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L’unico motivo del ricorso incidentale deduce, invece, la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte d’Appello, nonostante il parziale accoglimento dell’appello, posto le spese processuali del grado a carico degli stessi appellanti, invece che compensare in tutto o in parte le stesse tra le parti.
La Corte d’Appello di Trento ha condannato (OMISSIS) ed (OMISSIS) a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di appello, stante la sostanziale soccombenza degli stessi, essendo stata accolta soltanto una delle loro cinque censure.
Il ricorso incidentale e’ infondato, in quanto la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, ovvero la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbano eventualmente ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, e restano percio’ sottratte al sindacato di legittimita’, essendo questo limitato ad accertare soltanto che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149).
Vanno pertanto rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale e, in ragione della sua prevalente soccombenza, in rapporto all’oggetto delle questioni devolute in sede di legittimita’, il Condominio (OMISSIS), ricorrente principale, va condannato a rimborsare ai controricorrenti e ricorrenti incidentali (OMISSIS) ed (OMISSIS) le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni integralmente rigettate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale Condominio (OMISSIS), di vicolo (OMISSIS) a rimborsare a (OMISSIS) ed (OMISSIS) le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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