La disposizione dell’art. 2377 c.c. secondo cui l’annullamento di una deliberazione dell’assemblea di una società per azioni, non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge, è applicabile per identità di ratio anche in materia di condominio

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 6 aprile 2018, n. 8515.

La disposizione dell’art. 2377 c.c. secondo cui l’annullamento di una deliberazione dell’assemblea di una società per azioni, non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge, è applicabile per identità di ratio anche in materia di condominio. Si ha sostituzione della delibera condominiale nel caso in cui la nuova delibera regoli il medesimo oggetto in termini incompatibili con quelli ipotizzati in precedenza.

Ordinanza 6 aprile 2018, n. 8515
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2867/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Condominio (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2253/2013 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2253 depositata il 2/10/2013 con la quale e’ stato respinto il gravame dallo stesso proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di Venezia n. 2025/2006. Il giudice di prime cure era stato investito dell’impugnazione ex articolo 1137 c.c., della Delib. assunta 4 giugno 2003 dall’assemblea del Condominio “(OMISSIS)” con la quale si invitava il condomino (OMISSIS) alla restituzione della stanza sita al piano terreno e da lui adibita a biblioteca personale, al contempo versando al condominio somme di danaro variate nel tempo. Il tribunale adito aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere stante l’intervenuta sostituzione della delibera impugnata con altra successiva del 9 gennaio 2004, con la quale il condominio aveva deciso di proporre al (OMISSIS) la stipula di un regolare contratto di locazione avente ad oggetto la stanza, di durata annuale e rinnovabile automaticamente, per un canone mensile di Euro 250,00, con l’invito all’amministratore del condominio a dare incarico all’avv.to (OMISSIS) di adottare tutte le opportune iniziative giudiziarie nel caso il (OMISSIS) non accettasse la proposta. Inoltre aveva condannato l’odierno ricorrente alla rifusione delle spese in applicazione della soccombenza virtuale.

2. Per la cassazione della sentenza della Corte veneziana notificata il 10 gennaio 2014, (OMISSIS) con il ricorso ritualmente notificato il 22/2/2014 ha articolato tre motivi di censura, cui hanno resistito con controricorso il Condominio (OMISSIS) e (OMISSIS) in (OMISSIS).

3. Il ricorrente e la controricorrente (OMISSIS) hanno depositato rispettivamente memoria ex articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 1136 e 1137 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che la Delib. 4 giugno 2003, non sarebbe tale, salvo poi riconoscere l’efficacia sostitutiva di quella del 9/1/2004. Inoltre la Corte veneziana non avrebbe fatto corretta applicazione alla Delib. dell’articolo 1367, sull’interpretazione conservativa del contratto.

1.1. il motivo e’ infondato sotto entrambi i profili, che non paiono coerenti con la motivazione adottata ed incentrata, per un verso, sull’articolo 2377 c.c., secondo il quale l’eventuale annullamento della prima Delib. sarebbe rimasta senza effetto una volta intervenuta la sostituzione della stessa con altra successiva ed assorbente rispetto a quella impugnata e, per l’altro, sulla ritenuta mancanza di efficacia precettiva dell’invito al rilascio formulato nella Delib. al (OMISSIS). Ne’ parte ricorrente ha prospettato in che cosa sarebbe consistito il dedotto vizio interpretativo in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado, con la conseguenza di non consentire la verifica del giudice di legittimita’.

2.Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’articolo 2377 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte veneziana erroneamente ritenuto che la seconda Delib. sostituisse la prima, mentre la seconda non faceva venir meno l’interesse del (OMISSIS) ad ottenere l’accertamento della illegittimita’ della Delib. impugnata perche’ avente oggetto diverso dalla successiva del 9/1/2004, perche’ contenente una mera proposta contrattuale, peraltro non rispettosa della L. n. 392 del 1978, articolo 27 e perche’ l’impugnazione deduceva la nullita’ della Delib. 4 giugno 2003.

2.1. Il motivo e’ infondato perche’ la conclusione adottata dal giudice del gravame appare, oltre che conforme al generale principio dell’applicabilita’ dell’articolo 2377, u.c., alle Delib. dell’assemblea condominiale (cfr. Cass. sentenza n. 8622/1998), anche corretta laddove ha ritenuto che si ha sostituzione nel caso in cui la nuova Delib. regoli il medesimo oggetto, come e’ avvenuto nel caso di specie, in termini incompatibili con quelli ipotizzati in precedenza. Infatti, con la seconda delibera si ipotizza – in termini che la Corte distrettuale ha escluso essere nulli – una proposta contrattuale di locazione e solo nel caso di rifiuto da parte del (OMISSIS), l’avvio di una richiesta giudiziale di rilascio della stanza in questione.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’articolo 112, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione contraddittoria in relazione all’esistenza del contratto di locazione.

3.1. Il motivo e’ infondato perche’ la sentenza impugnata ha in ogni caso esaminato la domanda di usucapione incidentalmente formulata dal ricorrente e ne ha escluso la fondatezza sulla scorta della qualita’ di detentore dallo stesso affermata in relazione ai canoni di locazione che (OMISSIS) ha documentalmente riconosciuto di avere versato (cfr. missiva del 6/2003) escludendo, peraltro, anche con riferimento all’invocata disponibilita’ dell’immobile nel periodo precedente al 1978 la possibilita’ di ravvisare un intervallo temporale utile ai fini dell’usucapione. Ne’ e’ incorsa in contraddizione rispetto all’accertamento del rapporto di locazione, essendosi la Corte veneziana limitata a rilevare la mancanza di interesse alla pronuncia giudiziale dal momento che il rapporto di locazione era ipotizzato dallo stesso condominio, ne’ risultava essere stato deliberato alcun rilascio del bene.

4. Attesa l’infondatezza di tutti i motivi, il ricorso va respinto con condanna di parte ricorrente, in applicazione della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese a favore dei resistenti e liquidate in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *