Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 17 gennaio 2018, n. 1014. Per la querela di falso in riferimento all’attestazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Il rischio del mancato raggiungimento della prova del fatto oggetto della querela di falso (la falsità dell’attestazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza) addossato nei confronti di chi il fatto allega e cioè di colui che ha proposto la querela di falso, e non nei confronti di chi il fatto contesta.

Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1014
Data udienza 7 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18345/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), COMUNE CREMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 177/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Nel corso del giudizio davanti al Giudice di pace di opposizione a una sanzione irrogata per violazioni del codice della strada (OMISSIS) ha proposto querela di falso contro i due verbali di contestazione delle infrazioni (consistenti nel passaggio con semaforo rosso, utilizzo del telefono cellulare e mancato uso della cintura di sicurezza).

La causa e’ stata sospesa e quindi riassunta davanti al Tribunale di Crema: in essa si costituiva l’agente di polizia municipale (OMISSIS), gia’ interveniente volontario nel giudizio davanti al Giudice di pace. Il Tribunale rigettava la querela di falso.

2. Contro la sentenza (OMISSIS) proponeva appello alla Corte di Brescia, che – con sentenza del 5 febbraio 2013 – accoglieva il gravame.

3. (OMISSIS) ricorre in cassazione con ricorso articolato in quattro motivi.

Le controparti, (OMISSIS) e il Comune di Crema, non hanno proposto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. in relazione all’articolo 116 c.p.c. e articolo 2700 c.c.”: la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere provata la falsita’ del verbale di accertamento a fronte di elementi probatori cui puo’ al piu’ essere riconosciuto il valore di presunzioni semplici, sprovviste delle caratteristiche prescritte dall’articolo 2729 c.c. e quindi non idonee a superare il valore di prova legale dell’atto pubblico.

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