Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 17 gennaio 2018, n. 1014. Per la querela di falso in riferimento all’attestazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

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Il motivo e’ fondato per quanto concerne il fatto del mancato utilizzo da parte di (OMISSIS) delle cinture di sicurezza. Se in relazione al passaggio con semaforo rosso e all’utilizzo del telefono cellulare la Corte d’appello ha ritenuto – a differenza del giudice di primo grado – di aver raggiunto il proprio, insindacabile in questa sede, convincimento circa la falsita’ delle relative attestazioni (sulla base di elementi indiziari e delle dichiarazioni dei testimoni (OMISSIS) e (OMISSIS)), per quella del mancato uso delle cinture di sicurezza, la Corte afferma che “al riguardo nessun teste ha potuto riferire alcunche’, mentre lo stesso agente (OMISSIS) ha dichiarato di averne riscontrato la mancanza mentre affiancava la vettura del (OMISSIS) sulla sinistra, all’altezza dei sedili posteriori”, posizione che non consente di verificare la situazione delle cinture del conducente o che puo’ dar luogo “a facili errori di percezione della realta’”, cosi’ che “puo’ ritenersi provata la non veridicita’ dell’attestazione”.

In questo modo la Corte, a fronte della mancanza di elementi probatori sufficienti, accolla le conseguenze di tale insufficienza su (OMISSIS) e non sul querelante (OMISSIS), cosi’ applicando in modo erroneo le regole della prova, che vogliono che il rischio del mancato raggiungimento della prova del fatto, in questo caso la falsita’ dell’attestazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, sia addossato nei confronti di chi il fatto allega, (OMISSIS) che ha proposto la querela di falso, e non nei confronti di chi il fatto contesta.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 146 e 195 C.d.S.: la Corte d’appello avrebbe errato nel considerare falsa l’attestazione relativa al passaggio con semaforo rosso, essendosi il (OMISSIS) fermato, ma a seguito di ordine dell’agente.

Il motivo e’ infondato: il giudizio di falso ha infatti unicamente ad oggetto il verbale di accertamento, ove – p. 8 del provvedimento impugnato – e’ scritto che (OMISSIS), alla guida del veicolo, ometteva di arrestarsi alla lanterna semaforica, cosi’ che la Corte d’appello, una volta accertato che (OMISSIS) si era arrestato, ha correttamente ritenuta provata la falsita’ dell’attestazione. Inconferente e’ poi, trattandosi appunto di giudizio di querela di falso, il richiamo all’articolo 195 C.d.S. e al potere del giudice di infliggere una sanzione per arresto irregolare.

3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 116 c.p.c. in relazione all’articolo 2700 c.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto attendibili i due testimoni senza considerare le loro incongruenze e l’efficacia di atto pubblico di quanto attestato dall’agente.

Il motivo e’ infondato: il giudice d’appello ha infatti, con accertamento – come gia’ detto in relazione al primo motivo insindacabile in questa sede, ritenuto, a differenza del primo giudice, attendibili le dichiarazioni rese dai due testimoni (OMISSIS) e (OMISSIS).

4. Il quarto motivo lamenta violazione dell’articolo 99 disp. att. c.p.c., in quanto la querela di falso non sarebbe stata, come prescrive la disposizione, confermata nella prima udienza e neppure nel corso del giudizio di primo grado.

La censura e’ inammissibile. L’eventuale vizio, infatti, doveva essere fatto valere in primo grado o quale motivo d’appello (e di questo non vi e’ traccia nel ricorso), ma non puo’ essere fatto valere per la prima volta in questo giudizio.

5. La fondatezza del primo motivo determina, in relazione al motivo accolto, l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata e’ quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, che provvedera’, in applicazione del principio sopra enunciato e nei limiti del motivo accolto, a rivalutare i fatti; il giudice di rinvio provvedera’ anche circa le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

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