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Non ignora il Collegio che anche di recente si e’ affermato che (cfr. Cass. S.U. n. 16693/2017) le controversie relative ai contributi dovuti dagli utenti ai consorzi stradali obbligatori costituiti per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali, ai sensi del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918, “ratione temporis” vigente, attesa l’indubbia natura tributaria di tali oneri, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2 nel testo modificato dalla L. n. 448 del 2001, articolo 12 (conf. Cass. S.U. n. 10403/2013).
Tuttavia, avendo il giudice di primo grado pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, ed in mancanza della proposizione di appello sul punto, eventualmente anche in via incidentale condizionata, ove la questione intendeva essere evidenziata dalla parte vittoriosa, deve ritenersi che l’esame della relativa questione sia precluso in sede di legittimita’, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. S.U. n. 2067/2011; Cass. S.U. n. 24833/2008).
2.2 Posta tale premessa, va rilevato che nella fattispecie e’ pacifico che il Consorzio resistente sia stato istituito ai sensi del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918 ai fini della gestione e manutenzione di una strada vicinale destinata a pubblico transito, assumendo in tal caso, anche in ragione dell’obbligatorieta’ della sua costituzione ai sensi della L. n. 126 del 1958, articolo 14 natura di ente pubblico (cfr. Cass. n. 312/1978).
La questione sulla quale si fonda la tesi difensiva dei ricorrenti e’ incentrata sulla natura vincolante ed autoritativa dei provvedimenti dell’amministrazione comunale che, successivamente alla costituzione del Consorzio, avrebbero portato all’approvazione di una nuova tabella millesimale (trattasi dell’elenco degli utenti e del piano di ripartizione delle spese di cui al citato D.L.L. n. 1446 del 1918, articolo 2, comma 3) che non contemplava piu’ le proprieta’ dei ricorrenti.
La tesi del giudice di appello, volta a negare la vincolativita’ di tali atti, assume la natura meramente dichiarativa degli stessi, e cio’ sul presupposto che, una volta costituito il consorzio, e provvedutosi all’individuazione degli utenti, verrebbe meno la possibilita’ per il Comune (la cui partecipazione peraltro per le strade vicinali di uso pubblico e’ obbligatoria ex articolo 3 citato D.L.L.) di ogni eventuale successiva statuizione, che, anche ove intervenuta, non potrebbe incidere sulla situazione di fatto e giuridica quale consacrata nell’atto costitutivo del consorzio, i cui organi non avrebbero quindi alcun dovere di dare ottemperanza alle eventuali successive decisioni del Comune. L’accertamento della qualita’ di consorziato sarebbe quindi devoluta al giudice ordinario, il quale deve attenersi unicamente alla individuazione del comprensorio consortile come compiuta nell’atto costitutivo.
2.3 La tesi del giudice di appello non puo’ essere condivisa.
Gia’ il D.L.L. n. 1446 del 1918, articolo 2 prevede che l’iniziativa per la creazione del consorzio sia rimessa agli organi del Comune, e che la costituzione del consorzio sia approvata dal Consiglio Comunale, decorsi i termini per la decisione sui reclami degli utenti (articolo 3, comma 3) spettando anche al Consiglio Comunale l’approvazione dell’elenco degli utenti e del piano di ripartizione.
Non e’ casuale peraltro che, come si ricava dallo stesso controricorso, lo statuto consortile sia stato aggiornato con delibera del Consiglio Comunale dell’11 marzo 2004 (cfr. pag. 2 del controricorso), a conferma di un permanente potere del Comune di incidere sugli elementi costitutivi del consorzio stesso.
Lo stesso articolo 7 prevede poi che il piano di ripartizione delle spese debba essere successivamente approvato dal Consiglio Comunale, prevedendosi all’interno del testo normativo una serie di poteri espressamente riservati al Sindaco ed al Consiglio Comunale (articoli 14 e 16).
A favore della tesi secondo cui sarebbe attribuita una potesta’ provvedimentale a favore del Comune depone anche l’articolo 17 che prevede che i provvedimenti dei Consigli Comunali sono soggetti all’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
L’attribuzione al Comune del potere di individuare gli elementi oggettivi e soggettivi del consorzio per la gestione della strada vicinale, che appunto e’ confermata dal fatto che la costituzione sia rimessa ad una delibera del Consiglio Comunale, conforta anche la conclusione secondo cui deve ritenersi riservata allo stesso organo la possibilita’ di intervenire in sede di autotutela, ovvero al fine di adeguare le previsioni consortili ad eventuali mutamenti sopravvenuti.
In tal caso pero’ trattasi di provvedimenti amministrativi autoritativi, destinati a produrre immediate modifiche vincolanti anche nei confronti del Consorzio, e suscettibili come tali di impugnativa dinanzi al TAR, la cui omissione determina la definitiva modificazione degli elementi stessi del Consorzio. In tal senso si e’ orientata anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha ritenuto (T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna, sez. 2, 11/02/2014, n. 174) devoluta alla giurisdizione del G.A. la controversia nella quale era stata impugnata da una proprietaria di un terreno la Delib. consiglio comunale che aveva disatteso il suo reclamo avverso l’avvenuto inserimento nell’elenco degli utenti consorziati per la gestione di una strada vicinale.
La sentenza nel fornire una definizione di utente di strada vicinale tale da ricomprendere anche la posizione della parte (pervenendo quindi al rigetto del ricorso), ragiona sul presupposto che la decisione del Comune fosse vincolante ed imponesse la sua impugnazione, non potendosi reputare possibile una contestazione dinanzi al giudice ordinario, come invece sarebbe possibile sostenere secondo la sentenza qui impugnata.
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