Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3955. In tema di risarcimento del danno da occupazione usurpativa

In tema di risarcimento del danno da occupazione usurpativa, qualora proceda alla liquidazione in via equitativa, il giudice di merito è tenuto ad indicare i criteri seguiti per determinare l’entità del risarcimento, diversamente scivolando la sua decisione nel limbo dell’arbitrarietà, di modo che la lamentata violazione non sussiste solo se la motivazione del provvedimento adottato dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo

Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3955
Data udienza 4 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22892/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Sant’Agnello, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti anche quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
Comune di Sant’Agnello, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 716/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/10/2017 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con la sentenza in atti, la Corte d’Appello di Napoli, attinta in riassunzione dal Comune di Sant’Agnello di seguito alla pronuncia di questa Corte in data 21 giugno 2010, n. 14490 – in merito alla controversia promossa da (OMISSIS) e dagli eredi (OMISSIS) nei confronti dell’ente locale onde vedersi risarcito il danno da usurpazione acquisitiva di un fondo di loro proprieta’ che il Comune, venuto meno ogni titolo di legittimazione, aveva destinato alla realizzazione di un impianto sportivo – ha proceduto a rideterminare l’entita’ del ristoro complessivamente dovuto ai danneggiati, provvedendo dapprima a individuare l’ambito del giudizio di rinvio ed espungendo percio’ da esso, perche’ nuova, la domanda del (OMISSIS) diretta a conseguire il ristoro del danno non patrimoniale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 42-bis; quindi a qualificare, secondo i criteri enunciati dalla citata sentenza di legittimita’, parte dell’area usurpata, ricadente in zona F/2 Attrezzature sportive secondo il piano regolatore generale del Comune, quale area edificabile – e, meglio, come afferma il decidente, quale area “non concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, non essendo tale l’edificazione esclusivamente a scopo sportivo”, da considerarsi percio’ “legalmente edificabile pure ad iniziativa privata” -; ed, infine, a liquidare il tantundem in base ai criteri equitativi di cui agli articoli 2056 e 1226 c.c., discostandosi percio’ tanto dalla valutazione operata in base al metodo analitico-ricostruttivo, seguito dal ctu e accolto dalla sentenza cassata, quanto da quella che utilizza il metodo sintetico-comparativo, pure ritenuta da esso giudicante preferibile, ma inutilizzabile nella specie a causa del ridotto numero degli elementi idonei a comporre un campione sufficientemente affidabile.
1.2. Insoddisfatti del rinnovato esito della lite, il (OMISSIS) e gli eredi (OMISSIS) sollecitano nuovamente il giudizio di questa Corte, il primo con ricorso principale affidato a cinque motivi, i secondi con ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
Ad entrambi gli atti di gravame, illustrati pure con memorie, resiste il Comune di Sant’Agnello con duplice controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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