Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1106. Il combinato disposto dell’articolo 140 C.d.S., comma 1, e articolo 191 C.d.S., comma 3, impone al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo aver fatto discendere i passeggeri, sino a quando questi ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo

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2.6.3. Con un terzo rilievo, i controricorrenti deducono che la condotta del conducente dello scuolabus non potesse ritenersi scorretta, in quanto – come rilevato anche dal consulente tecnico nominato dal giudice di merito – “manca un regolamento comunale sul comportamento che deve essere tenuto dagli addetti al servizio scuolabus” (p. 5 della memoria).

Il rilievo e’ oggettivamente fragile, dal momento che la condotta dei conducenti di veicoli a motore e’ disciplinate dalle regole del codice della strada, e rispetto a tali regole ne va valutata la natura colposa o meno.

2.6.4. Con un quarto rilievo, i controricorrenti richiamano ampi stralci della relazione della seconda consulenza tecnica d’ufficio eseguita nei gradi di merito, per sostenere che la responsabilita’ dell’accaduto andasse ascritta (solo) alla madre della vittima (pp. 6-7 della memoria). Ma il rilievo non e’ pertinente, atteso che le considerazioni della detta consulenza risultano enunciate senza considerare la disciplina del Codice della Strada che, in base a quanto sopra esposto, imponeva al conducente di controllare, prima di ripartire, se i pedoni discesi erano in sicurezza rispetto alla manovra di ripartenza, mentre sara’ il giudice di rinvio ad apprezzare – sulla base delle emergenze della consulenza quale possa essere stato il contributo alla causazione del danno dell’eventuale condotta inappropriata o imprudente della madre del piccolo.

2.6.5. Con un quinto rilievo, infine, i controricorrenti lamentano che la proposta del consigliere relatore di definizione del procedimento in camera di consiglio faccia riferimento ad una norma (l’articolo 141 C.d.S.) non solo non pertinente rispetto al caso concreto, ma nemmeno mai invocata dagli stessi ricorrenti.

Il rilievo e’ infondato.

Per quanto riguarda la proposta formulata dal consigliere relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., essa, come gia’ affermato da questa Corte, non vincola mai il Collegio giudicante: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4541 del 22.2.2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017), che il motivo sia fondato.

Per quanto riguarda, poi, la circostanza che i ricorrenti non abbiano espressamente invocato l’articolo 191 C.d.S., ma altre diverse norme di questo testo normativo, va ricordato che, in virtu’ del principio iura novit curia, l’erronea individuazione, da parte del ricorrente per cassazione, della norma che si assume violata, resta senza conseguenze quando dalla descrizione del vizio che si ascrive alla sentenza impugnata possa inequivocabilmente risalirsi alla norma stessa (cosi’ come stabilito da Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).

E nel nostro caso, per quanto gia’ detto, i ricorrenti hanno in sostanza prospettato un error in iudicando, consistito nel ritenere non colposa la condotta del conducente d’un autobus il quale, dopo la discesa dei passeggeri, abbia ripreso la marcia senza aspettare che si allontanassero: e dunque hanno presupposto l’esistenza d’una norma che prescrivesse tale condotta, invocandone la violazione. E tanto basta perche’ questa Corte, in virtu’ del principio jura novit curia, possa procedere ad individuare correttamente la norma effettivamente violata, sebbene non espressamente menzionata dai ricorrenti.

3. L’esame degli ulteriori motivi di ricorso resta assorbito.

4. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, la quale tornera’ a valutare la. colpa del conducente dello scuolabus applicando il seguente principio di diritto:

“il combinato disposto dell’articolo 140 C.d.S., comma 1, e articolo 191 C.d.S., comma 3, impone al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo aver fatto discendere i passeggeri, sino a quando questi ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo, ovvero non si trovino in condizioni di non interferenza con le manovre di esso. Ne consegue che incorre in vizio in iure di sussunzione il giudice di merito che omette di considerare negligente la condotta di guida del conducente che sia stata accertata non conforme a detta regola di condotta”.

Come gia’ anticipato, naturalmente, il giudice di rinvio, fermo l’obbligo di decidere la controversia applicando tale principio e, dunque, ritenendo sussistente una condotta colpevole del conducente e la sua efficienza causale su sinistro, bene potra’ valutare in che misura essa abbia contribuito a determinarlo, tenuto conto della condotta della madre del bambino.

5. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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