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Essendo dunque funzione dell’interrogatorio formale quella di provocare la confessione dell’avversario e non quella di acquisire dichiarazioni favorevoli all’interrogando o semplici chiarimenti, resta comunque salva la facolta’ per la parte, che e’ ammessa in ogni caso alle udienze unitamente al difensore, di chiedere di interloquire (articolo 84 disp. att. c.p.c., comma 2), cosi’ rendendo qualsiasi tipo di dichiarazione di chiarimento (che, se non provocata da domanda e contra se, puo’ pero’ valere come confessione: v. articolo 229 cit.).
In definitiva, la obiezione come sopra riepilogata non ha consistenza, essendo soltanto la parte deferente interessata all’espletamento dell’interrogatorio formale della controparte, cui puo’ rinunciare liberamente senza necessita’ di assenso delle controparti o del giudice; cio’ specularmente rispetto all’impossibilita’ per la parte di chiedere il proprio interrogatorio formale (v. Cass. n. 3641 del 09/08/1977 cit.).
7. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c., in quanto la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare che in sede di conclusioni rassegnate la controparte avrebbe formulato domande nuove.
8. La censura e’ infondata. Dal raffronto offerto dagli stessi ricorrenti mediante le trascrizioni alle pp. 12-15 del ricorso (e in particolare alla p. 12) si evince che le conclusioni (e, quindi, la pronuncia della corte di merito) non hanno in alcun modo ampliato il thema decidendum in ordine ai petita concernenti ab origine “(l’)area cortilizia, (il) fabbricato e (l’)area retrostante”, luoghi questi univocamente indicati e solo specificati in sede conclusionale.
9. Con il terzo motivo sono state dedotte violazione dell’articolo 2697 c.c., e articolo 116 c.p.c., nonche’ presunta “contraddittorieta’ della sentenza”, per avere la corte d’appello basato la propria decisione su deposizioni di soggetti legati da parentela alla controparte e quindi inattendibili. La contraddittorieta’ risiederebbe poi nel fatto che la corte avrebbe “attualizzato” alla situazione concernente i bidoni della spazzatura le modalita’ di transito antiche con carretti.
10. Il motivo e’ inammissibile. Va ribadito al riguardo (v. ad es. Cass. n. 11511 del 23/05/2014) che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili. Sotto la veste di censure di violazione di legge e di contraddittorieta’ della motivazione (quest’ultima peraltro oggi non piu’ esaminabile, stante la riforma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per i ricorsi avverso sentenze come quella impugnata depositata dopo l’11/9/2012) la parte ricorrente in effetti sollecita una rivalutazione di merito delle risultanze istruttorie, inesigibile in sede di legittimita’.
11. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Trattandosi di ricorso notificato dopo il 30/01/2013, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1 bis.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1 bis.
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