E’ consentito al giudice, peritus peritorum, dissentire motivatamente dalle conclusioni del ctu
Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1025
Data udienza 22 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17155-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1205/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2017 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 13.6.2009 il Tribunale di Busto Arsizio, pronunziando sulla domanda di (OMISSIS) e (OMISSIS) contro (OMISSIS), ha condannato la convenuta a ricondurre le immissioni prodotte in orario notturno nei valori di cui ai Decreto Ministeriale 1 marzo 2001 e Decreto Ministeriale 14 novembre 1997, oltre danni in Euro 3000 ciascuno in favore degli attori e spese.
La Corte di appello di Milano, con sentenza 26.3.2013, in riforma, ha rigettato le domande/accogliendo la censura sull’impossibilita’ di misurare contemporaneamente rumore ambientale e rumore di fondo ed, in assenza di una misurazione del rumore di fondo, la prova dell’evento dannoso non poteva dirsi raggiunta.
Ricorrono gli originari attori con quattro motivi, illustrati da memoria, resiste controparte con controricorso.
Il ricorso denunzia 1) violazione degli articoli 195, 196 e 201 c.p.c., violazione del principio del contraddittorio tecnico perche’ l’appello si fondava su tardivi ed infondati rilievi alla ctu non proposti nella sede propria dal ctp che, anzi, aveva condiviso il superamento dei limiti; 2) violazione dei D.P.C.M. indicati, dell’articolo 844 c.c., dell’articolo 32 Cost.; 3) violazione dei D.P.C.M. indicati, dell’articolo 844 c.c., degli articoli 195, 186 e 201 c.p.c. trattandosi di zona residenziale in cui, oltre all’impianto (OMISSIS), non erano riscontrabili particolari fonti di rumore; 4) violazione dell’articolo 2727 c.c. per omessa considerazione di tutte le circostanze illustrate.
Cio’ premesso, si osserva:
Il ricorso, pur ammissibile, dovendosi rigettare la generica eccezione di inammissibilita’, va rigettato.
Come dedotto, la sentenza ha rigettato le domande accogliendo la censura sull’impossibilita’ di misurare contemporaneamente rumore ambientale e rumore di fondo ed, in assenza di una misurazione del rumore di fondo, la prova dell’evento dannoso non poteva dirsi raggiunta. La sentenza, invero, riporta la motivazione del primo giudice che, sulla base dell’esperita consulenza di ufficio, ha sancito un effettivo superamento del limite di cui al Decreto Ministeriale 1 marzo 1991, posto che, applicando il criterio differenziale tra rumore ambientale e rumore residuo, l’attivita’ svolta dalla convenuta, era risultata incompatibile con i limiti di cui alla predetta normativa.
Riferisce del gravame sulla contestazione della ctu, considerate tardive dagli appellati, ma ritiene di accogliere la censura sulla scorta di valutazioni tecniche.
Va precisato che e’ consentito al giudice, peritus peritorum, dissentire motivatamente dalle conclusioni del ctu, e nella specie si e’ argomentato che non sia possibile prendere, a base della misurazione relativa all’eventuale superamento dei limiti differenziali, un valore del rumore misurato 32 minuti prima dell’inizio e 92 minuti prima della fine del periodo considerato.
Se durante altri periodi della giornata puo’ supporsi che il rumore di fondo rimanga relativamente costante, cio’ contrasta anche con la comune esperienza per quello che riguarda l’orario tra le 5 e le 7 a.m., fascia durante la quale riprende la maggior parte delle attivita’ umane dopo la pausa notturna ne’ il valore assoluto delle immissioni sonore sarebbe cosi’ elevato da rendere palese il superamento del limite differenziale, posto che nei nove minuti intercorsi tra la misurazione delle 4.52 e quella delle 5.01, il valore di Leq del rumore ambientale aumenta di ben 7,60 punti e non appare implausibile che nella successiva mezz’ora sia aumentato di quegli ulteriori 4 punti che renderebbero del tutto lecite le immissioni sonore della (OMISSIS) e si e’ concluso che, in assenza di una misurazione del rumore di fondo effettuata nella fascia oraria nella quale si lamentava la violazione dei limiti differenziali, la prova dell’evento dannoso non poteva dirsi raggiunta e che non fossero stati violati i limiti legali assoluti ne’ quelli differenziali.
Trattasi di valutazione di fatto insindacabile, essendosi spiegato perche’ le conclusioni del ctu non apparivano attendibili e l’inutilita’ di disporre la rinnovazione della ctu a causa del mutamento dei luoghi (pagina otto) per cui era da escludere, in virtu’ dei poteri discrezionali riconosciuti al giudice, un supplemento di indagine.
Le censure, pertanto, non sono risolutive, essendosi motivatamente dissentito dalle conclusioni del ctu.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 1700 di cui 200 per spese vive, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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