Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 267. Nei reati tributari il profitto e’ identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato


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In secondo luogo, il giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente anche sui beni della societa’, pur essendo la (OMISSIS) una societa’ operativa e non un mero schermo fittizio.
Il p.m. rappresenta di non aver potuto discostarsi dal decreto del giudice per le indagini preliminari e di conseguenza, in assenza di denaro nei conti correnti della societa’, sono stati sottoposti a sequestro diversi beni immobili della societa’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
Effettivamente, il giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente escluso dal profitto il valore delle sanzioni per il mancato pagamento dell’i.v.a..
Nei reati tributari il profitto e’ identificabile con “qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e puo’, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario” (cosi’ Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036).
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, nel decreto di sequestro preventivo il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto applicabili il Decreto Legislativo n. 231 del 1991, articoli 5, 19 e 53 e di conseguenza ha disposto il sequestro preventivo finalizzato sia alla confisca diretta che per equivalente.
Orbene, anche in tal caso il giudice per le indagini preliminari e’ incorso nella violazione di legge nella parte in cui ha disposto il sequestro per equivalente in base al Decreto Legislativo n. 231 del 1991, articoli 5, 19 e 53.
E’ pacifico che quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia possibile nei confronti della societa’, non e’ consentito nei confronti dell’ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio (Cass. Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646) poiche’ i reati tributari non sono ricompresi nella lista del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica.
Pertanto, in accoglimento del ricorso deve essere annullato con rinvio il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22 agosto 2016, eseguito il 31.3.2017, per un nuovo esame relativo alla determinazione del profitto ed ai limiti in cui e’ possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della societa’, con riferimento ai seguenti principi di diritto:
“nei reati tributari il profitto e’ identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e puo’, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario”;
“quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia possibile nei confronti della societa’, non e’ consentito nei confronti dell’ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio poiche’ i reati tributari non sono ricompresi nella lista del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica”.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Motivazione semplificata.

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