Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3738. Abuso del diritto per la parcellizzazione del credito

Abuso del diritto per il “mancato accorpamento delle richieste di compensi per un loro esame globale e complessivo” e l’utilizzazione di plurimi atti per ottenere distinti titoli giudiziali con indebita frazionabilita’ delle azioni

Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3738
Data udienza 18 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4581/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8327/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto il rigetto.
RILEVATO
che:
e’ stata impugnata la sentenza n. 8327/2016 del Tribunale di Napoli con ricorso fondato su un articolato motivo e resistito con controricorso della parte intimata, che ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso ex articolo 360 bis c.p.c.. Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 21366/2012 condannava l’odierna parte contro ricorrente al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 240,62 asseritamente dovuta a saldo dell’attivita’ svolta quale perito assicurativo (nonche’ alle spese legali liquidate, con attribuzione per complessivi Euro 1.456,54, oltre accessori). Tanto disponeva l’adito Giudice di prime cure a fronte delle eccezioni sollevate dall’odierna Compagnia assicuratrice (OMISSIS) controricorrente relative, fra l’altro, alla litispendenza e/o connessione con altri analoghi giudizi, nonche’ – in particolare – alla improponibilita’ della domanda per frazionamento del credito.
A seguito di appello interposto dalla suddetta Compagnia, il Tribunale di Napoli, con la succitata sentenza, riformava la decisione del primo giudice e dichiarava l’improponibilita’ della domanda avanzata in primo grado dal (OMISSIS), con condanna dell’appellato alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio.
Per quanto in questa sede ancora interessa, il Tribunale, disattesa la doglianza sulla mancata riunione dei numerosi giudizi instaurati dall’attore, ravvisava, sulla scorta della giurisprudenza di legittimita’ anche a Sezioni Unite, un abusivo frazionamento del credito, posto che gli incarichi professionali, seppur diversi (in quanto riguardanti ciascuno un distinto sinistro), erano tutti riconducibili ad un unico rapporto contrattuale d’opera esistente tra la compagnia di assicurazioni e il (OMISSIS).
Secondo il Tribunale, proprio la circostanza che il (OMISSIS) si adeguava alle modalita’ previste per il pagamento delle spettanze attraverso un particolare sistema informatico, che accettava le parcelle solo se conformi ai criteri amministrativi elaborati, portava ad escludere che tra le parti venisse concluso di volta in volta un contratto autonomo. Il Tribunale rilevava, inoltre, che non risultava dimostrata l’esistenza di alcun interesse meritevole di tutela alla base della operata parceilizzazione.
ricorso viene deciso ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
CONSIDERATO
che:
1.- In via preliminare va affrontata la questione di nullita’ del controricorso dedotta dalla parte ricorrente.
In sostanza, secondo la stessa parte, la notifica del controricorso sarebbe nulla perche’ in sede di attestazione della conformita’ della copia telematica non sarebbe stato citato “il relativo nome del file”.
La dedotta nullita’ si basa su argomentazione del tutto priva di pregio.
Nessuna nullita’ dell’atto e’ espressamente sancita al riguardo (ne’ la parte che ha sollevato l’eccezione ha allegato quale sia il proprio interesse a conoscere, oltre al contenuto dell’atto, anche il nome del file).

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