Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3305. Colui il quale invoca la violazione di un obbligo di custodia e’ comunque tenuto a dimostrare il nesso di causalita’ tra la cosa ed il danno

Colui il quale invoca la violazione di un obbligo di custodia e’ comunque tenuto a dimostrare il nesso di causalita’ tra la cosa ed il danno

Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3305
Data udienza 4 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26258-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4204/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, il Condominio di (OMISSIS), chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza di una caduta nell’androne condominiale, asseritamente dovuta alla presenza, sul pavimento, di un liquido incolore e scivoloso. Si costitui’ in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Su richiesta del Condominio, il contraddittorio fu esteso alla s.p.a. (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) che, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigetto’ la domanda e compenso’ le spese di lite.
2. La pronuncia e’ stata appellata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29 ottobre 2015, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre (OMISSIS) con atto affidato a due motivi.
Resistono il Condominio di (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. con due separati controricorsi.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e la (OMISSIS) s.p.a. ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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