La mancata iscrizione all’Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullita’ del contratto di lavoro per violazione di norma imperativa, dalli altro che tale nullita’ non e’ sanabile con la retrodatazione della successiva iscrizione.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 aprile 2018, n. 8550.

La mancata iscrizione all’Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullita’ del contratto di lavoro per violazione di norma imperativa, dall’ altro che tale nullita’ non e’ sanabile con la retrodatazione della successiva iscrizione.

Sentenza 6 aprile 2018, n. 8550
Data udienza 15 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26077-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

Nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 186/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19/03/2014 r.g.n. 3108/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Bari (OMISSIS), premesso di avere svolto attivita’ di lavoro giornalistico per la societa’ (OMISSIS) spa nel periodo dal febbraio 2000 al dicembre 2001, chiedeva dichiararsene la natura subordinata, previo accertamento della simulazione o nullita’ dei contratti di collaborazione autonoma sottoscritti e condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione maturate; impugnava altresi’ il licenziamento verbale.

Il Giudice del Lavoro accoglieva parzialmente la domanda di differenze di retribuzione, respinta quella relativa al licenziamento.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 20.1/ 19-24.3.2014 (nr. 186/2014), accogliendo parzialmente l’appello del (OMISSIS) e respinto l’appello incidentale della societa’, dichiarava la inefficacia del licenziamento, applicando la tutela L. 20 maggio 1970, n. 300, ex articolo 18; confermava nel resto la sentenza impugnata.

Per quanto in questa sede rileva, la Corte territoriale, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, esponeva che il Tribunale aveva respinto la domanda di impugnazione del licenziamento ritenendo la nullita’ del contratto di lavoro, in quanto il (OMISSIS) era stato iscritto nel registro dei praticanti dell’albo dei giornalisti soltanto nel corso del rapporto. Osservava che la delibera di iscrizione era intervenuta in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro (il 26 settembre 2001) sicche’ al rapporto nullo ne era subentrato uno nuovo, valido ed efficace.

Per il rinnovo del rapporto non occorreva una manifestazione espressa di volonta’ di (OMISSIS) spa; la societa’ aveva accettato la prestazione dopo essere venuta a conoscenza dell’iscrizione del (OMISSIS) all’albo dei praticanti giornalisti, come emergeva dal telegramma del 21.9.2001, con cui il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti comunicava a (OMISSIS) la richiesta di iscrizione, chiedendo la attestazione di avvenuta pratica giornalistica e dalla nota con cui il (OMISSIS) chiedeva a (OMISSIS) di potersi assentare al fine di seguire un seminario di preparazione all’esame di idoneita’ professionale.

Non sussisteva la eccepita novita’ della domanda di appello del (OMISSIS); la domanda originaria era quella di accertamento della subordinazione e nel gravame per contestare la sentenza di primo grado il (OMISSIS) aveva esposto una mera tesi difensiva sulla validita’ del contratto.

L’appello del (OMISSIS) doveva essere respinto in punto di differenze di retribuzione.

L’appellante non aveva censurato la sentenza nella parte in cui disconosceva il diritto agli elementi retributivi di natura squisitamente contrattuale per mancanza di prova della applicabilita’ del CCNL.

Inoltre il CCNL, pur indicato come allegato 26 della produzione del ricorrente, non risultava materialmente prodotto in atti.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la societa’ (OMISSIS) spa, articolato in tre motivi.

Ha resistito con controricorso (OMISSIS), che ha altresi’ proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.

Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale la societa’ (OMISSIS) spa ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 – nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 112 c.p.c. ed all’articolo 345 c.p.c., comma 1.

Ha esposto che soltanto con l’atto di appello il (OMISSIS) aveva prospettato la successione all’iniziale contratto di lavoro nullo di un nuovo contratto, pienamente valido, decorrente dal 26 settembre 2001.

Erroneamente il giudice dell’appello aveva disatteso la eccezione di novita’ della domanda d’appello.

Il motivo e’ infondato.

Correttamente il giudice dell’appello ha osservato che la domanda originaria di accertamento della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato – con le relative conseguenze retributive e ripristinatorie – non era stata ne’ modificata ne’ ampliata in appello.

A fronte del rilievo della nullita’ del contratto di lavoro compiuto dal giudice del primo grado – il quale ben avrebbe potuto procedervi anche d’ufficio, poiche’ la parte agiva per la esecuzione del contratto – la parte soccombente per impugnare la pronunzia aveva il potere e l’onere di asserire la validita’ del contratto, argomentando al riguardo.

La domanda non era dunque nuova poiche’ restavano invariati il petitum la causa paetendi; l’accertamento della validita’ del rapporto e’, infatti, il presupposto necessario di ogni domanda diretta alla sua esecuzione.

Piuttosto, la questione avrebbe potuto porsi rispetto alla possibilita’ dell’appellante di allegare al giudizio eventuali nuove circostanze di fatto incidenti sulla validita’ del contratto di lavoro.

Nella fattispecie di causa, tuttavia, il fatto rilevante, ovvero la sopravvenuta iscrizione del (OMISSIS) all’albo dei praticanti giornalisti, era gia’ stato acquisito al giudizio di primo grado ed era stato esaminato nella sentenza appellata (che lo riteneva non decisivo); la questione di novita’ – pur a voler prescindere dai limiti della presente censura – dunque, non aveva ragione di porsi neppure sotto questo profilo.

Da ultimo, l’accertamento della validita’ del rapporto per un periodo piu’ limitato rispetto a quanto allegato nella domanda originaria non da’ luogo ad un vizio di ultrapetizione, trattandosi, piuttosto, del parziale accoglimento della pretesa.

2. Con il secondo motivo la societa’ (OMISSIS) spa ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. 3 febbraio 1963, n. 69, articolo 45 nonche’ degli articoli 1423 e 2126 c.c. e della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18.

Ha esposto che la norma della L. n. 69 del 1963, articolo 45 come costantemente interpretata da questa Corte, determinava la nullita’ del contratto di lavoro giornalistico stipulato con un soggetto non iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti o dei praticanti giornalisti, non essendo rilevante la iscrizione nel diverso elenco dei pubblicisti.

Il fatto che il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti potesse accertare lo svolgimento della pratica giornalistica e determinarne la data effettiva di inizio – seppur abusivo – era utile alla ammissione all’esame di abilitazione come giornalista professionista ma non valeva a convalidare il rapporto di lavoro nullo, che, a tenore dell’articolo 1423 c.c., non era suscettibile di convalida.

Ha altresi’ esposto di non essere venuta a conoscenza, contrariamente a quanto affermato in sentenza, della avvenuta iscrizione del (OMISSIS) all’albo dei praticanti; le era stata unicamente chiesta dal Consiglio dell’Ordine la attestazione della pratica e dal (OMISSIS) il permesso di assentarsi dal lavoro per sostenere gli esami.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale la societa’ ha impugnato la sentenza deducendo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. 3 febbraio 1963, n. 69, articolo 45 nonche’ degli articoli 1423 e 2126 c.c. e della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18.

Con il motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 1423 c.c., per avere la Corte di merito ammesso la convalida del contratto nullo.

E’ nuovamente contestata la consapevolezza della avvenuta iscrizione del (OMISSIS) all’albo dei praticanti giornalisti ed, altresi’, ribadita la eccezione di novita’ della domanda proposta in appello per accertare la sopravvenuta validita’ del contratto.

Il secondo ed il terzo motivo, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto sovrapponibili, sono infondati.

In punto di fatto la Corte di merito ha accertato che il rapporto di lavoro giornalistico era proseguito in epoca successiva alla adozione (in data 26.9.2001) della delibera del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti di iscrizione del (OMISSIS) all’Albo dei praticanti giornalisti; ha altresi’ accertato che la societa’ (OMISSIS) spa era consapevole della avvenuta iscrizione ed aveva accettato la prosecuzione della attivita’ lavorativa.

Tali accertamenti di fatto sono divenuti definitivi, in quanto non adeguatamente contestati in questa sede con la allegazione di un vizio della motivazione.

Nella fattispecie di causa trova applicazione – ratione temporis – il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 sicche’ il vizio della motivazione e’ deducibile soltanto in termini di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

La societa’ ricorrente non allega alcun fatto non esaminato nella sentenza impugnata ma si limita a contestare la idoneita’ e concludenza dei fatti esaminati ad attestare la sua conoscenza della avvenuta iscrizione all’albo dei praticanti giornalisti.

Tale censura, erroneamente prospettata in termini di violazione di norme di diritto, non si presta ad essere correttamente riqualificata in termini di vizio della motivazione, in quanto, esponendo unicamente fatti esaminati dalla sentenza, non corrisponde al modello legale dell’attuale articolo 360 c.p.c., n. 5.

Stante la definitivita’ dei suesposti accertamenti di fatto, non ricorre il vizio di violazione delle norme di diritto indicate in rubrica.

Il giudice dell’appello non ha disconosciuto la nullita’ del contratto di lavoro giornalistico intercorso con un giornalista non iscritto all’albo ne’ ha ritenuto sanata retroattivamente la nullita’ per effetto della decorrenza retroattiva della iscrizione sopravvenuta; in tali sensi si e’ adeguato alla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato, da un canto, che la mancata iscrizione all’Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullita’ del contratto di lavoro per violazione di norma imperativa, dalli altro che tale nullita’ non e’ sanabile con la retrodatazione della successiva iscrizione (ex plurimis: Cassazione civile, sezione lavoro 21 aprile 2016 nr. 1256; 11 febbraio 2011 nr. 3385; 17 giugno 2008 nr. 16383; 29 dicembre 2006 nr. 27608).

La Corte d’appello ha piuttosto ritenuta integrata la diversa fattispecie della rinnovazione del negozio nullo, avvenuta attraverso una condotta di attuazione, consistita nella prosecuzione del rapporto di lavoro con la consapevolezza della avvenuta iscrizione ed, in coerenza con tale accertamento, ha affermato la validita’ del rapporto unicamente per il periodo successivo alla iscrizione.

Trattasi di fattispecie del tutto diversa dalla convalida del negozio nullo.

Il ricorso principale deve essere conclusivamente respinto.

1. Con il primo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 – nullita’ del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. nonche’ – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2126 c.c. – in correlazione con l’articolo 36 Cost., articoli 2107, 2108, 2109 e 2118 c.c. nonche’ degli articoli 7, 14, 17, 19 e 22 del CCNL FSNI giornalisti.

Ha impugnato la statuizione di rigetto della domanda di appello relativa al riconoscimento delle differenze di retribuzione, statuizione fondata sulla mancata impugnazione della sentenza di primo grado in punto di inapplicabilita’ del CCNL e comunque sulla mancata presenza in atti del CCNL (sebbene indicato quale allegato 26 della produzione di parte ricorrente).

Ha esposto di avere impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla applicabilita’ del CCNL, trascrivendo i relativi passaggi dell’atto di appello e della memoria autorizzata.

Ha altresi’ dedotto la violazione dell’articolo 2126 c.c. in riferimento alle previsioni dell’articolo 2107 c.c. quanto al limite dell’orario di lavoro, dell’articolo 2108, quanto al lavoro straordinario e notturno, dell’articolo 2109 c.c., sul lavoro festivo, dell’articolo 2118 c.c. sulla indennita’ di mancato preavviso, esponendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunziarsi quanto meno sulle differenze di retribuzione aventi disciplina legale.

Il motivo nella parte in cui attiene agli istituti di derivazione contrattuale e’ infondato.

Il motivo di appello proposto, in questa sede trascritto, non era conferente alla statuizione del giudice di primo grado, che era fondata sul difetto di prova della applicabilita’ al rapporto di causa del CCNL.

L’appellante sosteneva, piuttosto, che la applicazione del CCNL derivava dalla validita’ del contratto di lavoro o comunque, in caso di ritenuta nullita’, dall’articolo 2126 c.c..

Soltanto nella memoria autorizzata il (OMISSIS) prendeva posizione sulla applicazione in azienda del CCNL, assumendo che (OMISSIS) spa applicava il CCNL GIORNALISTI.

Correttamente, pertanto, il giudice dell’appello ha ritenuto essersi formato il giudicato interno circa la mancata applicazione in azienda (e dunque al rapporto di causa) del CCNL; con la conseguenza della utilizzabilita’ del medesimo – sia in relazione al rapporto nullo che a quello successivo instaurato dalla data di iscrizione nell’albo dei praticanti giornalisti – nei limiti della retribuzione fondamentale – ex articolo 36 Cost. – e con esclusione degli istituti tipicamente contrattuali.

Quanto agli istituti di fonte legale (lavoro straordinario, notturno, festivo, indennita’ di mancato preavviso) la parte non ha specificamente allegato i motivi di appello proposti sul punto ed anzi, per la parte trascritta, l’appello si limita a censurare la sentenza di primo grado per non avere riconosciuto le maggiorazioni previste dal CCNL per lavoro notturno, straordinario ed indennita’ di trasferimento.

Trattasi dunque di questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e dedotta inammissibilmente per la prima volta in sede di legittimita’.

2. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale ha denunziato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 – nullita’ del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., articoli 74 e 87 disp. att. c.p.c..

La censura investe la ulteriore ratio decidendi del rigetto del motivo di appello, fondata sul mancato rinvenimento tra gli atti di causa del contratto collettivo indicato nel foliario.

Il ricorrente incidentale ha esposto che il CCNL non rinvenuto era quello in data 11.4.2001 mentre agli atti era comunque presente il CCNL giornalisti del 16.11.1995, prodotto unitamente al primo. In ogni caso, la Corte territoriale, constatato lo smarrimento del documento, che era stato regolarmente prodotto, per quanto risultava dal foliario, aveva provveduto al rigetto della domanda mentre avrebbe dovuto disporre le opportune ricerche di Cancelleria ed, in caso di esito infruttuoso, concedere termine per la ricostruzione del fascicolo di parte.

La censura appare inammissibile, per difetto di interesse di parte ricorrente all’esame: dalla definitivita’ della statuizione circa la mancanza di applicazione diretta del CCNL deriva la irrilevanza della acquisizione al giudizio del documento contrattuale, acquisizione cui e’ strumentale la richiesta di cassazione della sentenza.

Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere respinti.

Le spese si compensano per la reciproca soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa le spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *