrizione, di talchè il dies a quo deve essere fissato per ciascuno dei fatti illeciti nel giorno della relativa consumazione.
Orbene, considerato che, ai sensi del nuovo art. 157 c.p., comma 1, il termine di prescrizione deve rapportarsi al massimo della pena edittale (ed essere, comunque, pari ad anni sei in caso di delitto), per i reati di truffa in contestazione – punibili, ai sensi dell’art. 640 c.p., comma 2, con pena detentiva da uno a cinque anni, oltre alla pena pecuniaria – il termine utile alla prescrizione è pari ad anni sei. E considerato, altresì, che il primo atto interruttivo è costituito dalla richiesta di rinvio a giudizio, emessa dal Pubblico Ministero procedente il 3 settembre 2014, tutti gli episodi di truffa anteriori di sei anni rispetto alla data anzidetta sono ormai prescritti al momento della pronuncia della sentenza di patteggiamento.
Pertanto, il mancato rilievo della prescrizione, risolvendosi in vizio di legittimità, comporta – in applicazione del principio vitiatur et vitiat – l’invalidità dell’intera pronuncia emessa sulla base di un assetto negoziale che prevedeva l’applicazione della pena anche per i reati prescritti, tra quelli affasciati nella continuazione.
Ai sensi dell’art. 129 del codice di rito il giudice a quo avrebbe dovuto, infatti, rilevare la prescrizione e rifiutare l’accordo negoziale fondato su reati ormai prescritti.
Donde l’annullamento della sentenza impugnata, da dichiarare nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2016

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