La massima:
Nei reati tributari il profitto e’ identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e puo’, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario;
Quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia possibile nei confronti della societa’, non e’ consentito nei confronti dell’ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio poiche’ i reati tributari non sono ricompresi nella lista del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica.
Sentenza 9 gennaio 2018, n. 267
Data udienza 5 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
Nei confronti di:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 22/08/2016 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. PERELLI SIMONE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il p.m. di Napoli ha proposto ricorso avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22 agosto 2016, eseguito il 31.3.2017, con il quale, in parziale accoglimento della sua richiesta, e’ stato disposto il sequestro preventivo finalizzato sia alla confisca del profitto del delitto ex Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, sia alla confisca per equivalente dei beni della (OMISSIS) s.p.a., gia’ s.r.l..
Secondo il p.m., il giudice per le indagini preliminari e’ incorso in una duplice violazione di legge.
In primo luogo ha erroneamente escluso dal profitto il valore corrispondente alle sanzioni per il mancato pagamento dell’i.v.a., in contrasto con l’orientamento costante della Corte di Cassazione (il ricorrente cita la sentenza n. 18374 del 2013, RV 255036), che comprende nel profitto oggetto del sequestro nei reati tributari l’imposta evasa, gli interessi e le sanzioni. Quanto al delitto per cui si procede il p.m. ha richiamato la sentenza della 3 sezione della Corte di Cassazione n. 20887 del 2015 (in motivazione pagina 15).
segue pagina successiva in calce all’articolo
[….]
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