Corte di Cassazione, sezioni unite penale, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3464. La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, puo’ decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto gia’ accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando percio’ necessari ulteriori accertamenti di fatto.

segue pagina antecedente
[…]

3. Nella formulazione previgente, la disposizione di cui alla lettera 1) concludeva il testo dell’articolo 620 c.p.p., aggiungendosi, ai casi di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata specificamente indicati nelle precedenti lettere da a) ad i), “ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero puo’ essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari”.
La norma prevedeva in sostanza due ipotesi, la superfluita’ del rinvio e la possibilita’ di diretta adozione in sede di legittimita’ dei provvedimenti necessari in conseguenza dell’annullamento della sentenza impugnata, che si configuravano come fattispecie residuali rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere dell’articolo 620.
La giurisprudenza di legittimita’, formatasi su tale previsione con particolare riguardo all’ipotesi della diretta rideterminazione della pena da parte della Corte di cassazione, ma con l’enunciazione di principi di portata espansiva nei confronti di tutte le fattispecie residuali di cui si tratta, era nel senso che l’annullamento senza rinvio potesse essere disposto in presenza di due condizioni negative.
La prima di esse richiedeva che tale annullamento non imponesse accertamenti in fatto su circostanze controverse.
La seconda era ritenuta ricorrente ove i provvedimenti conseguenti all’annullamento non rendessero necessarie valutazioni discrezionali sulle circostanze di cui sopra; valutazioni delle quali, come per gli accertamenti in fatto, si sottolineava l’incompatibilita’ con le attribuzioni del giudice di legittimita’.
Tali principi, sostenuti per l’annullamento della sentenza impugnata dalla quale fosse derivata la necessita’ di una rideterminazione della pena, in conseguenza di rimodulazioni normative della cornice edittale (Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa, Rv. 259253; Sez. 6, n. 11564 del 12/03/2009, Masti, Rv. 242932) o di contraddittorieta’ intrinseche alla decisione annullata sul calcolo della pena inflitta (Sez. 4, n. 41569 del 27/10/2010, Negro, Rv. 248458), erano applicati anche con riguardo ad altre fattispecie, quali la rinnovazione del giudizio di bilanciamento fra le circostanze (Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016, dep. 2017, Laconi, Rv. 269450), la sostituzione delle pene detentive brevi (Sez. 2, n. 40221 del 10/07/2012, Sgroi, Rv. 253447) o il rimedio all’omissione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo (Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffre’, Rv. 263557).
4. L’attuale formulazione della norma, introdotta dall’articolo 1, comma 67, legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede la possibilita’ dell’annullamento senza rinvio “se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio”.
4.1. Il raffronto con il previgente testo normativo evidenzia in primo luogo come la struttura della norma non sia sostanzialmente mutata nella individuazione di due ipotesi residuali di annullamento senza rinvio.
Le seconda di esse, nella successione del testo, reitera il richiamo della normativa precedente a “ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio”.
L’altra fattispecie residuale, invece, e’ ora significativamente introdotta dal riferimento alla necessita’ che la Corte di cassazione ritenga di “poter decidere”. Tale premessa viene rimarcata, rispetto alla disciplina previgente, in termini che per un verso la individuano quale precondizione per l’esercizio del potere di annullamento senza rinvio in detta fattispecie; e per altro, sottolineandone la natura valutativa, inducono a ricercare nel testo immediatamente successivo l’indicazione dei criteri in base ai quali questa valutazione deve essere effettuata.
4.2. Sotto questo profilo, la norma attribuisce rilievo esplicito ad uno dei presupposti gia’ individuati dalla giurisprudenza, formatasi sotto la vigenza della precedenza formulazione, come necessari per la diretta adozione in sede di legittimita’ dei provvedimenti necessari a seguito dell’annullamento della sentenza impugnata; vale a dire, la condizione che non siano necessari accertamenti in fatto.
Tanto conduce inevitabilmente a chiedersi se si possa ritenere tuttora operante l’altra condizione identificata dalla giurisprudenza di legittimita’ per la decisione senza rinvio della Corte di cassazione ai sensi della previgente articolo 620, lettera l), ossia la possibilita’ di assumere le determinazioni necessarie senza ricorrere a valutazioni discrezionali sul punto oggetto dell’annullamento della sentenza impugnata.
In questa prospettiva, viene in risalto l’innovativa disposizione che individua le “statuizioni del giudice di merito” quale parametro per le valutazioni della Corte di cassazione. Tale previsione e’ testualmente accostata alla riconosciuta possibilita’ di rideterminare direttamente la pena in sede di legittimita’, ripresa anch’essa dalla normativa preesistente. E questa circostanza pone il problema se il riferimento alle statuizioni del giudice di merito sia limitato nella sua operativita’ all’ipotesi della rideterminazione della pena in sede di legittimita’, o debba invece essere logicamente collegato alla disposizione introduttiva sulla ritenuta possibilita’, per la Corte di cassazione, di decidere direttamente il ricorso, riconducendo in termini generali all’esercizio di tale potere la funzione di quelle statuizioni.
5. Risulta determinante, ai fini della soluzione del problema e della ricostruzione della complessiva portata della modifica normativa, l’esame delle connotazioni testuali della norma, per come appena delineate, alla luce dell’intento del legislatore quale emerge dai lavori preparatori.
5.1. Nella relazione conclusiva della Commissione si osservava in proposito che “le proposte di modifica, nell’ottica di razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie, investono l’allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio”.
Un’affermazione, questa, che veniva ribadita nella relazione di accompagnamento: “L’allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio, disciplinate dall’articolo 620 c.p.p., lettera l), tende a deflazionare i casi di giudizio di rinvio dopo annullamento”.
La finalita’ perseguita dal legislatore, per quanto emerge da questi passaggi, e’ inequivoca, e non richiede ulteriori commenti. La riforma era chiaramente mirata all’estensione delle ipotesi di annullamento senza rinvio, in un’ottica deflativa dei casi di nuovo giudizio di merito a seguito di annullamento in cassazione.
5.2. I lavori preparatori suggeriscono peraltro un ulteriore spunto di lettura dell’intervento riformatore, laddove nella relazione di accompagnamento si osservava come tale intervento fosse “chiaramente ispirato all’analoga previsione per il giudizio civile di cassazione di cui all’articolo 384 c.p.c., comma 2”.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *