Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1999. In tema di reati tributari, ai fini della configurabilita’ dell’aggravante nel caso in cui reato e’ commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attivita’ di consulenza fiscale

In tema di reati tributari, ai fini della configurabilita’ dell’aggravante nel caso in cui reato e’ commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attivita’ di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, comma 3), e’ richiesta una particolare modalita’ della condotta, ovverosia la serialita’ che, se pur non prevista espressamente nell’articolo, e’ desumibile dalla locuzione …elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione…, rappresentativa di una certa abitualita’ e ripetitivita’ della condotta incriminata

Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1999
Data udienza 14 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

– (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la ordinanza del tribunale del riesame di MILANO in data 29/05/2017;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FILIPPI Paola, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29.05.2017, depositata in data 24.07.2017, il tribunale del riesame di Milano, in accoglimento dell’appello cautelare presentato dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano avverso il provvedimento con cui il GIP, in data 20.02.2017, respingeva la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell’indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 81 cpv. c.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater, comma 2, articolo 13 bis, comma 3, (indebita compensazione in concorso), disponeva il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili ed immobili nella disponibilita’ dell’ (OMISSIS) fino alla concorrenza della somma di Euro 42.558.848,56 pari all’ammontare dei crediti tributari inesistenti oggetto di indebita compensazione.

2. Giova precisare, per migliore intelligibilita’ dell’impugnazione proposta in questa sede, che il provvedimento cautelare in questione era stato emesso a fronte dell’imputazione di cui sopra con cui si contestava all’indagato ricorrente, unitamente ad altri soggetti non impugnanti in questa sede, di aver (l’ (OMISSIS) in qualita’ di consulente fiscale della societa’ riconducibili a tale (OMISSIS) con cui collabora, nonche’ domiciliatario di varie societa’ beneficiarie dell’indebita compensazione di crediti inesistenti), ideato e commercializzato “modelli di evasione fiscale” attraverso cui sarebbero stati commessi piu’ reati di compensazione di crediti tributari inesistenti, per il totale sopra indicato di Euro 42.558.848,56 nel periodo dal 1.01.2013 al 2.9.2016, compensazioni che alcuni soggetti ( (OMISSIS), sia nella qualita’ di titolare dell’omonima ditta individuale che quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. dal 27.05.2014 al 1.09.2015 e della (OMISSIS) s.r.l. dal 16.09.2015, Torti Fabio quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. fino al 27.05.2014 e (OMISSIS) quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. dal 1.09 al 31.12.2015) effettuavano mediante la trasmissione telematica di modelli F24, accollandosi il debito tributario riferibile a terzi, in cio’ consentendo loro l’apparente regolarizzazione della propria posizione fiscale, il tutto utilizzando crediti fittizi.

3. Contro l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Milano, ha proposto ricorso per cassazione l’ (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia iscritto all’albo ex articolo 613 c.p.p., prospettando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater, comma 2, e articolo 13 bis, comma 3.

In sintesi, sostiene, anzitutto, la difesa del ricorrente che non sarebbe configurabile nel sistema penale attuale un concorso del professionista consulente a titolo colposo; il ricorrente, quindi, avrebbe potuto essere chiamato a rispondere del reato solo ove avesse apportato intenzionalmente un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del fatto illecito del cliente, agevolandone la condotta ovvero determinandone o rafforzandone la volonta’ con un proprio comportamento cosciente e volontario; non vi sarebbe stata, nel caso in esame, alcuna partecipazione attiva e consapevole del ricorrente ai presunti progetti criminali evidenziati dalla Procura di Milano, essendosi sempre attivato il medesimo presso l’Agenzia delle Entrate affinche’ la stessa fosse a conoscenza dei contratti da registrare e di quanto si andava a predisporre.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *