Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2671. Il genitore che si propone di modificare il luogo di vita del minorenne non puo’ procedere all’insaputa dell’altro genitore e, se non ne ottiene il consenso, deve rivolgersi all’Autorita’ giudiziaria

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2. Nel ricorso di (OMISSIS) si chiede annullarsi la sentenza per: a) erronea applicazione dell’articolo 574 bis cod. pen. evidenziando che la figlia sin dalla nascita era vissuta tra la Romania e l’Italia con il consenso del padre e di avere deciso di trasferirsi con lei, per qualche mese, presso la famiglia d’origine in Romania per potere cosi’, dopo la rottura dei rapporti con il (OMISSIS), sopravvivere economicamente; b) erronea applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 574-bis cod. pen. per avere immotivatamente applicato la sanzione accessoria della sospensione della responsabilita’ genitoriale, pur mancando il presupposto della commissione del fatto “in danno del figlio minore” richiesto dalla norma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’articolo 574 cod. pen., comma 2, tutela l’esercizio della responsabilita’ genitoriale, che e’ violato quando l’agente, contro la volonta’ dell’avente diritto, sottragga o trattenga un minorenne. L’articolo 574 bis c.p., comma 1, si distingue dall’articolo 574 cod. pen. per l’elemento specializzante costituito dalla conduzione o dal trattenimento del minorenne fuori dal territorio dello Stato, per un tempo che produca un effettivo impedimento per l’esercizio delle diverse manifestazioni della potesta’ da parte del soggetto legittimato (Sez. 6, n. 45266 del 14/10/2014, Rv. 261011; Sez. 6, n. 45871 del 15 maggio 2012, non mass.).
Il primo motivo di ricorso non contesta la ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza impugnata (pag. 3): “l’imputata decise unilateralmente di portare la figlia minore con se’ all’Estero, prima in Romania, dove si trattenne dall’aprile al giugno 2011, e poi negli Stati Uniti, dove rimase dal 18 ottobre 2011 al 16 gennaio 2011, senza il consenso del padre della stessa”. Quel che assume e’ che la figlia e’ vissuta sia in Italia sia in Romania con il consenso del padre e che, solo dopo il deterioramento del rapporto di convivenza con (OMISSIS), ella “per sottrarre se’ e la figlia da quella situazione di disagio e di elevata tensione si era recata presso la madre in Romania” (pagg.2-3 del ricorso) e (OMISSIS) denuncio’ (il (OMISSIS)) la sottrazione della figlia. Ma il genitore che si propone di modificare il luogo di vita del minorenne non puo’ procedere all’insaputa dell’altro genitore e, se non ne ottiene il consenso, deve rivolgersi all’Autorita’ giudiziaria (Sez. 6, n. 33452 del 08/05/2014, Rv. 2599160; Sez. 6, n. 21441 del 18/02/2008, Rv. 239880) perche’ il fatto stesso della compromissione dell’armonico esercizio delle prerogative genitoriali lede l’interesse protetto dalla norma l’incriminatrice: la limitazione di tali prerogative puo’ derivare solo da una loro diversa distribuzione secondo una specifica valutazione degli interessi rilevanti formulata dalla Autorita’ giudiziaria competente (Sez. 6, n. 17679 del 31/03/2016, Rv. 267315). Da quanto precede deriva che il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
2. Circa il secondo motivo di ricorso, deve registrarsi che nella sentenza impugnata manca una motivazione della “sospensione dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale” che nell’articolo 574-bis c.p., comma 2, e’ fondata sul presupposto che il fatto sia stato commesso “in danno del figlio minorenne”.
Tuttavia, va rilevato che, in ogni caso, l’articolo 34 cod. pen. fa derivare dalla condanna per delitti “commessi con abuso della responsabilita’ genitoriale” (fra i quali indubbiamente rientra il reato ex articolo 574 bis cod. pen. che sia commesso da un genitore esercente la potesta’ genitoriale) la sospensione dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta (quale e’ stata applicata nella fattispecie). Ne deriva che il motivo di ricorso risulta inammissibile per mancanza di concreto interesse perche’, comunque, la necessaria applicazione dell’articolo 34 cod. pen. conduce a un risultato equiparabile a quello contestato dal ricorrente.
3. Dalla inammissibilita’ del ricorso deriva, ex articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a favore della cassa delle ammende, della somma che e’ congruo determinare in Euro 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore dalla cassa delle ammende.

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