L’interrogatorio formale può essere liberamente rinunciato dalla parte che lo ha chiesto senza necessità di assenso delle controparti o del giudice.
Ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2956
Data udienza 12 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28980/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2302/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 03/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere RAFFAELE SABATO;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. Con atto di appello innanzi alla corte di Torino (OMISSIS) ha impugnato la decisione n. 464/08 emessa dal tribunale di Alba in data 19.09.2008, con cui era ordinata la rimozione dei paletti di metallo installati dai signori (OMISSIS) e (OMISSIS) che impedivano alla signora (OMISSIS) il transito verso l’area retrostante al fabbricato di sua proprieta’, con rigetto delle altre domande attrici proposte con due ricorsi ex articolo 703 c.p.c., riuniti dal giudice di primo grado.
2. L’appellante ha censurato la decisione sotto il profilo della mancata ammissione delle prove orali e della errata valutazione degli elementi acquisiti in causa, reiterando la domanda di reintegra ex articolo 703 c.p.c.. In particolare era contestata la mancata pronuncia da parte del giudice di prime cure sull’ordine di reintegrazione nel possesso della servitu’ relativa al cortile antistante l’abitazione.
3. La corte d’appello, non procedendo all’assunzione dell’interrogatorio formale di parte appellata – a seguito di rinuncia della controparte istante – dopo aver ammesso le istanze istruttorie dedotte in primo grado e riproposte dall’appellante in sede di gravame, ha invece espletato le prove per testi, all’esito delle quali ha accolto la domanda di reintegra nel possesso della servitu’, con condanna nei confronti degli appellati alla rimozione ed eliminazione dei manufatti posti ad impedimento di tale passaggio.
4. Avverso la predetta sentenza i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi illustrati da memoria. Ha resistito (OMISSIS) con controricorso illustrato da memoria.
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