Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 gennaio 2018, n. 391. È inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della Cassazione allorquando il preteso errore di fatto è denunciato non solo in modo generico

È inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della Cassazione allorquando il preteso errore di fatto è denunciato non solo in modo generico, ma in ogni caso senza che esso trovi, sebbene anche al solo livello della prospettazione, corrispondenza nella motivazione.

Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 391
Data udienza 13 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21337-2015 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5475/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 19/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.
RILEVATO
che:
1. La s.n.c. (OMISSIS) ha proposto ricorso contro (OMISSIS) s.n.c., per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 5475 del 19 marzo 2015, resa sul ricorso iscritto al n.r.g. 14149 del 2012.
2. La controversia cui si riferiva il ricorso ordinario deciso dalla sentenza impugnata per revocazione veniva introdotta dinanzi al Tribunale di Sulmona dalla societa’ ricorrente nel marzo 2008, s.n.c. (OMISSIS), assumendo che con contratto del 2 agosto 2004 aveva ad essa concesso in locazione ad uso commerciale un locale per un canone mensile di Euro 553,00, ma che, contestualmente, con quattro scritture private, di cui la prima registrata, si era convenuto che l’effettivo canone mensile sarebbe stato pari ad Euro 1.033,00 per il biennio dal 2 agosto 2004 al 1 agosto 2006; Euro 1.550,00 per il secondo biennio; Euro 1.808,00 per il terzo biennio e fino al primo agosto 2016. L’attrice, circoscrivendo la pretesa alla prima scrittura registrata per il canone di Euro 1.033,00 deduceva che la conduttrice fin dall’inizio si era limitata a versare il canone di Euro 533,00 e, previo accertamento della simulazione relativa di tale pattuizione, chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento all’obbligo di pagare il canone effettivamente concordato e la condanna al pagamento dei canoni conseguentemente dovuti, pari ad Euro 22.000,00, oltre a quelli in scadenza da aprile 2008.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte di Appello dell’Aquila confermava la sentenza di primo grado, reputando non si era verificato alcun inadempimento, in quanto la L. n. 392 del 1978 disponeva la nullita’ delle pattuizioni volte ad attribuire un canone maggiore del dovuto, potendo le parti soltanto convenire un canone in misura differenziata e crescente nel tempo ancorata ad elementi predeterminati, anche indipendenti dalle variazioni annuali del potere di acquisto della moneta, purche’ non risulti la volonta’ di eludere i limiti quantitativi di aumento del canone stabiliti dalla stessa legge, come risultava nel caso di specie.
4. Il ricorso per cassazione proposto dalla qui ricorrente, nella resistenza della s.n.c. (OMISSIS) veniva rigettato con la sentenza qui impugnata.
5. Al ricorso per revocazione ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.n.c..
4. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c. in relazione all’articolo 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal Decreto Legge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, e’ stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilita’.
4. Non v’e’ stato deposito di memorie.
CONSIDERATO
che:
1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore, nel senso della inammissibilita’ del ricorso.
Queste le ragioni.
2. Mette conto di rilevare che la sentenza impugnata per revocazione ha cosi’ motivato:
“1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta: “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, articoli 79 e 32, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e, comunque, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5” per avere la Corte di merito erroneamente applicato il divieto di cui all’articolo 79 di attribuzione di un canone maggiore di quello previsto dalle norme contenuto nella stessa legge, e quindi evidentemente riferito alle locazioni ad uso abitativo, al canone pattuito per le locazioni ad uso diverso, a cui si applica il divieto previsto dalla seconda parte dell’articolo 79 e cioe’ il divieto di attribuzione al locatore di un vantaggio in contrasto con la legge, e che la Corte di merito ha ravvisato nella L. n. 392 del 1978, articolo 32. Ma l’articolo 32, si applica soltanto nel caso di aumenti crescenti del canone destinati ad operare per frazioni temporali successive nell’arco del rapporto, e non nel caso in cui fin dall’inizio e’ stato pattuito un canone dissimulato maggiore di quello simulato e quindi a prescindere dalla – svalutazione monetaria, ne’ e’ ipotizzabile alcun contrasto con l’articolo 1418 c.c., ovvero un’elusione tributaria, posto che il contratto dissimulato e’ stato registrato. Dunque sussisteva il grave inadempimento e la risoluzione era fondata.

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