Corte di Cassazione, sezione sesta penale, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 5563. Nel corso delle indagini preliminari la competenza ad “eseguire” il provvedimento di restituzione che consegue all’annullamento di un decreto di sequestro preventivo spetta al pubblico ministero

Nel corso delle indagini preliminari la competenza ad “eseguire” il provvedimento di restituzione che consegue all’annullamento di un decreto di sequestro preventivo spetta al pubblico ministero e che le doglianze in ordine alla destinazione dei beni possono essere fatte valere con la forma dell’incidente di esecuzione innanzi al giudice per le indagini preliminari, ovvero all’autorita’ che ha emesso il provvedimento genetico, non rilevando in materia cautelare la previsione contenuta nell’articolo 665 c.p.p., comma 2 che individua la competenza in materia di esecuzione nel giudice del procedimento di cognizione ordinaria

Ordinanza 6 febbraio 2018, n. 5563
Data udienza 29 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS) nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso l’ordinanza del 19/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del PG GABRIELE MAZZOTTA che ha chiesto di qualificare il ricorso come opposizione all’esecuzione e di trasmettere gli atti all’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari di Cosenza.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Potenza, ritenendo la sua competenza come giudice dell’esecuzione, rigettava l’impugnazione proposta dal (OMISSIS) avverso il provvedimento del pubblico ministero che aveva restituito al Comune il bene immobile preteso dal ricorrente. Il (OMISSIS) pretendeva la restituzione di un locale assegnato al Consiglio dell’ordine degli avvocati, organo che aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto che ne affidava l’uso al ricorrente.
Il pubblico ministero aveva agito come organo dell’esecuzione, definendo la destinazione del locale che il Tribunale per il riesame aveva svincolato, annullando il sequestro preventivo, senza fornire alcuna indicazione in ordine alla restituzione dello stesso.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS) che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione: contrariamente a quanto deciso il pubblico ministero, avrebbe dovuto limitarsi a ripristinare lo status quo ante e dunque restituire il bene al (OMISSIS), che lo deteneva prima dell’imposizione del vincolo, restando impregiudicata la decisione del Tribunale amministrativo, gia’ adito, in ordine alla definitiva destinazione del locale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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