Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1456. Non integra il delitto di l’infedele attestazione la condotta del privato che attesti falsamente, con dichiarazione diretta al sindaco, l’inizio o l’ultimazione dei lavori di un fabbricato, considerato che tale dichiarazione non è destinata a confluire in un atto pubblico

Non integra il delitto di l’infedele attestazione la condotta del privato che attesti falsamente, con dichiarazione diretta al sindaco, l’inizio o l’ultimazione dei lavori di un fabbricato, considerato che tale dichiarazione non è destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati, mentre la fattispecie criminosa di cui all’art. 483 c.p. è configurabile solo nel caso in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale.

Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1456
Data udienza 13 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – rel. Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/05/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FIMIANI Pasquale;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) in sostituz. dell’avv. (OMISSIS);
il difensore presente si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 16 maggio 2016, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze dell’11 novembre 2014 ha rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 483 c.p., in quanto nella Comunicazione di inizio lavori per l’esecuzione di opere relative ad un fabbricato posto in (OMISSIS), di cui al permesso di costruire n. (OMISSIS), rilasciato il (OMISSIS), attestavano contrariamente al vero che i suddetti lavori erano in corso al (OMISSIS), avendo assolto i predetti, ed altri coimputati, dal reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, per avere realizzato i lavori nel suddetto immobile senza avere conseguito preventivamente l’autorizzazione paesaggistica, essendo i medesimi non punibili ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 ter, per il rilascio della c.d. sanatoria paesaggistica.
2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento i due ricorrenti, per il tramite dei loro difensori di fiducia, per i seguenti motivi:
1) Mancanza motivazione in ordine alla ritenuta offensivita’ del falso, ex articolo 606, lettera e), avendo gia’ nell’atto di appello eccepito l’erronea valutazione delle risultanze processuali in ordine alla sussistenza di detto reato, in quanto i lavori erano iniziati dopo 17 giorni dal rilascio del titolo edilizio (rilasciato il 5 luglio 2011) e alla comunicazione di inizio lavori era stata allegata copia del DURC datato 24 maggio 2011. Si tratterebbe comunque di un falso innocuo, in quanto l’infedele attestazione e’ del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto autorizzatorio; inoltre tale comunicazione e’ avvenuta il giorno successivo all’ispezione operata dai tecnici comunali, per cui equivarrebbe ad autodenuncia;
2) Inosservanza della legge penale per mancata esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, in considerazione delle modalita’ della condotta e dell’assenza del danno o del pericolo.

segue pagina successiva
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *