Corte di Cassazione, sezione sesta penale, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 5563. Nel corso delle indagini preliminari la competenza ad “eseguire” il provvedimento di restituzione che consegue all’annullamento di un decreto di sequestro preventivo spetta al pubblico ministero

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1. Il collegio condivide e ribadisce la giurisprudenza secondo cui nel corso delle indagini preliminari l’autorita’ legittimata a dare esecuzione ad un provvedimento di dissequestro, cui puo’ essere parificata l’ordinanza di annullamento del vincolo emessa dal Tribunale per il riesame e’ il pubblico ministero (Cass. sez. 3, n. 9147 del 14/10/2015 – dep. 04/03/2016, P.M. in proc. Amara e altri, Rv. 266399; Cass. sez. 3, n. 38639 del 31/05/2017 – dep. 02/08/2017, P.M. in proc. Maggio, Rv. 270893)
Nel caso di specie, nell’esercizio di tale funzione, il pubblico ministero disponeva la restituzione del locale conteso al Comune di Potenza “eseguendo” il provvedimento di annullamento del Tribunale per il riesame che toglieva efficacia al sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari.
2. Le contestazioni avverso tale provvedimento esecutivo devono essere fatte valere con l’apertura di un incidente di esecuzione che deve essere proposto innanzi al giudice competente da individuarsi ai sensi dell’articolo 665 cod. proc. pen. nel giudice che ha deliberato il provvedimento “genetico” (sulla necessita’ di attivare l’incidente di esecuzione in materia di sequestro preventivo: Cass. sez. 3, n. 22250 del 24/04/2008 – dep. 04/06/2008, Calia, Rv. 239863; Cass. Sez. 6, n. 41114 del 18/09/2013 – dep. 04/10/2013, Simonetti e altro, Rv. 2569190).
L’incidente di esecuzione non doveva pertanto essere proposto innanzi al Tribunale per il riesame, che ha effettuato il fisiologico controllo di legittimita’ sulla cautela reale, ma al giudice per le indagini preliminari, ovvero all’autorita’ che ha disposto originariamente il vincolo.
Sul punto si ritiene che non puo’ estendersi alla cognizione cautelare la previsione contenuta nel secondo comma dell’articolo 665 cod. proc. pen. che, nei casi in cui la riforma della sentenza di prima grado non si limiti alla ridefinizione del trattamento sanzionatorio, assegna la competenza funzionale in materia di esecuzione al giudice dell’impugnazione, ovvero alla Corte d’appello: le regole in ordine alla competenza funzionale non sono, infatti, suscettibili di interpretazione analogica. La competenza in materia di esecuzione ha, appunto carattere funzionale ed e’ percio’ assoluta e inderogabile, sicche’ ogni sua violazione non solo puo’ essere dedotta dalla parte interessata, pubblica o privata, nell’ambito dello stesso contesto procedimentale senza preclusioni temporali ma puo’ essere rilevata di ufficio anche in sede di ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, n. 6257 del 07/11/1997 – dep. 26/02/1998, P.G.in proc. D’Onofrio, Rv. 209892).
3. Deve dunque essere affermato che nel corso delle indagini preliminari la competenza ad “eseguire” il provvedimento di restituzione che consegue all’annullamento di un decreto di sequestro preventivo spetta al pubblico ministero e che le doglianze in ordine alla destinazione dei beni possono essere fatte valere con la forma dell’incidente di esecuzione innanzi al giudice per le indagini preliminari, ovvero all’autorita’ che ha emesso il provvedimento genetico, non rilevando in materia cautelare la previsione contenuta nell’articolo 665 c.p.p., comma 2 che individua la competenza in materia di esecuzione nel giudice del procedimento di cognizione ordinaria.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione all’esecuzione dispone trasmettersi gli atti al Gip presso il Tribunale di Cosenza.

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