Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1989. In tema di omesso versamento il modello 770 può essere considerato prova in assenza di altri elementi di fatto del rilascio delle certificazioni

In tema di omesso versamento il modello 770 può essere considerato prova in assenza di altri elementi di fatto del rilascio delle certificazioni solo se il giudice ha riscontrato l’avvenuta emissione, prima del termine stabilito per presentare la dichiarazione unica

Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1989
Data udienza 11 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 30/11/2016 della Corte d’appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENOLDI Carlo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

uditi, per l’imputato, l’avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 30/11/2016, la Corte d’appello di Milano confermo’ la sentenza del Tribunale di Milano in data 4/11/2015 con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, del delitto previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis, per avere, nella sua qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) S.p.A., omesso di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per l’ammontare di 153.099,64 Euro, superando il limite della soglia di punibilita’ stabilito dallo stesso articolo; in (OMISSIS) fino al (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (OMISSIS) a mezzo del difensore fiduciario, avv. (OMISSIS), deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

3.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis come modificato dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015 nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla prova dell’avvenuto rilascio delle certificazioni ai sostituti di imposta, essendo a tal fine inidoneo il modello 770, avente, rispetto alla prima, un distinto regime giuridico e una diversa finalita’, secondo quanto affermato, in specie dopo la modifica del 2015, dalla giurisprudenza di questa Corte, le cui pronunce sono state diffusamente riportate nel ricorso introduttivo.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *