Il combinato disposto dell’articolo 140 C.d.S., comma 1, e articolo 191 C.d.S., comma 3, impone al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo aver fatto discendere i passeggeri, sino a quando questi ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo, ovvero non si trovino in condizioni di non interferenza con le manovre di esso. Ne consegue che incorre in vizio in iure di sussunzione il giudice di merito che omette di considerare negligente la condotta di guida del conducente che sia stata accertata non conforme a detta regola di condotta.

Ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1106
Data udienza 19 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28350/2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CINGIA DE’ BOTTI, (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore, (OMISSIS) S.P.A. (C.F. e P.I. (OMISSIS)) in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li,rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1311/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Nel 2002 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Cremona (OMISSIS), (OMISSIS), il Comune di Cingia de’ Botti e la societa’ (OMISSIS) S.p.A. (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), esponendo che:

(-) erano i genitori di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS) all’eta’ di anni quattro;

(-) (OMISSIS) era deceduto a causa delle lesioni patite dopo essere stato investito da un mezzo di proprieta’ comunale adibito al servizio di “scuolabus”, assicurato contro i rischi della responsabilita’ civile dalla societa’ (OMISSIS);

(-) tale mezzo era condotto da (OMISSIS), e su esso si trovava una persona addetta alla sorveglianza dei bambini, ovvero (OMISSIS);

(-) l’investimento andava ascritto a responsabilita’ del conducente il quale, dopo aver fatto discendere il bambino dal bus, riprese la marcia “senza attendere o comunque verificare che lo stesso fosse a distanza di sicurezza”.

2. La societa’ (OMISSIS) si costitui’ negando qualunque responsabilita’ del conducente. Sostenne che questi, dopo aver fatto discendere il bambino, attese che venisse recuperato dalla madre, e riprese la marcia solo dopo essersi accertato che il bimbo fu preso in braccio da quest’ultima. Fu solo a questo punto che il piccolo, dopo essere stato posato in terra dalla madre, inciampo’ nel marciapiede e fini’ sulla strada, dove venne sormontato dalle ruote posteriori del bus, in quel momento in fase di ripartenza.

3. Con sentenza 10 agosto 2011 n. 341 il Tribunale di Cremona rigetto’ la domanda, ritenendo (cosi’ si legge nella sentenza d’appello) che “mancasse in atti la prova di qualunque responsabilita’ del conducente convenuto”.

4. La Corte d’appello di Brescia, adita dalle parti soccombenti, con sentenza 4 novembre 2014 n. 1311 rigetto’ il gravame.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello accerto’ in punto di fatto che il conducente dello scuolabus lascio’ scendere il bimbo; che la madre lo recupero’; che lo scuolabus a questo punto riparti’; che il bimbo in quel momento cadde finendo col capo sulla traiettoria del mezzo; che lo scuolabus lo sormonto’ con una delle ruote posteriori.

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