Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1989. In tema di omesso versamento il modello 770 può essere considerato prova in assenza di altri elementi di fatto del rilascio delle certificazioni

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3.2. Con il secondo motivo, la difesa di (OMISSIS) censura, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis, come modificato dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, sotto il profilo del mancato superamento della soglia di rilevanza penale nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla inoffensivita’ della condotta. Sotto un primo profilo, si sostiene che a seguito del pagamento di tre rate, il debito residuo sarebbe inferiore alla soglia di punibilita’, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 21, sicche’ la sentenza di appello avrebbe errato nel ritenere, come gia’ la pronuncia di primo grado, che le somme versate dovessero essere imputate a interessi e sanzioni. Sotto altro aspetto, si deduce la inoffensivita’ della condotta, tenuto conto del superamento della soglia di punibilita’ per poco piu’ di 3.000 Euro. Tale censura, svolta in appello, sarebbe stata travisata dalla Corte territoriale, che si sarebbe limitata ad analizzare, incorrendo nel vizio di omessa motivazione, il profilo della concedibilita’ dell’articolo 131-bis cod. pen..

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis come modificato dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla mancanza dell’elemento soggettivo in considerazione della situazione di inesigibilita’ connessa alla grave crisi di liquidita’ aziendale, del tutto estranea alla sfera di controllo del legale rappresentante, che la Corte territoriale avrebbe apoditticamente escluso nonostante le numerose testimonianze che ne avrebbero, invece, dato atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dall’analisi del primo motivo di doglianza, relativo alla mancata dimostrazione dell’avvenuto rilascio delle certificazioni ai sostituti di imposta, il Collegio osserva quanto segue.

Il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis, nella versione applicabile ratione temporis all’odierno imputato, puniva colui il quale non versasse, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo d’imposta.

La fattispecie incriminatrice, dunque, individuava, tra i suoi elementi essenziali, accanto all’omesso versamento delle ritenute operate ai sostituiti nell’anno precedente, anche l’avvenuto rilascio, da parte del sostituto di imposta, della certificazione attestante l’ammontare complessivo delle somme corrisposte e delle relative trattenute, rilasciata anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale ovvero agli altri enti e casse previdenziali. L’esistenza di entrambi i requisiti di fattispecie, secondo i principi generali in materia di prova, doveva essere dimostrata dalla Pubblica accusa, spettando all’imputato, sull’opposto versante, provare i “fatti modificativi o estintivi” in grado di paralizzare la pretesa punitiva.

Secondo un primo orientamento interpretativo, la prova offerta dal Pubblico ministero in ordine al rilascio della predetta certificazione poteva consistere anche in prove documentali, testimoniali o indiziarie, ivi compreso il contenuto della mera dichiarazione Modello 770, in quanto atto proveniente dal datore di lavoro (Sez. 3, n. 27479 del 30/05/2014, dep. 25/06/2014, Giva, Rv. 259198; Sez. 3, n. 19454 del 27/03/2014, dep. 12/05/2014, Onofrio, Rv. 260376; Sez. 3, n. 20778 del 6/03/2014, dep. 22/05/2014, Leucci, Rv. 259182; Sez. 3, n. 33187 del 12/06/2013, Buzi, Rv. 256429; Sez. 3, n. 1443 del 15/11/2102, Salmistrano, Rv. 254152).

Tale opinione era stata contrastata da un diverso orientamento, secondo il quale il modello 770, pur proveniente dal datore di lavoro, non contenendo, generalmente, alcuna dichiarazione in tal senso, non poteva ritenersi sufficiente a dimostrare l’avvenuto rilascio delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, potendo tale dichiarazione configurare un semplice indizio dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni e della effettuazione delle ritenute (Sez. 3, n. 40256 del 08/04/2014, Gagliardi, Rv. 260090; Sez. 3, n. 6203 del 29/10/2014, dep. 11/02/2015, Rispoli, Rv. 262365; Sez. 3, n. 11335 del 15/10/2014, dep. 18/03/2015, Pareto, Rv. 262855), il cui mancato versamento, in assenza del rilascio delle menzionate certificazioni, avrebbe costituito mero illecito amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13, comma 1, (Sez. 3, n. 10475 del 9/10/2014, dep. 12/03/2015, Calderone, Rv. 263007; si veda anche Sez. U, n. 37425 del 28/03/2013, Favellato, Rv. 255759). Infatti, il mod. 770, pur contenendo una dichiarazione non vincolante per il sottoscrittore, non avrebbe contenuto anche la dichiarazione di avere tempestivamente emesso le certificazioni, sicche’ essa avrebbe dovuto essere integrata dal riscontro dell’avvenuto tempestivo rilascio delle stesse (cosi’ Sez. 3, n. 40256 in data 8/04/2014, Gagliardi, citata).

2.1. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 7, l’articolo 10-bis sanziona colui il quale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ometta di versare le ritenute che risultino dalla certificazione rilasciata ai sostituiti o che siano, comunque, dovute sulla base della stessa dichiarazione, sempre che l’omesso versamento sia superiore a centocinquantamila Euro per ciascun periodo d’imposta. Dunque, a seguito della modifica normativa e’ stato esteso l’ambito di operativita’ della fattispecie contemplata dall’articolo 10-bis anche alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro contenuta nel c.d. Modello 770.

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