Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2820. Fondo patrimoniale e revocatoria fallimentare

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per se’, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge; essa configura, dunque, un atto a titolo gratuito;
tale atto e’ suscettibile di esser dichiarato inefficace a norma della L. Fall., articolo 64, salvo che si dimostri l’esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettivita’, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione

 

Ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2820
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1260/2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela del Fallimento di (OMISSIS), in persona del Curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 553/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
(OMISSIS) ricorre per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della corte d’appello di Catanzaro depositata il 13-5-2011, con la quale e’ stata confermata la decisione del tribunale di Paola dichiarativa dell’inefficacia, verso la massa dei creditori di (OMISSIS), coniuge della (OMISSIS), di un atto di costituzione di immobili in fondo patrimoniale stipulato nel biennio anteriore al fallimento;
la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 64, e dell’articolo 167 c.c. e segg., oltre che vizi di motivazione, per essersi la corte d’appello limitata ad assumere a sostegno della sentenza il limite temporale previsto dalla prima norma, e per avere immotivatamente disatteso la circostanza, viceversa esplicitamente dedotta, per cui la costituzione del fondo aveva integrato l’adempimento di un dovere morale;
da questo punto di vista l’impugnata sentenza non avrebbe considerato che il vincolo di destinazione era stato impresso anche all’appartamento destinato a civile abitazione del (OMISSIS) e della sua famiglia, circostanza di per se’ sufficiente a escludere i presupposti dell’azione di cui alla L. Fall., articolo 64;
la curatela fallimentare ha replicato con controricorso.

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