Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3297. Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa

Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa: anche tal caso è infatti possibile conseguire il fine illecito

Sentenza 24 gennaio 2018, n. 3297
Data udienza 20 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 1/17 RG TRS del Tribunale di Milano del 16 gennaio 2017;
letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CASELLA Giuseppina, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 16 gennaio 2017 ha confermato il decreto con il quale in data 21 dicembre 2016 il Gip dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente a carico di (OMISSIS) dei beni, mobili ed immobili, a lui riferibili, sino alla concorrenza di Euro 1.469.005,56.
Nel descrivere la pregressa vicenda processuale il Tribunale precisa che il Gip aveva in data 14 ottobre 2016 disposto il rinvio a giudizio del (OMISSIS), unitamente ad altre persone, in ordine al reato di cui all’articolo 416 cod. pen. per avere partecipato, unitamente a tali persone, ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari; in pari data il Gip disponeva sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni del (OMISSIS), sino alla concorrenza della somma di Euro 1.952.304,77.
Detto provvedimento era stato, pero’, annullato dal Tribunale del riesame, in data 24 novembre 2016, in quanto, diversamente da quanto disposto a carico dei concorrenti nel reato associativo, cui erano stati contestati anche i reati fine, al (OMISSIS) era stata contestata la sola partecipazione alla associazione per delinquere, reato per il quale non e’ consentita confisca per equivalente e, pertanto, neppure il sequestro funzionale ad essa.
A questo punto, prosegue il Tribunale, il Pm, integrata la rubrica a carico del (OMISSIS) tramite la indicazione anche della violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, per avere egli, in accordo con altro soggetto nel frattempo deceduto, in qualita’ di collaboratore di costui nella gestione della (OMISSIS) Spa, istigava i fornitori di quest’ultima ad emettere fatture relative ad operazioni inesistenti, che al fine di evadere le imposte dirette, venivano annotate nelle relative dichiarazioni fiscali presentate relativamente agli anni di imposta 2008, 2010 e 2011, disponeva sequestro di urgenza dei beni del (OMISSIS), sino all’ammontare della citata cifra di Euro 1.469.005, 56; il detto provvedimento, ha aggiunto il Tribunale, e’ stato, quindi, convalidato dal Gip in data 21 dicembre 2016.
Avendo il (OMISSIS) proposto istanza di riesame anche avverso tale ultimo provvedimento, il Tribunale di Milano, come detto, con ordinanza del 16 gennaio 2017 ha respinto il ricorso e confermato il sequestro.
Nel fare questo il Tribunale, ricostruito con dovizia di particolari il contenuto delle indagini preliminari svolte a carico del (OMISSIS), definito amministratore di fatto della (OMISSIS) Spa (all’esito della quale era emerso che il (OMISSIS), cosi’ come altri imprenditori impegnati nel settore del commercio dei rottami ferrosi, si era avvalso di talune societa’, prive di struttura aziendale, facenti capo al gruppo (OMISSIS), le quali avrebbero emesso fatture relative ad operazioni da esse mai effettuate, ricevendo a fronte di esse pagamenti tramite bonifici bancari – regolarmente contabilizzati dalla (OMISSIS) e successivamente indicati nelle poste passive della contabilita’ di questa, con conseguente abbattimento dell’imponibile – salvo poi provvedere immediatamente dopo a ritirare somme di pari importo che rendevano alla (OMISSIS), trattenendo solo un compenso per la falsa fatturazione) ha rilevato come, per un verso sussistessero gli elementi per la affermazione della esistenza del fumus commissi delicti e che, per altro verso, era del tutto irrilevante che le dette fatturazioni potessero essere solo soggettivamente inesistenti, cioe’ emesse da impresa che non aveva compiuto alcuna prestazione, posto che il paradigma normativo della disposizione in ipotesi violata, cioe’ il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, prevedeva la illiceita’ penale dell’utilizza di fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti, a prescindere che la fittizi eta’ della operazione concernesse il profilo soggettivo ovvero oggettivo della medesima.
Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), assistito dal proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi di impugnazione.

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