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che le doglianze sono infondate;
che non sussiste la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., e l’omesso esame della produzione documentale avrebbe dovuto essere censurato con il vizio di motivazione, secondo il paradigma configurato dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente, applicabile ratione temporis al presente ricorso (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/704/2014, n. 8053);
che neppure sussiste la denunciata violazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, ne’ del principio di proporzionalita’;
che, come evidenziato dal Tribunale, nel sistema sanzionatorio previsto dal legislatore nell’articolo 142 la proporzionalita’ e’ assicurata dalla previsione di scaglioni di velocita’, ai quali corrispondono sanzioni progressivamente piu’ elevate, e la struttura della norma, con la indicazione “non oltre (…) km/h”, assume il valore 0,1 come elemento che determina il passaggio dall’uno all’altro scaglione;
che, pertanto, l’intervento giudiziale sollecitato dalla ricorrente – applicazione del comma 7 anziche’ del comma 8 dell’articolo 142 – si risolve nella individuazione da parte del giudice di un diverso limite tra uno scaglione e l’altro, cioe’ nella riscrittura della norma sanzionatoria, cio’ che appare in contrasto con il principio di legalita’;
che la ricorrente segnala l’erroneita’ dell’affermazione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che l’amministrazione aveva applicato la sanzione nel minimo, mentre era stato il Giudice di pace a ritenere che sussistevano estremi per ridurre la sanzione;
che il rilievo, neppure strutturato come vera e propria doglianza, e’ privo di conseguenze, giacche’ la ricorrente non ha interesse a dolersi dell’entita’ della sanzione, rideterminata al minimo dal giudice di primo grado;
che con il quarto motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 92 cod. proc. civ. e si contesta l’ingiustizia della condanna alle spese, evidenziando elementi di carattere soggettivo ed oggettivo che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a compensare le spese;
che il motivo e’ inammissibile poiche’ il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, della facolta’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite integra un potere discrezionale, e pertanto non e’ sindacabile in sede di legittimita’ (ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613);
che il ricorso e’ rigettato senza pronuncia sulle spese del presente giudizio, nel quale la parte intimata non ha svolto difese;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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