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2. I motivi, attinenti tutti alla ricorrenza del nesso eziologico tra violazione del dovere di fedelta’ (che si afferma non provato in maniera puntuale) ed intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza, sono inammissibili. Occorre premettere che secondo consolidata giurisprudenza: a) l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’ coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedelta’ e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gia’ irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, piu’ di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui e’ coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedelta’ e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017); c) grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, e’ onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedelta’ nella determinazione dell’intollerabilita’ della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorita’ della crisi matrimoniale all’accertata infedelta’ (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).
3. Tali principi risultano osservati dalla Corte territoriale laddove, nel valutare le risultanze processuali (puntuali e circostanziate annotazioni contenute nel diario della ricorrente, telefonate e “squilli” durante le giornate) ha ritenuto provata nel senso sub b) la relazione della moglie, ed ha affermato che la separazione non e’ stata determinata dalla mediocrita’ della storia coniugale ma da tale relazione – qualificata come un evento recente ed emotivamente duro, intervenuto mentre il marito ancora tentava in modo grossolano approcci con la moglie – oltre che dalle inammissibili aggressioni fisiche del marito, in ragione delle quali la separazione gli era stata, correttamente, addebitata gia’ dal Tribunale.
4. Le censure della ricorrente, volte a negare il nesso causale tra presunto tradimento e crisi del rapporto coniugale ed a sottolineare la gravita’ della condotta del (OMISSIS), sotto le mentite spoglie di denunce di violazione di legge, attingono, quindi, inammissibilmente, al merito, dovendo, in conclusione, ribadirsi che la condotta violenta di un coniuge non puo’ esser mai giustificata da comportamenti dell’altro, ma che tale condotta (qui non in discussione) non vale, a sua volta, a giustificare la violazione dei doveri che sorgono dal matrimonio.
5. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attivita’ difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
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