Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3296. L’Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile dell’infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera o di cure

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puo’ accadere che il primo dei tre pregiudizi patrimoniali appena ricordati sia indennizzato dall’Inail anche quando la vittima dell’infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di avere patito, civilisticamente parlando, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacita’ di lavoro e di guadagno; l’incremento della rendita, infatti, viene erogato dall’Inail senza alcun accertamento concreto circa l’esistenza d’un danno patrimoniale, che la legge – nell’ottica compensativa tipica dell’assicurazione sociale – presume esistente juris et de jure quando l’invalidita’ permanente sia superiore al 16%;
pertanto l’accoglimento della domanda di surrogazione dell’Inail, per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale “presunto”, presuppone l’accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacita’ di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sara’ possibile;
non altrettanto puo’ dirsi per le somme pagate dall’Inail a titolo di indennita’ giornaliera Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articolo 68 e di anticipazione delle spese mediche Decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 1965, ex articolo 68;
con tali importi, infatti, l’Istituto indennizza non gia’ danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali: rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione, e il danno emergente rappresentato dalla necessita’ per la vittima di curarsi;
se dunque la vittima dell’illecito, in conseguenza di questo, e’ stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell’indennizzo, da parte dell’Inail, si trasferisce in capo a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 1916 c.c.;
ne consegue che, per le somme pagate a titolo di inabilita’ temporanea (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 68) e di anticipazione di spese di cura (articoli 86 e ss. Decreto del Presidente della Repubblica cit.) l’Inail ha sempre diritto di surrogarsi, perche’ la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessita’ di cura, e dunque di fatti che costituiscono danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita; e va da se’ che, ai fini della surrogazione, nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l’assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile;
il ricorso, pertanto, coglie nel segno la’ dove ascrive alla sentenza impugnata di avere erroneamente negato il diritto di surrogazione dell’Istituto per le somme pagate a titolo di indennizzo dei pregiudizi patrimoniali diversi dalla riduzione della capacita’ di lavoro, costituendo tale statuizione una violazione dell’articolo 1916 c.c.;
deve tuttavia soggiungersi che l’Inail ha censurato col proprio ricorso per cassazione la sentenza d’appello nella sola parte in cui ha escluso la surrogazione per le somme pagate a titolo di spese mediche, sicche’ solo entro questo importo il ricorso puo’ essere accolto;
la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale nel riesaminare la domanda di surrogazione dell’Inail applichera’ il seguente principio di diritto:
“l’Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennita’ giornaliera, Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ex articolo 68 (che non vengono piu’ in rilievo nel presente giudizio), cosi’ come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex articoli 86 e ss. cit., perche’ tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l’assenza dal lavoro, la necessita’ di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 1916 c. c.. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell’illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacita’ di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta”;
le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’

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