Il consenso del terzo per la validità della polizza di assicurazione sulla vita vale solo se questo è nella posizione di semplice “portatore del rischio”.
Sentenza 15 febbraio 2018, n. 3707
Data udienza 22 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 780 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura speciale notarile in atti, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 459/2015, pubblicata in data 31 luglio 2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 22 gennaio 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l’avvocato (OMISSIS), per il ricorrente;
l’avvocato (OMISSIS), per la societa’ controricorrente.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. per ottenere la dichiarazione di nullita’ e, in subordine, l’annullamento di un contratto (di natura assicurativa/finanziaria) che con essa aveva stipulato il padre (OMISSIS), poi deceduto, nonche’ la restituzione della somma da questi versata alla compagnia a titolo di premio.
La domanda e’ stata accolta dal Tribunale di Orvieto, che ha condannato la compagnia convenuta a pagare all’attore l’importo di Euro 258.228,44, oltre accessori.
La Corte di Appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato tutte le domande.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denunzia “Violazione dell’articolo 1919 comma 2 c.c. ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Fattispecie di contratto di assicurazione sulla vita di un terzo nulla per mancanza di sottoscrizione del terzo”.
Con il secondo motivo si denunzia “Manifesta illogicita’ della motivazione con violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Travisamento del principio di diritto espresso in Cass. Sez. 1 sent. 1883 del 13 maggio 1977”.
Con il terzo motivo si denunzia “Falsa applicazione dell’articolo 1891 c.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Errore nell’individuazione della norma applicabile alla fattispecie”.
I primi tre motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, costituendo espressione di una censura unitaria.
Essi sono infondati.
segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]
Leave a Reply