Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1623. Ai fini della gestione e manutenzione di una strada vicinale destinata a pubblico transito

Ai fini della gestione e manutenzione di una strada vicinale destinata a pubblico transito, il Comune conserva il potere di incidere sulla vita del Consorzio, ben potendo deliberare il suo scioglimento.

Ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1623
Data udienza 15 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10348-2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) nato a (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 621/2012 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 16/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte controricorrente.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti con separati atti di citazione proponevano opposizione avverso i decreti ingiuntivi con i quali, su richiesta del (OMISSIS), era stato loro ingiunto il pagamento dei contributi per spese consortili, sia ordinarie che straordinarie per le annualita’ dal 2006 al 2008. Lamentavano che sebbene gli opponenti fossero proprietari di appartamenti ubicati nel Comune di (OMISSIS), facenti parte di un complesso plurifamiliare denominato (OMISSIS), le stesse proprieta’ erano ubicate al di fuori del perimetro del (OMISSIS), che il Comune di (OMISSIS) aveva istituto ai sensi del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918 e della L. n. 126 de4l 1958 tra gli utenti della strada vicinale che congiunge la (OMISSIS). In tal senso le stesse autorita’ comunali avevano accertato che gli opponenti accedevano alle loro proprieta’ dalla parte a monte della strada oggetto del consorzio, come confermato dal fatto che tale ultima strada risultava appartenere al demanio stradale, giusta certificato di destinazione urbanistica versato in atti.

Ancora, il mappale sul quale erano stati edificati gli appartamenti degli opponenti era estraneo a quelli ai quali si era fatta menzione nell’atto con cui nel lontano 1964 si erano costituite reciproche servitu’ di passo, elettrodotto ed altri servizi, al fine di assicurare l’accesso tramite la strada vicinale, per la cui cura era stato poi istituito il consorzio.

Inoltre, la stessa Giunta Comunale con delibera del 15/12/1999 aveva provveduto all’esclusione degli opponenti dall’elenco della tabella millesimale allegata alla delibera costitutiva del consorzio, e che con successiva Delib. n. 38 del 2005 il Commissario Straordinario del Comune di Stresa aveva approvato le nuove tabelle, nelle quali era definitivamente stralciata la posizione degli opponenti.

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