Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2671. Il genitore che si propone di modificare il luogo di vita del minorenne non puo’ procedere all’insaputa dell’altro genitore e, se non ne ottiene il consenso, deve rivolgersi all’Autorita’ giudiziaria

L’articolo 574 bis c.p., comma 1, si distingue dall’articolo 574 cod. pen. per l’elemento specializzante costituito dalla conduzione o dal trattenimento del minorenne fuori dal territorio dello Stato, per un tempo che produca un effettivo impedimento per l’esercizio delle diverse manifestazioni della potesta’ da parte del soggetto legittimato.
Il genitore che si propone di modificare il luogo di vita del minorenne non puo’ procedere all’insaputa dell’altro genitore e, se non ne ottiene il consenso, deve rivolgersi all’Autorita’ giudiziaria, perche’ il fatto stesso della compromissione dell’armonico esercizio delle prerogative genitoriali lede l’interesse protetto dalla norma l’incriminatrice: la limitazione di tali prerogative puo’ derivare solo da una loro diversa distribuzione secondo una specifica valutazione degli interessi rilevanti formulata dalla Autorita’ giudiziaria competente.

 

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2671
Data udienza 18 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CANEVELLI PAOLO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA, quale sostituto processuale, come da delega che deposita, dell’avvocato (OMISSIS) del foro di TORINO in difesa di (OMISSIS), il quale conclude insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1028/2017 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Torino a (OMISSIS) ex articolo 574-bis cod. pen. per avere sottratto la figlia minorenne (OMISSIS) alla responsabilita’ genitoriale del padre (OMISSIS) conducendola e trattenendola all’Estero contro la volonta’ di lui.

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